SEZIONE PROVINCIALE U.I.C.I.: PROVINCIA PERUGIA -
Presentazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Indice:
la legislazione sul lavoro dei ciechi e degli ipovedenti
LE ORIGINI
L'Unione Italiana dei Ciechi (U.I.C.) è stata fondata a Genova il 26 ottobre 1920 da un gruppo di non vedenti guidati da Aurelio Nicolodi, un giovane ufficiale trentino che aveva perduto la vista durante la prima guerra mondiale.
I fondatori dell'Unione erano animati dalla convinzione che l'autentica integrazione sociale dei ciechi si potesse conseguire soltanto se i ciechi stessi si fossero direttamente impegnati per la rivendicazione dei loro diritti di uomini e di cittadini, liberandosi dalla mendicità e dalla tutela del filantropismo caritativo, che da sempre erano state le sole condizioni di vita loro consentite.
Il primo grande merito di Nicolodi e dei suoi collaboratori fu quello di essere riusciti a far accettare ai ciechi italiani due idee, risultate ben presto vincenti: la solidarietà fra tutti i ciechi, nonostante essi siano fra loro diversissimi per capacità personali, per esperienze e per cultura; e la socializzazione dei problemi derivanti dalla cecità.
L'Unione Italiana dei Ciechi, nata come associazione non riconosciuta, venne eretta in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923 n. 1789. Con decreto legislativo in data 26 settembre 1947 n. 1047 sono state attribuite all'Unione le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali, che ancora oggi esercita. Trasformata in Ente pubblico l'Unione, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1978 è stata poi qualificata quale ente morale con personalità giuridica di diritto privato.
LA REALTA' ATTUALE
L'Unione Italiana dei Ciechi è oggi una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ente morale di natura associativa, con personalità giuridica di diritto privato, associazione di promozione sociale, che ha come scopo fondamentale statutario l'integrazione dei minorati della vista nella società, perseguendo l'unità.
Di conseguenza l'Unione promuove ed attua ogni iniziativa a favore dei minorati della vista, anche mediante convenzione con lo Stato ed enti pubblici e privati.
Più in particolare l'Unione Italiana Ciechi:
- Favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile;
- Promuove ed attua in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste ultime, previa comunicazione alle medesime, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi;
- Promuove ed attua in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazione competenti o, relativamente a tipologie di interventi non realizzate da queste ultime, previa comunicazione alle medesime, iniziative per l'istruzione dei ciechi e per la loro formazione culturale e professionale, anche mediante la costituzione di strutture operative, nonché in convenzione con enti pubblici e privati;
- Promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale, in forme individuali o cooperative;
- Attua in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie di interventi non realizzate da queste ultime, previa comunicazione alle medesime, iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi, con particolare attenzione ai pluriminorati, agli anziani, a quelli in situazione di particolare emarginazione sociale;
- Opera in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie di interventi non realizzate da queste ultime, previa comunicazione alle medesime, nel campo tiflologico e tiflotecnico, per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti, a condizioni di mercato accessibili;
- promuove specifici interventi per l'integrazione scolastica, professionale e sociale dei minorati della vista.
Con norma statutaria l'Unione si è posta il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra enunciate, fatta eccezione per quelle direttamente connesse, in forza dell'Art. 10 D.Lgs 4-12-1997 n. 460. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Unione ha creato strumenti operativi per sopperire alla mancanza di adeguati servizi sociali dello Stato e degli enti pubblici.
In particolare vanno ricordati:
Il Centro Nazionale del Libro Parlato, creato nel 1957 quale strumento per l'accesso alla cultura umanistica e scientifica, da parte dei minorati della vista e ora, più in generale, da parte di coloro che abbiano difficoltà di lettura.
Il Centro produce e distribuisce, attraverso 4 centri di produzione e 14 centri di distribuzione:
- Opere registrate su audiocassetta.
- Registrare e distribuire su audiocassetta la stampa sonora.
- La riproduzione sonora dei principali periodici (d'intesa con le case editrici).
- Registra la colonna sonora di film, con opportune indicazioni sull'azione scenica.
- Effettua la fornitura di testi registrati su richiesta di singoli, in prevalenza studiosi e studenti.
La validità del centro è stata riconosciuta dallo Stato, che lo sostiene con un contributo annuale.
Il Centro Nazionale Tiflotecnico, struttura di produzione e distribuzione di materiale tecnico specifico per minorati della vista, in origine in prevalenza di tipo ludico, didattico speciale e di sussidi tradizionali (bastone bianco, orologi e sveglie braille, tavolette e punteruoli per la scrittura braille, e simili); successivamente il Centro si è dedicato a sussidi sempre più avanzati, soprattutto informatici e d'alta tecnologia.
Il Centro svolge due funzioni insostituibili:
- una di distribuzione sussidi ed ausili che, non essendo suscettibili di lucro, sono trascurati dalle aziende del settore.
- una di ricerca, per trovare sul mercato gli ausili migliori e favorirne l'utilizzo.
L'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), anch'esso organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è lo strumento dell'Unione per operare nel campo della ricerca, della formazione e della riabilitazione.
Costituito nel 1991, svolge una funzione insostituibile soprattutto nel settore della formazione e della riabilitazione, mediante la realizzazione, ogni anno, di decine e decine di corsi formativo-riabilitativi.
Nel campo della ricerca ha realizzato la più completa, aggiornata e forse unica, ricerca sistematica sugli aspetti medico-statistico-sociali della cecità.
L'Istituto è accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è certificato ISO 2000, ed è fornitore del Centro per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) di corsi per disabili visivi.
Anche l'I.Ri.Fo.R. ha ottenuto il riconoscimento dello Stato, mediante l'attribuzione di un contributo annuo (legge 23.9.1993 n. 379).
LA RAPPRESENTATIVITA' DELL'U.I.C
La rappresentanza che le leggi attribuiscono all'Unione nei confronti della categoria dei ciechi, è confermata dalla sua esponenzialità.
Da un'indagine svolta dall'Istituto DOXA nel 1993 risulta infatti che all'Unione Italiana dei Ciechi è iscritta la quasi totalità dei ciechi riconosciuti come tali dal Ministero dell'Interno, iscritti ad associazioni di minorati della vista.
Secondo l'Istituto DOXA, che ha operato una approfondita indagine su di un vasto campione di ciechi tratto dalla anagrafe del Ministero dell'Interno, rileva che:
- Il 68% conosce ed apprezza l'Unione.
- Il 3% conosce il Movimento Apostolico Ciechi, i cui iscritti sono, per la maggior parte, iscritti anche all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
- Il 30% non conosce alcuna organizzazione di ciechi.
- Al riguardo, va tenuto presente che il 60% dei ciechi ha un'età superiore ai 65 anni e ben il 37% superiore ai 74 anni.
- Va notato che l'87% dei ciechi occupati ed il 79% dei ciechi con istruzione media o superiore è iscritto all'Unione.
- Sostanzialmente oltre il 98% di ciechi iscritto ad associazioni di e pro ciechi è iscritto all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Va inoltre ricordato che l'Unione è l'unica associazione di non vedenti di cui possono essere soci a pieno titolo soltanto ciechi, ed ipovedenti, e che per Statuto tutte le cariche dirigenziali sono attribuibili a non vedenti, fatta eccezione per quella di consigliere delegato delle Sezioni provinciali (peraltro dirette da un Presidente ed un Vice Presidente non vedenti).
Nessun'altra associazione può, pertanto, rivendicare una pari esponenzialità e rappresentanza della categoria dei non vedenti.
Da tempo l'Unione sta approfondendo le tematiche dei ciechi pluriminorati, cioè ciechi che presentano ulteriori minorazioni aggiuntive, di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale, ed ha ora imposto la realizzazione in un "Centro Polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati". Il Centro in corso di realizzazione a Roma, avrà caratteristiche avanzate e costituirà struttura sperimentale.
In ogni città capoluogo di provincia esiste una sezione dell'Unione Italiana dei Ciechi, e degli Ipovedenti alla quale si possono rivolgere tutti coloro che sono interessati ad avere informazioni più complete e dettagliate sui servizi offerti dall'Unione, sulle disposizioni di legge, sulle diverse agevolazioni, sulle iniziative programmate e sulle opportunità di collaborazione, nonché sulle preoccupazioni, sui problemi e sulle speranze dei ciechi italiani.
I RISULTATI
Si è già osservato come l'incisiva e costante azione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti abbia fatto sì che, per unanime riconoscimento, anche internazionale, la legislazione italiana concernente i ciechi sia tra le più avanzate, forse la più avanzata fra tutte.
A questo proposito appare utile ricordare che la legislazione italiana con la locuzione "cieco" intende tre gradi di minorazione diversi (cui corrispondono interventi sociali diversi):
- cieco assoluto, cioè chi è totalmente privo della vista o cui il residuo visivo consente la sola percezione dell'ombra e della luce;
- cieco ventesimista, cioè chi ha un residuo visivo in ciascuno degli occhi, con eventuale correzione di lenti, non superiore ad un ventesimo;
- cieco decimista, cioè chi ha un residuo visivo non superiore in ciascun occhio a un decimo, sempre con eventuale correzione ottica.
A queste tre categorie compete quanto segue:
- Ai ciechi decimisti, l'invalidità è utile solo per l'accesso protetto al lavoro, secondo le norme che a parte saranno ampiamente esaminate, accesso spettante naturalmente anche agli altri ciechi.
- Ai cosiddetti "ventisimisti", viene riconosciuta una modesta pensione non reversibile (cioè non trasferibile, in caso di morte, al coniuge ed ai figli minori) qualora versino in condizioni di bisogno economico. Inoltre hanno titolo, a prescindere dalla situazione economica, ad una indennità speciale, anche essa modesta, da utilizzare per sopperire alla carenza di visus.
- Ai ciechi assoluti, compete la pensione non reversibile, in presenza di reddito personale inferiore ad un limite posto dalla legge, limite che ultimamente è stato messo in discussione da una sentenza della cassazione a sezioni riunite. Inoltre, spetta una indennità di accompagnamento che viene rivalutata ogni anno in base all'inflazione.
La pensione dei ciechi civili è stata ottenuta dall'Unione con una manifestazione clamorosa, soprattutto per quei tempi, si era nel 1957: "La marcia del dolore". Questa manifestazione vide migliaia di ciechi, convenuti a Firenze da tutta Italia, muoversi e raggiungere Roma a piedi.
L'emozione suscitata nel paese fu tale che Governo e Parlamento tolsero le riserve fino ad allora avanzate e concessero la pensione ai ciechi civili. Ben più significativa, peraltro, è la cosiddetta "indennità di accompagnamento" (meglio sarebbe tuttavia chiamarla "per l'autonomia") che compete a tutti i ciechi, indipendentemente dalla condizione economica, personale e familiare.
Il titolo a tale indennità, è, perciò, solo quello della minorazione, ed è principio di altissima valenza sociale, come hanno riconosciuto la Corte di Cassazione e la stessa Corte Costituzionale, che vi hanno ravvisato non un istituto assistenziale ma uno strumento di pari dignità sociale.
L'unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha poi ottenuto un particolare riconoscimento a favore dei ciechi che soffrono di ulteriori minorazioni. In tali casi è previsto il cumulo delle indennità relative alle diverse minorazioni. Inoltre è stato ottenuto il finanziamento per la piena integrazione sociale dei ciechi pluriminorati.
Come si è gia ricordato è in corso di realizzazione un Centro polifunzionale pluriminorati. Non solo sul piano del sostegno economico l'Unione si è adoperata ma anche, ed in primo luogo, la parità giuridica con gli altri cittadini.
Si pensi che tra i più significativi risultati conseguiti dall'Unione, si segnalano:
- Il diritto dell'istruzione fino dal 1923.
- L'istituzione della "scuola di metodo" per la formazione degli insegnanti delle Scuole speciali.
- La fondazione delle stamperie braille di Firenze e di Catania.
- La fondazione Della Biblioteca Italiana per Ciechi.
- L'obbligo per le Amministrazioni provinciali di sostenere le spese per l'assistenza scolastica dei minorati della vista, fino al conseguimento, da parte dei capaci, di una qualificazione professionale, anche fino alla laurea.
L'ISTRUZIONE
La storia del diritto all'istruzione dei ciechi, o comunque dei minorati della vista, è iniziata nel nostro paese fin da prima dell'evento della Repubblica. L'istruzione veniva impartita ai ciechi nell'ambito degli istituti e scuole speciali.
Attualmente gli istituti e le scuole speciali per i ciechi sono stati sostanzialmente soppressi, anche se sussistono ancora alcuni istituti per l'acquisizione di specifici titoli professionali.
Abbiamo detto che inizialmente l'istruzione, soprattutto quella di base (la cosiddetta scuola dell'obbligo), veniva impartita ai ciechi in speciali istituti, come del resto ancora avviene per i sordomuti. Successivamente però, con una serie di provvedimenti graduali, si è realizzato in Italia il principio della piena integrazione scolastica dei ciechi nella scuola normale.
Per consentire ciò, in tutto il periodo della scuola dell'obbligo, cioè per otto anni dall'inizio dell'insegnamento, il disabile visivo viene assistito da speciali insegnanti denominati "insegnanti di sostegno", formati in appositi corsi. Inoltre ai ciechi è garantito il diritto ai libri gratuiti in braille, a cura dei Comuni.
Va detto, peraltro, che sul piano pratico la norma della piena integrazione, presenta alcune difficoltà connesse in particolare al fatto che, essendo libero l'insegnamento ed essendo di libera scelta i libri di testo da parte del collegio dei docenti, talvolta lo studente disabile visivo finisce per esserne dotato soltanto a scuola avanzata, se non addirittura oltre lo svolgimento di due terzi dell'anno scolastico.
Recentemente, tuttavia per ovviare a questo inconveniente, e soprattutto per garantire una qualità elevata alla scritturazione braille dei testi, l'Unione Italiana dei Ciechi ha promosso il perfezionamento di una convenzione fra l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia e la Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (ente collaterale all'Unione) in base alla quale la Biblioteca fornisce ai comuni i libri di testo, addossandosi le maggiori spese necessarie per un elevato standard qualitativo del braille.
Anche in tema di insegnanti di sostegno qualche limitazione o carenza la si nota, e l'Unione deve impegnarsi ogni anno per evitare che il numero degli insegnanti addetti venga ridotto.
L'Unione Italiana dei Ciechi è riuscita a far approvare nel 1975 una legge in cui viene affermato che "la persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire purchè non sia inabilitata o interdetta".
Su tale punto è stata, perciò, affermata la parità completa dei ciechi nei confronti degli altri cittadini. La stessa legge prevede anche che "la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse".
Si è così affermato il principio della operatività dei rapporti giuridici posti in essere dal cieco, indipendentemente dalla assistenza di altra persona.
Vediamo anche un altro diritto fondamentale, quello previsto dall'art. 21 della dichiarazione, e cioè il diritto alla partecipazione di ogni individuo al Governo del proprio paese, sia direttamente sia attraverso rappresentanti, nonché il diritto di accesso in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi nel nostro Paese.
La titolarità di cariche pubbliche (senatore, deputato, sindaco, presidente di enti) è stata sempre pacificamente riconosciuta al cieco, dopo l'entrata in vigore del Codice del 1942.
Attualmente, l'Unione Italiana dei Ciechi è impegnata nella difesa delle proprie conquiste sociali, rimesse continuamente in discussione, come è messo in discussione l'intero "stato sociale"; nel perfezionamento dei propri servizi; nella ricerca di idonee e sempre più nuove modalità d'azione, atte a migliorare la qualità della vita ed a rendere effettiva l'integrazione sociale dei minorati della vista.
LA LEGISLAZIONE SUL LAVORO DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
Il forte movimento di autopromozione sociale dei ciechi civili, oltre ad aver costituito la premessa per le peculiari funzioni di rappresentanza e di tutela attribuite ex lege alla loro associazione, ha incisivamente caratterizzato numerosi ambiti normativi; fra questi la legislazione sul collocamento al lavoro risulta come l'ambito più evidente e significativo del processo di integrazione sociale dei ciechi, ove meglio si esprimono quei valori di reciprocità e di scambio in cui, alla richiesta di una tutela da delle istituzioni, viene accompagnata la messa a disposizione di risorse e di professionalità piene ed incondizionate.
Fino alla recente approvazione della legge n. 68 del 12.3.1999 che riforma il collocamento al lavoro dei disabili, le norme per i non vedenti divergevano profondamente, dalla parallela normativa delle altre cosiddette categorie protette. Infatti, la filosofia portante, ad esempio, del collocamento degli invalidi civili, così come emergeva dalla legge 482/68 e norme ad essa collegate, verteva sul principio della riserva percentuale di posti in favore alle categorie protette, a prescindere dalle mansioni da ricoprire, dalle attitudini specifiche dell'invalido e, in certi casi, dal processo di appropriati titoli didattici e professionali.
Questo sistema, che è stato interamente modificato a partire dal gennaio 2000, è stato foriero di numerosi inconvenienti e disagi, sia per il lavoratore invalido, sia per il datore di lavoro (pubblico o privato) e non vi è da stupirsi del fiorire di cavilli interpretativi e burocratici che hanno quasi paralizzato l'applicazione della suddetta normativa o hanno mirato ad eluderne la sostanza.
Al contrario, la nuova legislazione su collocamento al lavoro dei soggetti disabili sposa in pieno il principio fondamentale sul quale sono state da sempre imperniate le norme speciali per i non vedenti: vale a dire su cosiddetto "collocamento mirato", che si basa sulla utilizzazione dei lavoratori disabili in attività professionali per le quali sussistano apposite e conclamate capacità professionali (accertate da appositi organi pubblici), sia sotto il profilo delle attitudini psicofisiche, sia sul versante del conseguimento di apposite abilità ed idoneità scolastiche, e che possano essere proficuamente utilizzate anche da imprese private impegnate in attività di alta produttività. Tale legge, infatti, fa espressamente salve tutte le leggi speciali in materia di collocamento obbligatorio ora in vigore in favore dei lavoratori non vedenti.
In concreto si nota al riguardo che, per quanto concerne i lavoratori non vedenti:
A tutt'oggi i centralinisti telefonici non vedenti ( a cui le leggi 3 giugno 1971 n. 397 e 29 marzo 1985 n. 113 riservano posti per il collocamento obbligatorio in enti pubblici ed aziende private, dotati di impianti di centralino con determinate caratteristiche tecnologiche) sono gli unici operatori, fra quelli adibiti al tali mansioni, chiamati a conseguire tale professionalità attraverso un previo mirato curriculum formativo;
I massofisioterapisti non vedenti (del cui collocamento si occupano del leggi 21 luglio 1961 n. 686 e 19 maggio 1971 n. 403) sono stati, assieme agli infermieri professionali, e fino all'attivazione dei corsi per terapisti della riabilitazione, i soli operatori sanitari e paramedici che conseguivano la propria professionalità attraverso un mirato percorso formativo di scuola media di secondo grado. E da ultimo la stessa possibilità, ancorchè in via transitoria, per i massofisioterapisti non vedenti di essere iscritti all'albo dei terapisti per la riabilitazione sancisce e conferma il riconoscimento storico della competenza professionale maturata da questi lavoratori.
Il discorso potrebbe allargarsi ad altri profili professionali che ben si adattano al bagaglio intellettivo e senso-percettivo dei ciechi, ma riteniamo che la casistica dei centralinisti e massofisioterapisti, unitamente al consistente numero di docenti non vedenti, validamente impegnati soprattutto in discipline letterarie, giuridiche, economiche e musicali, valga ad evidenziare proprio questo peculiare aspetto del collocamento al lavoro dei non vedenti, fondato non su una generica richiesta di integrazione sociale, ma sulla stessa a disposizione di un proprio specifico e fruttuoso bagaglio professionale e culturale.
Nonostante le sopra accennate abilità fisio-psichiche ed idoneità scolastico-culturali, anche il collocamento dei lavoratori non vedenti si è sempre realizzato attraverso una normativa cogente (al pari delle altre categorie protette) in quanto - in caso contrario - prevarrebbero quelle logiche "selvagge" di mercato e quei pregiudizi, in forza dei quali un lavoratore normodotato verrebbe sempre e comunque preferito ad un omologo non vedente (ancorchè ben professionalizzato), non fosse altro che per la maggior flessibilità di utilizzo in mansioni e compiti diversi, da quelli coesi all'assunzione. Proprio per le brevi considerazioni svolte, la tutela normativa e cogente in materia di collocamento mira, come obiettivo fondamentale, alla costituzione del rapporto di lavoro e riguarda, assai più marginalmente, lo sviluppo e la progressione economico-giuridica del rapporto.
Non mancano, tuttavia, disposizioni che accompagnano lo svolgimento e lo sviluppo dell'impiego, al fine di evitare che l'originaria assunzione si trasformi in una sorta di "ghetto" economico-giuridico da dove il lavoratore non vedente non possa più muoversi a motivo della rigidità delle mansioni espletabili.
Ad esempio, poiché la minorazione visiva riduce fortemente - pur senza eliminarla del tutto - la possibilità di partecipare a concorsi interni per il disbrigo di mansioni diverse, l'art. 9 della legge 29 marzo 1985 n. 113 prevede la corresponsione ai centralinisti non vedenti di una indennità di mansione equipollente a quella percepita - ex tempore - dagli operatori dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Tale indennità di mansione premia la particolare professionalità di questi lavoratori (sia per i titoli di studio conseguiti, sia per le abilità operative connesse al disbrigo della mansione) e compensa - in senso lato - le eventuali ridotte opportunità di partecipazione ai concorsi interni che danno accesso a più gratificanti inquadramenti.
Analogamente l'art. 2 della legge 28 marzo 1991 n. 120, confermato dalle recenti riforme in materia previdenziale, qualifica il lavoro dei ciechi come attività particolarmente usurante, configurando un'accelerazione nei tempi di maturazione del trattamento di quiescenza. E tale riconoscimento, lungi dall'avere connotazioni assistenzialistiche, suona quale ulteriore compensazione delle mancate opportunità di accesso a mansioni diverse; fatto che rende il lavoro, nella sua rispettività, particolarmente usurante.
Le due emblematiche compensazioni ora richiamate, assumono il loro pregnante significato se si considera che, statisticamente, ad analoghe posizioni di partenza (fra i lavoratori normodotati e non vedenti), non corrispondono identità di situazioni terminali di fine carriera, proprio a motivo delle diversissime opportunità di partecipazione a concorsi interni.
Va, comunque, ricordato che la citata legge 120/1991 stabilisce che la minorazione visiva non implica di per sé mancanza del requisito dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelle di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il concorso.
Nonostante tali peculiarità, ed a dispetto della normativa protettiva, le opportunità storiche del collocamento al lavoro dei non vedenti mostrano preoccupanti sintomi di disaffezione, sia da parte degli interessati, sia da parte dei datori di lavoro, dovuta anche al continuo progresso tecnologico che rischia di ridurre pesantemente, se non di eliminare, le opportunità offerte da alcune professioni "storiche" dei non vedenti. A proposito dei centralinisti telefonici, ad esempio, il comma 12 dell'articolo 45 della legge 144/99 prevede che, ai fini dell'applicazione della legge 113/85, il Ministero del Lavoro ha individuato qualifiche equipollenti a quella del centralinista, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti. La ratio di questa norma è da porre in relazione con l'attuale sviluppo delle telecomunicazioni che, da un lato, diminuisce il numero di centralini dotati di posto operatore e, dall'altro, postula una evoluzione professionale che porti il centralinista a diventare uno specialista dell'informazione al servizio del pubblico, anche utilizzando l'accesso a banche dati informatiche.
Sulla base di tale norma il Ministero del Lavoro ha adottato decreto per il riconoscimento delle seguenti nuove qualifiche professionali:
- Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli Uffici Relazioni con il Pubblico.
- Operatore telefonico addetto alla gestione ed alla utilizzazione di banche dati.
- Operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e di telesoccorso.
Alle nuove qualifiche si accede con appositi corsi formativi, a cura delle Regioni ed anche dell'I.RI.FO.R (istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione). I qualificati vengono iscritti, con indicazione dell'abilitazione conseguita, all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici che viene, così, ad assumere valenza per molteplici nuove professioni in linea con le moderne impostazioni del lavoro (cfr. circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.10/2005).
L'Unione affronta anche i problemi connessi con l'attività degli insegnanti e dirigenti scolastici minorati della vista. Essa si adopera con azione costante a promuovere nei giovani l'interesse per la prestigiosa affermazione professionale dell'insegnamento e sostiene i docenti gia inseriti nella scuola favorendo l'utilizzo degli strumenti tiflotecnici da parte degli operatori scolastici non vedenti ed ipovedenti e impegna costantemente l'I.RI.FO.R. ad organizzare per gli insegnanti e dirigenti scolastici corsi di alfabetizzazione informatica e di perfezionamento per facilitare la conoscenza e l'uso delle nuove tecnologie necessarie per il superamento delle difficoltà legate all'attività professionale. L'unione favorisce la trascrizione in braille di testi aggiornati per l'espletamento delle attività professionali e didattiche.
Con il coordinamento degli Enti ed attraverso l'agenzia AGRIMUS, l'Unione sta adoperandosi per il rilancio degli studi musicali anche mediante le nuove tecnologie. Per favorire la riattivazione di una fonte di lavoro che in passato ha dato ai ciechi tanto prestigio. E' intervenuta presso il Ministero dell'Istruzione al fine di ottenere, sul territorio nazionale, la riattivazione di almeno due sezioni distaccate di conservatorio musicale, specializzate nell'insegnamento ai non vedenti e agli ipovedenti ed ottenere che gli stessi conservatori, in presenza di alunni minorati della vista, possano avvalersi di esperti in musicografia in braille di opere opportunamente scelte, la specializzazione dei giovani laureati minorati della vista. Da ultimo possono ricordarsi le norme, fortemente volute dall'Unione, della legge 28 agosto 1999 n.284 che prevede interventi per l'integrazione scolastica e lavorativa dei ciechi pluriminorati, nonché per la prevenzione della cecità.
E' in corso, inoltre, una più generale ed accurata riflessione per giungere a definire nuovi obiettivi stimolanti per i giovani, utili per la società, accessibili a un numero significativo di studenti privi della vista, ma sempre o comunque fondati su quello scambio qualificato tra professionalità offerta e retribuzione reclamata, che rappresenta la carta d'identità storica del collocamento al lavoro dei ciechi in Italia.
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