LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER LE PERSONE CON DISABILITĄ
(febbraio 2026)
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1.
INTRODUZIONE................................................................................. 2
2.
AGEVOLAZIONI
PER IL SETTORE AUTO.................................................... 4
L'esenzione permanente dal
pagamento del bollo................................................. 12
L'esenzione dall'imposta di
trascrizione sui passaggi di proprietą.......................... 13
Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilitą...... 14
Regole
particolari per le persone con ridotte o impedite capacitą motorie.............. 21
3.
ALTRE
AGEVOLAZIONI...................................................................... 26
La detrazione per gli addetti all'assistenza a persone non autosufficienti................ 31
L'Iva ridotta per i mezzi di
ausilio e i sussidi tecnici e informatici........................... 32
4.
QUADRO
RIASSUNTIVO.................................................................... 39
5.
PER
SAPERNE DI PIŁ........................................................................ 45
1. INTRODUZIONE
La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilitą e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.
Il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, modificando l'articolo 3 (comma 1) della legge n. 104/1992, definisce "persona con disabilitą" colui che "presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri,
accertate all'esito della valutazione di base"
ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 104/1992
(in vigore fino al 29/06/2024)
Soggetti aventi diritto
1. Č persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che č causa di difficoltą di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacitą complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative."
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'etą, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravitą. Le situazioni riconosciute di gravitą determinano prioritą nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
(in vigore dal 30/06/2024)
Persona con disabilitą avente diritto ai sostegni
1. Č persona con disabilitą chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilitą ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessitą di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilitą e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanitą, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacitą complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessitą di sostegno puņ essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo č sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'etą, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno č intensivo e determina prioritą nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
"
L'articolo
40, comma 2, del decreto legislativo n, 62/2024 (come modificato dal decreto
legge n. 202/2024) ha disposto che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione (vedi articolo 33 dello
stesso decreto legislativo) a decorrere dal 1 ° gennaio 2025 e, sul restante
territorio nazionale, a decorrere dal 1 ° gennaio 2027,
Questa
guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni
in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con
disabilitą aventi diritto ai sostegni, indicando le persone che ne possono
beneficiare. In particolare, sono spiegate le regole e le modalitą da seguire
per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.
■
detrazione Irpef del 19% della spesa
sostenuta per l'acquisto e l'adattamento
■
Iva agevolata al 4% sull'acquisto e
adattamento
■
esenzione dall'imposta provinciale di
trascrizione sui passaggi di proprietą di un veicolo usato e
le prime iscrizioni al PRA di un veicolo nuovo
ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI
E INFORMATICI
■
detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi
tecnici e informatici
■
Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici
■ detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non
vedenti
■ detrazione Irpef del 19% delle
spese sostenute per i servizi di interpretariato dei
sordi
ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
detrazioni delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi
finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche
deduzione
dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di
assistenza specifica
■
deduzione dal reddito complessivo degli
oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli
addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
■
detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su
un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente
non sia superiore a 40.000 euro.
Per quanto riguarda i requisiti e le
procedure per il riconoscimento della condizione di disabilitą, nonché
la documentazione (verbali e certificazioni) attestante che la persona ha
diritto alle prestazioni stabilite in suo favore, in relazione alla necessitą
di sostegno o di sostegno intensivo, si rinvia alle disposizioni in materia contenute nella normativa attualmente in vigore e alle
istruzioni operative fornite (o che saranno emanate) dagli enti competenti
(Inps e Asl).
2. AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
Possono
usufruire delle agevolazioni le persone:
3.
con disabilitą psichica o mentale
titolari dell'indennitą di accompagnamento
4.
con grave limitazione della capacitą di
deambulazione o con pluriamputazioni
5.
con ridotte o impedite capacitą motorie.
Sono considerate non
vedenti le persone colpite
da cecitą assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un
decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001
individuano
esattamente
le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle
agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e
ipovedenti gravi.
Per
quanto riguarda le persone sorde,
invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare
dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all'art. 1, comma 2,
recita testualmente ...si considera sordo il minorato
sensoriale dell'udito affetto da sorditą congenita o acquisita durante l'etą
evolutiva.".
Le
persone elencate ai punti 3 e 4 sono
quelle che hanno la certificazione che attesta la necessitą di sostegno elevato o molto elevato (articolo
3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica
istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992.
In
particolare, le persone di cui al punto 4 sono quelle con disabilitą
derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che
comportano una limitazione permanente della capacitą di deambulazione.
Le
persone indicate al punto 5 sono
coloro che presentano ridotte o impedite capacitą motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave
limitazione della capacitą di deambulazione.
Solo
per quest'ultima categoria, il diritto alle agevolazioni č condizionato
all'adattamento del veicolo.
Le
agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in
via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilitą.
Se la
persona con disabilitą č fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioč un
reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro
o a 4.000 euro per i
figli di etą non superiore a 24 anni), puņ beneficiare delle agevolazioni lo
stesso familiare che ha sostenuto la spesa.
Per individuare il diritto alle
agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli,
obbligatorio o meno) č strettamente necessario che dai
verbali delle Commissioni mediche risulti l'espresso riferimento alle
fattispecie previste dal legislatore.
Tali
verbali hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente pił
agevolmente questa analisi grazie all'adozione di pił omogenee definizioni.
■ "Persona
con ridotte o impedite capacitą motorie (art.
8, legge 449/1997)": con
questa indicazione nel verbale, la
persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a
condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di
persone con disabilitą; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla
guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al
riconoscimento dell'idoneitą alla guida.
■ "Persona
in condizione di disabilitą psichica o mentale di gravitą tale da aver
determinato l'indennitą di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge
388/2000)": in
questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto
per godere delle agevolazioni fiscali.
■ "Persona
con grave limitazione della
capacitą di deambulazione o
piuriamputazioni (art.
30, comma 7, legge 388/2000)":
anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al
trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
|
Requisito medico legale richiesto Le
agevolazioni fiscali per le persone con disabilitą - FEBBRAIO 2026 |
|
REQUISITO MEDICO LEGALE |
BENEFICIO |
VERBALE |
|
invaliditą con capacitą di
deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n.
495/1992- art. 381) non
vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996) |
contrassegno
invalidi |
invaliditą civile/condizione di
disabilitą/cecitą/ sorditą |
|
ridotte o impedite capacitą motorie permanenti (art.
8 legge n. 449/1997) |
benefici per veicoli con adattamento |
condizione di disabilitą |
|
disabilitą psichica o mentale di gravitą tale da
avere determinato il riconoscimento dell'indennitą di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) |
benefici per veicoli senza adattamento |
invaliditą civile |
|
invaliditą con grave limitazione della capacitą di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000) |
benefici per veicoli senza adattamento |
invaliditą civile/condizione di
disabilitą |
|
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000) |
benefici per veicoli senza adattamento |
invaliditą civile/condizione di
disabilitą/cecitą |
|
sorditą (art.
50 della legge 342/2000) |
benefici per veicoli senza adattamento |
sorditą/condizione
di disabilitą |
| autovetture (*) | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
| autoveicoli specifici (*) | Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
| autocaravan (*) (**) | Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
| motocarrozzette | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
| motoveicoli per trasporto promiscuo | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente |
| motoveicoli per trasporti specifici | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
(*)
per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi
(**)
per questi veicoli č possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del
19%
Non č agevolabile l'acquisto di
quadricicli leggeri, cioč delle "minicar", che possono essere
condotte senza patente (in assenza di una previsione normativa che permetta di
estendere l'agevolazione anche a tale tipologia di veicoli).
La detrazione spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli
elettrici e per quello di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno
termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle
esigenze di potenza e di velocitą. Per l'acquisto di tali veicoli č possibile beneficiare dell'aliquota Iva ridotta a condizione che la
cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso
č alimentato a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici, se č alimentato a
diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
motore elettrico.
Dal 2020 la detrazione delle spese per
l'acquisto di veicoli per persone con disabilitą spetta a condizione che
l'onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, o mediante altri
sistemi di pagamento "tracciabili".
Se, in occasione dell'acquisto,
l'acquirente concede in permuta al concessionario il suo veicolo usato e
l'importo corrispondente al valore concordato di tale mezzo viene utilizzato a
scomputo dell'importo dovuto a saldo per l'acquisto del
nuovo veicolo, anche l'ammontare corrispondente a tale valore di cessione va
considerato un pagamento tracciabile (risoluzione n. 11/2025).
La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione
Per l'acquisto dei mezzi di locomozione
la persona con disabilitą ha diritto a una detrazione dall'Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza
limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
La
detrazione č pari al 19% del
costo sostenuto (comprensivo di Iva) e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
La detrazione spetta anche per l'acconto
versato in un anno d'imposta precedente rispetto a quello in cui č acquistato
il veicolo. Tuttavia, la detrazione puņ essere riconosciuta solo se l'acquisto
del veicolo avviene entro la data di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui č stato effettuato il
versamento dell'acconto.
La detrazione spetta una sola volta (cioč per un solo veicolo) nel
corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). Č possibile
riottenere il beneficio, per acquisti effettuati
entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta
cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla
demolizione, in data antecedente al secondo acquisto.
Il beneficio non
spetta, invece, se il veicolo č stato cancellato dal PRA perché esportato
all'estero.
In
caso di furto e mancato ritrovamento, la detrazione per il nuovo veicolo
riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso
assicurativo e deve comunque essere calcolata su una
spesa massima di 18.075,99 euro. Se vi sono rate residue in relazione al
veicolo rubato, il contribuente puņ continuare a detrarle.
Trascorsi almeno quattro anni dalla data
dell'acquisto effettuato con le agevolazioni č possibile fruire nuovamente
della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere
il precedente veicolo.
Quando, ai fini della detrazione, non č
necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo
per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per
interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per
esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si puņ comunque usufruire di
un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli
altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con
disabilitą, di cui si dirą pił avanti.
La
detrazione puņ essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il
veicolo č stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote
annuali di pari importo.
Se si č scelto di ripartire la spesa in 4
rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell'intera detrazione,
l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi della persona con
disabilitą deceduta puņ detrarre in un'unica
soluzione le rate residue.
In caso di trasferimento del veicolo, a
titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, č
dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza
di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione.
Se la detrazione Irpef č stata suddivisa
in 4 quote annuali di pari importo, poiché il trasferimento del veicolo prima
del decorso di due anni dall'acquisto comporta la decadenza dai benefici, il contribuente non solo smetterą di usufruire della detrazione nel
momento del trasferimento di proprietą del veicolo ma dovrą restituire la
detrazione Irpef ottenuta per le annualitą passate.
La perdita dell'agevolazione non avviene
quando la persona, a seguito di mutate necessitą legate alla
propria disabilitą, cede il veicolo per acquistarne un
altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso,
tuttavia, non č agevolabile l'acquisto del veicolo prima che siano trascorsi
quattro anni dal precedente acquisto, tranne nei casi di cancellazione del
veicolo dal PRA per demolizione e furto.
Non č
tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in
ereditą un'auto che il genitore con disabilitą aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano
trascorsi i due anni richiesti dalla norma.
Oltre che per le spese di acquisto, la
detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.
Sono
esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione
e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).
Anche
in questo caso la detrazione č riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99
euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
Le
spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute
entro 4 anni dall'acquisto del mezzo. Esse non possono essere rateizzate ma
devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi
relativa all'anno di sostenimento delle spese.
Veicolo acquistato e utilizzato all'estero
Č applicabile l'Iva al 4%,
anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
■
2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
■
2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
■ di
potenza non superiore a 150 kW se
con motore elettrico.
L'Iva ridotta al 4% č applicabile anche:
■ all'acquisto
contestuale di optional
■
alle prestazioni di adattamento di
veicoli non adattati, gią posseduti dalla persona con disabilitą (e anche se
superiori ai citati limiti di cilindrata)
■
alle cessioni di strumenti e accessori
utilizzati per l'adattamento.
L'aliquota agevolata
del 4% puņ essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati
sulle autovetture delle persone con disabilitą e alle cessioni dei ricambi
relativi agli stessi adattamenti.
L'aliquota
agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati
direttamente dalla persona con disabilitą o dal familiare di cui egli č
fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro
confronti).
Restano
esclusi dall'agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone,
a societą commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se
specificamente destinati al trasporto di persone con disabilitą).
L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di
valore, per una sola volta nel corso di quattro anni
(decorrenti dalla data di acquisto).
Č
possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se
il primo veicolo beneficiato č stato cancellato dal PRA, perché destinato alla
demolizione.
Il
beneficio non spetta, invece, se il veicolo č stato cancellato dal PRA perché
esportato all'estero.
Come
previsto per la detrazione dall'Irpef, anche ai fini Iva č possibile fruire
nuovamente dell'agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il
primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali č stato rubato e non
ritrovato.
In questo caso, la persona con disabilitą
deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la
registrazione della "perdita di possesso effettuata dal PRA.
Se il
veicolo č ceduto prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, va
versata la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e
quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel
caso in cui la persona, in seguito a mutate necessitą legate alla
propria disabilitą, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare
nuovi e diversi adattamenti.
L'erede
puņ cedere il veicolo ricevuto in ereditą dalla persona con disabilitą anche
prima dei due anni dall'acquisto con Iva al 4%, senza
che questo comporti l'obbligo di dover versare la differenza d'imposta.
L'impresa
che vende il veicolo con l'aliquota Iva agevolata deve:
■ emettere
fattura con l'indicazione, a seconda dei casi, che si
tratta di operazione
effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge
342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge
97/86 devono essere annotati sulla
bolletta doganale
■
comunicare all'Agenzia delle entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati
anagrafici e la residenza dell'acquirente.
La
comunicazione va trasmessa all'ufficio dell'Agenzia territorialmente
competente, in base alla residenza dell'acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione.
Acquisto di veicoli in leasing
L'agevolazione
dell'Iva ridotta al 4% č prevista anche per l'acquisto del veicolo in leasing,
a condizione, perņ, che il contratto di leasing sia di tipo "traslativo.
In
sostanza, č indispensabile che dalle clausole
contrattuali emerga la volontą delle parti di trasferire all'utilizzatore la
proprietą del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della
durata della locazione finanziaria.
In questa ipotesi, come precisato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno
2012, la societą di leasing potrą applicare l'aliquota agevolata sia sul prezzo
di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.
Inoltre,
per l'applicazione dell'Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del
contratto di leasing:
■
il beneficiario fornisca alla societą la
documentazione prevista (vedi, pił avanti, l'apposito paragrafo)
■ esistano
le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l'annotazione sulla
carta di circolazione degli eventuali adattamenti
del veicolo).
La societą di leasing, a sua volta, dovrą
comunicare all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dell'operazione.
Dalla
data di stipula del contratto decorre:
■ il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non puņ avvalersi
nuovamente dell'agevolazione
■ il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilitą del
veicolo.
Lesenzione permanente dal pagamento del bollo
Č possibile essere esentati dal pagamento
del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota
Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800
centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150
kW se con motore elettrico).
L'esenzione spetta sia quando l'auto č
intestata alla persona con disabilitą sia quando l'intestatario č un familiare
del quale egli č fiscalmente a carico.
L'ufficio competente per la concessione
dell'esenzione č l'ufficio tributi dell'ente Regione. Nelle
regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti (attualmente, Friuli
Venezia Giulia e Sardegna) l'interessato puņ rivolgersi all'ufficio
territoriale dell'Agenzia delle entrate.
Per
la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell'Aci.
Le
Regioni possono estendere l'agevolazione anche ad altre categorie di persone
con disabilitą, rispetto a quelle indicate all'inizio del presente capitolo. Č
quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all'esenzione.
Se la persona con disabilitą possiede pił veicoli, l'esenzione spetta
solo per uno di essi: al momento della presentazione della documentazione,
indicherą la targa dell'auto prescelta.
Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti
locali, cooperative, societą di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Per fruire dell'esenzione la persona con disabilitą deve, solo per il
primo anno, presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata
A/R) la documentazione prevista (vedi, pił avanti, il paragrafo dedicato).
I documenti vanno presentati entro 90
giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
Una volta riconosciuta, l'esenzione č valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato
ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione.
Tuttavia, dal momento in cui vengono meno
le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l'auto viene
venduta) l'interessato deve comunicarlo allo
stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.
Gli uffici che ricevono l'istanza trasmettono al sistema informativo
dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data,
codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo,
eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente č fiscalmente a
carico).
Devono
inoltre dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra
quelli ammessi all'esenzione sia dell'eventuale non
accoglimento dell'istanza.
Lesenzione dallimposta di trascrizione sui passaggi di proprietą
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilitą (appartenenti alle
categorie indicate nella tabella del paragrafo "Per quali veicoli) sono
esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA dovuta per la
registrazione dei passaggi di proprietą.
L'esenzione
non č prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio č riconosciuto sia per la
prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un
passaggio di proprietą di un veicolo usato.
Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con
disabilitą
Puņ beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo,
imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione
che la persona con disabilitą sia a suo carico ai fini fiscali.
In questo caso, il documento comprovante la spesa puņ essere intestato indifferentemente alla persona con
disabilitą o al familiare del quale egli risulti a carico.
Per essere considerata "fiscalmente a carico la persona con
disabilitą deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli di etą non
superiore a 24 anni).
Per il raggiungimento di questo limite
non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali,
le indennitą (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
Superando
il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente alla persona con
disabilitą: per poterne beneficiare č necessario, quindi, che i documenti di
spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.
Se
uno stesso familiare ha fiscalmente a carico pił persone con disabilitą, puņ
fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per
l'acquisto di autovetture per ognuno di essi.
Si
indicano, di seguito, i documenti che la persona con disabilitą deve produrre
quando non č necessario l'adattamento del veicolo.
Per
la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti
delle persone con ridotte o impedite capacitą motorie (ma senza grave
limitazione alla capacitą di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo.
1.
Certificazione attestante la
condizione di disabilitą:
o per
il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una
Commissione medica pubblica, che attesta la sua
condizione
o per
la persona con disabilitą psichica o mentale, č
richiesto
il "verbale
di accertamento della condizione di disabilitą",
emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal
quale risulti che la persona necessita di sostegno
elevato o molto elevato (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di natura
psichica o mentale
il "certificato
di attribuzione dell'indennitą di accompagnamento"
(legge
n. 18/1980 e legge n. 508/1988),
emesso dalla Commissione per
l'accertamento dell'invaliditą civile di
cui alla legge n. 295/1990
o per le persone con grave limitazione
della capacitą di deambulazione, o pluriamputati,
occorre il "verbale di accertamento",
emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps),
dal quale risulti che la persona necessita di sostegno elevato o molto elevato
(art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), derivante da patologie (comprese le
pluriamputazioni) che
comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Riguardo alla certificazione medica
richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle entrate ha
fornito, inoltre, le seguenti precisazioni.
A. Le
persone con disabilitą psichica o mentale,
come previsto per le altre categorie, conservano il diritto a
richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando la
certificazione di necessitą di sostegno č attestata (invece che dalla
commissione medica dell'Asl) dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invaliditą, purché il
certificato
evidenzi in modo esplicito la gravitą della patologia e la natura psichica o
mentale della stessa.
Non
puņ essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta
genericamente che la persona č invalida. Per esempio, non si
puņ ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione "...con
totale e permanente inabilitą lavorativa e con necessitą di assistenza
continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita In tal caso,
infatti,
anche se rilasciata da una Commissione medica pubblica, la certificazione non
consente di riscontrare la presenza della specifica disabilitą richiesta dalla
normativa fiscale.
B.
Le persone
con grave limitazione della capacitą di deambulazione, o
pluriamputati,
analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato
di necessitą di sostegno mediante una certificazione di invaliditą rilasciata
da una Commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilitą
a deambulare in modo autonomo o senza
l'aiuto
di un accompagnatore". Č necessario, comunque, che il
certificato di invaliditą faccia esplicito riferimento anche alla gravitą della
patologia.
C.
Per le persone
con sindrome di Down, rientranti nella
categoria dei disabili psichici o mentali, č ritenuta ugualmente valida la
certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, puņ essere
prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di
accertamento emesso dalla Commissione medica. Č tuttavia
necessario che a tali soggetti sia riconosciuta l'indennitą di accompagnamento.
D. La
possibilitą di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non č
preclusa nei casi in cui l'indennitą
di accompagnamento, comunque
riconosciuta dalla competente Commissione
per l'accertamento di invaliditą, č
sostituita da altre forme di assistenza (per
esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico). Le
agevolazioni fiscali
non competono, invece, ai minori titolari dell'indennitą di frequenza.
Quest'ultima indennitą č riconosciuta, infatti, a sostegno
dell'inserimento
scolastico e sociale dei suddetti minori ed č, tra l'altro, incompatibile con
l'indennitą di accompagnamento.
2. Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (solo
per usufruire dell'Iva al 4%)
Con la dichiarazione occorre attestare
che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non č stato acquistato un
analogo veicolo agevolato.
Per l'acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal
Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
3.
Fotocopia
dell'ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione
Se il
veicolo č intestato
al familiare della persona con disabilitą, dalla
dichiarazione
dei redditi deve risultare che egli č fiscalmente a carico
dell'intestatario dell'auto.
SEMPLIFICAZIONI
SULLE CERTIFICAZIONI
Riguardo alle certificazioni delle
persone con disabilitą, l'art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni.
In particolare, č stato previsto che i
verbali di accertamento dell'invaliditą delle Commissioni mediche integrate
devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per
poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il
rilascio del contrassegno invalidi) e ai sussidi tecnici e informatici volti a
favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilitą.
Pertanto,
i nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invaliditą civile, cecitą, sorditą
e condizione di disabilitą della persona, devono stabilire anche se sono
soddisfatti:
■
i requisiti richiesti dal Codice della
Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per persone con disabilitą, qualora ricorrano le condizioni per avere
diritto a tale contrassegno
■ i
requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per
l'acquisto
di veicoli.
Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilitą riscontrata, riportano che la
persona
č:
■ con ridotte o impedite capacitą motorie permanenti
(art. 8 della
legge n.
449/1997)
■
con disabilitą psichica o mentale di gravitą tale da avere determinato il
riconoscimento dell'indennitą di
accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)
■
invalido con grave limitazione della
capacitą di deambulazione o con pluriamputazioni
(art. 30, comma 7, della legge 388/2000)
■
sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e
art. 50 della legge 342/2000)
■
non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).
Le
Commissioni mediche rilasciano il certificato alla persona con disabilitą in
due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in
forma estesa, la seconda, invece, č rilasciata in
versione "omissis" (per motivi di privacy) e indica, nella parte
relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al
tipo di disabilitą.
Per i
certificati emessi ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la
detrazione č subordinata all'indicazione nei predetti certificati della
norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure "omissis").
Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici
fiscali il contribuente dovrą richiedere l'integrazione/rettifica del
certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso
certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle
agevolazioni.
L'indicazione
che il soggetto "č invalido con capacitą di deambulazione
sensibilmente ridotta, ai sensi dell'art. 381 del Dpr n.
495/1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di
parcheggio per persone con disabilitą. Tale attestazione non implica che il
soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter
fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. Tale
circostanza puņ essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme
fiscali.
Il
decreto legge n. 90/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di
revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con
disabilitą in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilitą conservano
tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e
agevolazioni di qualsiasi natura.
Ciņ
premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di
entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli
effetti anche dopo il superamento della data prevista per la
revisione e fino all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione
stessa (Circolare Inps n. 127/2016).
In
caso di mancato accoglimento dell'istanza per l'accertamento sanitario o di
accoglimento solo in parte, il soggetto interessato puņ adire l'Autoritą
giudiziaria competente.
Il
legislatore, con l'articolo 445-bis del Codice di procedura civile, rubricato "Accertamento
tecnico preventivo obbligatorio",
introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disciplinato le modalitą
per proporre ricorso in materia di prestazioni di invaliditą civile, cecitą
civile, sorditą civile e disabilitą, nonché di pensione di inabilitą e di assegno ordinario di invaliditą.
La
norma stabilisce che condizione di procedibilitą del ricorso č la presentazione
di una domanda di procedimento cautelare denominato "accertamento
tecnico preventivo". Tale accertamento, che
costituisce condizione di procedibilitą della domanda, č
affidato, quindi, dal giudice a un Consulente tecnico d'ufficio (CTU),
assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell'Inps. Esso č
finalizzato - come previsto dalla norma - alla verifica delle condizioni sanitarie.
In
assenza di contestazioni, il giudice omologa l'accertamento del requisito
sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU.
All'esito
del giudizio, se il provvedimento del Tribunale (decreto
di omologa) reca l'indicazione espressa delle norme fiscali che attribuiscono il diritto
all'agevolazione fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed
emergono le condizioni per usufruirne, esso costituisce il titolo per la
fruizione delle relative agevolazioni fiscali.
In sede di ricorso, quindi, č opportuno
chiedere esplicitamente al giudice di pronunciarsi espressamente anche sulla
sussistenza del diritto alle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 4 del decreto legge n. 5/2012.
La questione della valenza del predetto decreto di omologa (o della
sentenza, qualora l'accertamento tecnico preventivo sia contestato da una delle
parti, per cui quest'ultima decida di proporre il ricorso ordinario), ai
fini del riconoscimento della spettanza dei benefici fiscali, ove tali
condizioni non risultino espressamente dal provvedimento, presuppone la
valutazione di aspetti che esulano dalla competenza dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di questioni di natura non tributaria.
Pertanto, in relazione a tale questione,
eventuali istanze di interpello si devono considerare non ammissibili.
In
tali casi, il cittadino puņ solo procedere alla presentazione di una nuova
domanda all'Inps.
Si riporta, di seguito, l'articolo 445-bis
del Codice di procedura civile.
«Nelle controversie in materia di
invaliditą civile, cecitą civile, sorditą civile, handicap e disabilitą, nonché
di pensione di inabilitą e di assegno di invaliditą, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in
giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso
al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui
circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta
valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis, in quanto
compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico
preventivo costituisce condizione di procedibilitą della domanda di cui al
primo comma. L'improcedibilitą deve essere eccepita dal convenuto a pena di
decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il
giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non č stato espletato ovvero che č iniziato ma non si č concluso, assegna alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento
tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento
dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il conferimento dell'incarico al
consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la
sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto
periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento
della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio č comunicato
dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del
consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la
relativa dichiarazione.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi
dellarticolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni
dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente
omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie
indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle
spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, č notificato agli enti
competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica
di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento
delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare
le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve
depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso,
il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilitą, i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente č
inappellabile».
Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacitą
motorie
Per la persona con ridotte o impedite
capacitą motorie (ma che non ha una grave limitazione
alla capacitą di deambulazione) il diritto alle agevolazioni č condizionato
all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche
se trasportato) č affetto. Non č necessario che la persona con disabilitą fruisca dell'indennitą di accompagnamento.
La
natura motoria della disabilitą deve essere esplicitamente annotata sul
certificato rilasciato dalla Commissione medica competente o da altre
Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento
dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Nel caso in cui la
patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori non č necessaria
l'esplicita indicazione sul certificato della ridotta o impedita capacitą
motoria.
Nel
caso di minore con necessitą di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, della
legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto,
č riconosciuto "soggetto con ridotte o impedite capacitą motorie
permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrą
usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l'acquisto del veicolo anche senza
adattamento dello stesso (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 21
maggio 2014).
Oltre
che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli puņ
essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa
categoria di disabilitą possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti
veicoli:
■
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico della persona con disabilitą.
Le categorie dei veicoli agevolabili sono
riportate in dettaglio nella tabella del paragrafo "Per quali veicoli.
Per le persone con ridotte o impedite
capacitą motorie l'adattamento del veicolo č una
condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef,
bollo e imposta di trascrizione).
Gli
adattamenti devono sempre risultare dalla carta di
circolazione a seguito di collaudo effettuato presso
gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Essi
possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia
soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per
mettere la persona con disabilitą in condizione di accedervi.
Con riferimento alla carta di
circolazione, si ricorda che dal 1° gennaio 2020 il "Documento Unico di
circolazione (DU) ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di
proprietą del veicolo (decreto legislativo n. 98/2017).
Gli adattamenti al
sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione
medica locale competente per l'accertamento dell'idoneitą alla guida e spettano
solo alle persone con ridotte o impedite capacitą motorie titolari di patente
speciale.
Per i titolari
di patente speciale si considera "adattato anche il veicolo dotato di
solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto
dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneitą
alla guida.
Per le persone con
ridotte o impedite capacitą motorie permanenti, titolari di patente speciale,
la detrazione spetta a condizione che il veicolo sia adattato al sistema di
guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per
consentire alla persona con disabilitą di guidare.
Invece, per chi non č titolare di patente speciale, la detrazione spetta a
condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria
o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento della persona con disabilitą.
Tra
gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo
esemplificativo, i seguenti:
■
pedana sollevatrice ad azione
meccanica/elettrica/idraulica
■
scivolo a scomparsa ad azione
meccanica/elettrica/idraulica
■
braccio sollevatore ad azione
meccanica/elettrica/idraulica
■
paranco ad azionamento
meccanico/elettrico/idraulico
■
sedile scorrevole/girevole, in grado di
facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona con disabilitą
■
sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta della persona con
disabilitą (cinture di sicurezza)
■
altri adattamenti non elencati, purché vi
sia un collegamento funzionale tra la disabilitą e la tipologia di adattamento.
Non puņ essere considerato
"adattamento l'allestimento di semplici accessori con funzione di
"optional, o l'applicazione di dispositivi gią previsti in sede di
omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta
dell'acquirente.
La
detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per
le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle
stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilitą. Queste
spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono
essere state sostenute nei quattro anni dall'acquisto del veicolo e non sono
rateizzabili.
Quando,
per una sopravvenuta disabilitą, č necessario adattare un veicolo acquistato in
precedenza senza agevolazioni, le spese per l'adattamento concorrono al
limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell'arco di quattro anni
per l'acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale
decorre dalla data di iscrizione dell'adattamento nella carta di
circolazione.
L'Iva
agevolata sugli acquisti
Per
le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dalle persone con
disabilitą con ridotte capacitą motorie, valgono le seguenti regole:
1. l'acquisto
puņ riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozzette,
autoveicoli
o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico della
persona con disabilitą
2. il
veicolo deve essere adattato alla ridotta capacitą motoria della persona con
disabilitą prima dell'acquisto (o perché cosģ prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte
appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)
3.
l'Iva agevolata al 4% si applica anche
per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non
nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai
relativi acquisti di accessori e strumenti.
Per
l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, l'impresa che vende accessori e
strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente)
con l'annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge
n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000.
Per
la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, č
sufficiente menzionare la legge n. 449/97.
Nel
caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla
bolletta doganale.
Oltre
ai documenti indicati nel paragrafo precedente, le persone con ridotte o impedite capacitą motorie (ma non affetti da grave
limitazione alla capacitą di deambulazione) devono presentare:
1.
fotocopia della patente di guida speciale, o
fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che
guidano) e verbale della Commissione medica locale in cui
sono indicati i sub codici armonizzati degli adattamenti alla guida. Per la
detrazione Irpef si prescinde dal
possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte della persona con
disabilitą sia del familiare del quale risulta fiscalmente a
carico
2. solo
per l'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l'acquisto di
accessori,
autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilitą
comportante
ridotte capacitą motorie permanenti, come attestato dalla
certificazione medica in possesso. Nella
stessa dichiarazione si dovrą eventualmente precisare che la persona con
disabilitą č fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (se ricorre
questa ipotesi)
3.
fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone
dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona
con disabilitą titolare di patente speciale, oppure che il veicolo č adattato
in funzione della minorazione fisico/motoria
4.
copia della
certificazione della condizione di disabilitą o di invaliditą" rilasciata
da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni. In
essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilitą.
Dal 29 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze del 13 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni
previste per l'acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di
cilindrata o potenza, i soggetti con ridotte o impedite capacitą motorie
permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell'aliquota Iva agevolata
del 4% presentando la seguente documentazione:
1. copia semplice della patente posseduta, qualora contenga l'indicazione
degli adattamenti alla guida (anche di serie) prescritti dalle
Commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice
della Strada
2.
atto
notorio o dichiarazione di responsabilitą attestante che nel quadriennio
anteriore non si č fruito della stessa agevolazione.
Pertanto, per l'applicazione
dell'aliquota Iva ridotta del 4%, i contribuenti con ridotte o impedite
capacitą motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della
copia della certificazione della condizione di disabilitą o di invaliditą rilasciata dalla commissione pubblica deputata all'accertamento di tali
condizioni che indichi la natura motoria della disabilitą, qualora la patente
contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo
agevolabile da condurre (risoluzione n. 40/2023).
Queste
regole valgono anche per coloro che possiedono il cosiddetto "foglio
rosa", che potranno produrre tale documento (che rechi l'indicazione degli
adattamenti alla guida al veicolo), oltre all'atto notorio o la dichiarazione
di responsabilitą attestante che nel quadriennio
anteriore non si č fruito della stessa agevolazione, fermo restando che "il beneficio della riduzione
dell'aliquota [...] decade qualora l'invalido non abbia conseguito /a patente
di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalia data
de//'acquisto del veicolo".
|
RIEPILOGO AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO
VEICOLO |
|
PERSONA CON DISABILITĄ |
OBBLIGO ADATTAMENTO VEICOLO |
CERTIFICAZIONE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITĄ |
|
con impedite o ridotte capacitą motorie
permanenti |
SI l'adattamento deve essere
funzionale alla minorazione di tipo motorio della persona con disabilitą e
risultare dalla carta di circolazione. |
Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4
della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni
mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invaliditą
civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la
natura motoria della disabilitą ad eccezione del caso in cui la patologia
stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori |
|
con grave limitazione alla capacitą di
deambulazione |
NO |
Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4
della legge n. 104/1992, che attesti la grave e permanente limitazione della
capacitą di deambulazione o da altre Commissioni mediche
pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invaliditą civile, di
lavoro, di guerra che attesti la gravitą della patologia e faccia esplicito
riferimento all'impossibilitą di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto
di un accompagnatore. |
|
pluriamputato |
NO |
Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4
della legge n. 104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate
ai fini del riconoscimento dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e
la gravitą della minorazione |
|
con disabilitą psichica o mentale di
gravitą tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennitą di
accompagnamento |
NO |
Verbale di accertamento dell'invaliditą emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si
trova in situazione di disabilitą psichica o mentale grave. Riconoscimento
dell'indennitą di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988) |
|
con sindrome di Down titolare
dell'indennitą di accompagnamento |
NO |
Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto č
affetto da sindrome di Down. Riconoscimento dell'indennitą di accompagnamento
(legge 18/1980 e legge n.508/1988) |
|
non vedente (ciechi totali, parziali,
ipovedenti gravi) |
NO |
Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica
incaricata ai fini del riconoscimento della cecitą o Verbale della
Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992
o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate
ai fini del riconoscimento dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra |
|
sordo (sorditą dalla nascita o
preverbale) |
NO |
Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica
incaricata ai fini del riconoscimento della sorditą o Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n.
104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra |
Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio
LE
SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con
disabilitą:
■
le spese
mediche generiche (per esempio,
le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di farmaci o medicinali)
■
le spese
di "assistenza specifica.
Si considerano di assistenza specifica le
spese sostenute per:
■
l'assistenza infermieristica e
riabilitativa
■
le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto
all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate
esclusivamente all'assistenza diretta della persona)
■
le prestazioni rese dal personale di
coordinamento delle attivitą assistenziali di nucleo, da quello
con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto
all'attivitą di animazione e di terapia occupazionale.
Queste
spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare con disabilitą non a carico fiscalmente.
Trattandosi
di oneri deducibili, non si applica l'obbligo di tracciabilitą del pagamento,
previsto dal 2020 per gli oneri detraibili dall'Irpef nella misura del 19%.
Per
avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un
documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista
sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione
e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Se il
documento di spesa č intestato solo alla persona
con disabilitą, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in
parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa
l'importo da lui sostenuto.
Sono
deducibili anche le spese sostenute per le attivitą di
ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un
medico che ne attesti la necessitą per la cura della persona con disabilitą e
siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo,
terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e
responsabilitą tecnica.
Non
sono deducibili:
■
le spese sostenute per prestazioni rese
dal pedagogista (che non puņ essere considerato un
professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico
acquisito dall'Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto
opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)
■ le
spese sanitarie specialistiche (analisi,
prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l'acquisto dei
dispositivi medici. Per queste spese, perņ, spetta la detrazione del 19% sulla
parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla
locomozione e al sollevamento delle persone con disabilitą (per esempio, le
stampelle), il diritto alla detrazione del 19% puņ essere fatto valere
sull'intero importo della spesa sostenuta
■ le
spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con disabilitą
nell'apprendimento.
Il Ministero della
Salute, infatti, ha precisato che tale
attivitą,
di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non
sanitari, pur se qualificati nel sostegno
didattico - educativo,
č priva di
connotazione sanitaria. Non rileva il
fatto che l'attivitą sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
In
caso di ricovero della persona con disabilitą in un istituto di assistenza e
ricovero, non č possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma
solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di
assistenza specifica. Per questo motivo, č necessario che nella documentazione
rilasciata dall'istituto di assistenza le spese risultino indicate
separatamente.
LE
SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF
Per determinate spese sanitarie e per
l'acquisto di mezzi di ausilio č riconosciuta una detrazione dall'Irpef del
19%.
In
particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie
specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e
specialistiche).
La detrazione puņ essere fruita anche dal
familiare del quale la persona con disabilitą č fiscalmente a carico.
Sono invece ammesse integralmente alla
detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese
sostenute per:
■
il trasporto in ambulanza della persona
con disabilitą (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto
rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono
essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro)
■
il trasporto della persona con disabilitą
effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di
trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio, il
Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza alle persone con
disabilitą
■
l'acquisto di poltrone per inabili e
persone non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie
e per la correzione dei difetti della colonna
vertebrale
■
l'acquisto di arti artificiali per la
deambulazione
■
la costruzione di rampe per
l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni.
Per queste spese la detrazione del 19% non č fruibile
contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di
spesa per la quale č stata richiesta quest'ultima agevolazione
■ l'adattamento
dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e
l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata
nell'abitazione
della persona con disabilitą (anche per queste spese la detrazione spetta per
la parte eccedente
quella per la quale si fruisce della detrazione
relativa alle spese sostenute per
interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche)
■
l'acquisto di sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilitą di
integrazione delle persone con disabilitą (ai sensi dell'articolo 3
della legge n. 104/1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per
l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco,
tastiera espansa, telefonini per sordi e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico
■
l'acquisto di cucine, limitatamente alle
componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte di
persone con disabilitą, specificamente descritte in fattura con
l'indicazione di dette caratteristiche
■
i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con
disabilitą (anche per spese effettuate all'estero da persone fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime
applicabile a quelle sostenute in Italia).
Per
le spese effettuate per acquistare telefonini per sordi, sussidi tecnici e
informatici e cucine, si puņ fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la
specifica disabilitą. Questo collegamento puņ risultare dalla certificazione
rilasciata dal medico curante o dal certificato attestante l'invaliditą
funzionale permanente rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente o
dalla Commissione medica integrata. Quest'ultimo certificato č lo stesso che il
Dm 14 marzo 1998 (modificato dal Dm 7 aprile 2021) richiede per fruire
dell'aliquota Iva agevolata.
L'agevolazione puņ essere riconosciuta
anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilitą
personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di
soggetti con ridotte o impedite capacitą motorie
permanenti. Per averne diritto, č necessario che la persona con disabilitą
produca, oltre alla certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica
competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la
certificazione del medico specialista dell'Asl che attesti
il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e
la menomazione. Quest'ultima certificazione č necessaria se dal verbale
rilasciato dalla Commissione medica integrata non risulta il collegamento funzionale.
Anche per le spese per i servizi di
interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n.
381 del 26 maggio 1970) č prevista la detrazione del 19%, sull'intero costo
sostenuto, purché si possiedano le certificazioni
fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
L'agevolazione riguarda le persone con
disabilitą sensoriali dell'udito, affetti da sorditą congenita o acquisita
durante l'etą evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai
soggetti affetti da sorditą di natura esclusivamente psichica o dipendente da
causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Per
fruire della detrazione č importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti
dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.
La
detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopra elencate puņ
essere usufruita anche dal familiare della persona con disabilitą, a condizione che quest'ultimo sia fiscalmente a suo carico.
La detrazione compete per l'intero
importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma
3-quater, del Tuir). Inoltre, dal 2020 l'agevolazione puņ essere richiesta solo se l'onere č sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri
sistemi di pagamento "tracciabili", fatta eccezione per l'acquisto di
medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle
strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio
sanitario nazionale.
Riguardo alle certificazioni che la
persona con disabilitą deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali
(deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati
"persone con disabilitą", oltre alle
persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita
ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, anche coloro che hanno
ricevuto la certificazione da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra,
eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915/1978) e
quelli a essi equiparati sono considerati persone con disabilitą e non sono
assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della
Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992.
In questo caso č sufficiente presentare
il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione
privilegiata (art. 38 della legge n. 448/1998).
Č possibile autocertificare il possesso
della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle
condizioni personali di disabilitą.
Con
la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha
precisato che nei casi di grave invaliditą o
menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di
assistenza specifica č sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della
legge n. 104/1992.
La
grave e permanente invaliditą o menomazione non implica necessariamente la condizione di necessitą di sostegno intensivo indicata
nell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Per
gli invalidi civili senza accertamento della disabilitą, invece, la grave e
permanente invaliditą o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene
attestata un'invaliditą totale e in tutti i casi in cui sia attribuita
l'indennitą di accompagnamento.
Per quanto riguarda la documentazione
delle spese, sia per gli oneri per i quali č riconosciuta
la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito
complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha
effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza).
Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate.
In
particolare:
■
per le protesi, oltre alle relative
fatture (ricevute o quietanze), č necessario procurarsi e conservare la
prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attivitą svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della
professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il
paziente.
In questo caso, se la fattura non viene
rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
In alternativa alla prescrizione medica,
a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente puņ
presentare un'autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identitą).
La dichiarazione va conservata insieme al
documento di spesa e deve attestare la necessitą della protesi (per il
contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale č stata
acquistata
■
per i sussidi tecnici e informatici,
oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una
certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per
facilitare l'autosufficienza e la possibilitą di integrazione della persona con disabilitą
■
per documentare l'acquisto di farmaci,
l'unica prova č costituita dallo "scontrino parlante, che deve indicare
la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all'immissione in
commercio (AIC), la quantitą e il codice fiscale del destinatario del
farmaco.
La detrazione per gli addetti allassistenza a persone non
autosufficienti
Sono detraibili dall'Irpef, nella misura
del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi
di "non autosufficienza" della persona con
disabilitą nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione deve essere calcolata su un
ammontare di spesa non superiore a 2.100
euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non č
superiore a 40.000 euro.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei
fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La non autosufficienza deve risultare da
certificazione medica. Sono considerate "non autosufficienti", per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le
funzioni fisiologiche o provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare
gli indumenti.
Deve
essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di
sorveglianza continuativa.
L'agevolazione fiscale non puņ essere
riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di
patologie.
La detrazione spetta anche per le spese
sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d'imposta), anche quando egli non
č fiscalmente a carico.
Dal 2020 le spese sostenute per gli
addetti all'assistenza personale devono essere effettuate, per poter richiedere
la detrazione, mediante sistemi di pagamento
"tracciabili".
Le spese devono risultare da idonea
documentazione, che puņ anche consistere in una ricevuta firmata dall'addetto
all'assistenza, e dalla prova del pagamento tracciato. La documentazione deve
contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di
chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa č sostenuta
in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli
estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. L'utilizzo di sistemi
di pagamento "tracciabili" puņ essere attestato
mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da
parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
La
detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
■
una casa di cura o di riposo; in questo caso, la documentazione deve
certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a
quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante
■
una cooperativa di servizi; in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso
■
un'agenzia interinale (in questo caso, la
documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore).
L'importo
di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo
contribuente,
a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In
pratica, se un contribuente ha
sostenuto spese
per sé e per
un familiare, la somma
sulla
quale egli potrą calcolare la detrazione resta comunque
quella di 2.100 euro.
Se pił contribuenti hanno sostenuto spese
per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo va ripartito tra di
loro.
Cumulabilitą
con i contributi degli addetti ai servizi domestici
La
detrazione delle spese sostenute per l'assistenza di persone non
autosufficienti non pregiudica la possibilitą di usufruire di un'altra
agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali
e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone
anziane).
LIva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
L'ALIQUOTA
AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO
Si applica l'aliquota Iva agevolata del
4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con
disabilitą.
Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:
■
servoscala e altri mezzi simili, che
permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacitą motorie il superamento
di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se
possiedono le specificitą tecniche che le rendono
idonee a garantire la mobilitą delle persone con ridotte o impedite capacitą
motorie)
■ protesi
e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
■ protesi
dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
■ apparecchi
per facilitare l'audizione ai sordi
■
poltrone e veicoli simili, per inabili e
persone con disabilitą non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di
propulsione
■
prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione
delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.
L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si
applica l'aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilitą di cui
all'articolo 3 della legge n. 104/1992.
Rientrano nel beneficio le
apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie
meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilitą sia
appositamente fabbricati. Č agevolato, per esempio, l'acquisto di un fax, di un
modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.
Deve
trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone
limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del
linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalitą:
- la
comunicazione interpersonale
- l'elaborazione
scritta o grafica
- l'accesso
all'informazione e alla cultura
■ assistere
la riabilitazione.
Per fruire dell'aliquota ridotta la
persona con disabilitą deve consegnare al venditore, al momento dell'acquisto,
copia del certificato attestante
l'invaliditą funzionale permanente rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata.
I verbali delle Commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche
l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere
le agevolazioni fiscali.
Se da questi certificati non risulta il
collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e
informatico, č necessario esibire anche una copia della certificazione
rilasciata dal medico curante contenente l'attestazione richiesta per
l'accesso al beneficio fiscale.
Le altre agevolazioni per i non vedenti
Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del
cane guida
La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di
perdita dell'animale, e puņ essere calcolata sull'intero ammontare del
costo
sostenuto.
La
detrazione č fruibile dalla persona
con disabilitą o dal familiare di cui il
non
vedente č fiscalmente a carico e puņ
essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro
quote annuali di pari importo.
La detrazione
spetta anche per l'acconto versato in un anno d'imposta precedente rispetto a
quello in cui č acquistato il cane guida. Tuttavia, puņ essere riconosciuta
solo se l'acquisto avviene entro la data di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui č stato effettuato
il versamento dell'acconto.
La
detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del
reddito complessivo posseduto (art. 15, comma 3-quater, del Tuir). Inoltre, dal 2020 l'agevolazione puņ
essere riconosciuta solo se l'onere č stato sostenuto
con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento
"tracciabili".
Detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento del
cane guida
La detrazione per il mantenimento del cane spetta
senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.
Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione č, infatti, il
possesso del cane guida. Essa č pari, a partire dal 2025, a 1.100
euro (era di 1.000 euro fino
al periodo d'imposta 2024) e spetta solo alla persona
non vedente e non anche al familiare del quale egli risulta fiscalmente a
carico.
Dal
2020 la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a
120.000 euro. In caso di superamento di tale limite,
l'importo spettante decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito
complessivo di 240.000 euro.
Aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di prodotti editoriali
L'applicazione
dell'aliquota Iva del 4% č prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti
o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e
notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei
periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione
libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.
L'agevolazione si estende alle
prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle
prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se
realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici.
Leliminazione delle barriere
architettoniche
Per i
contribuenti che effettuano interventi per l'abbattimento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche, la normativa tributaria attuale prevede
una detrazione Irpef delle spese sostenute, disciplinata dall'articolo 16-bis -
comma 1, lettera e) del Tuir (detrazione
per interventi di recupero del patrimonio edilizio).
Per
le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025, a tale agevolazione si č aggiunta la detrazione del 75% prevista
dall'articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 (detrazione
per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche).
LA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Con
l'entrata in vigore della legge di bilancio 2025, per le spese agevolate
sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef del 30% (art.
16-bis del Tuir,
comma 3-ter), fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
48.000 euro per unitą immobiliare.
La
stessa legge di bilancio 2025, tuttavia, attraverso la modifica dell'articolo
16 del decreto legge n. 63/2013, ha previsto
percentuali pił elevate per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
Dopo l'ulteriore rettifica del medesimo articolo 16, avvenuta con la legge di
bilancio 2026 (legge n. 199/2025), la detrazione č attualmente pari al:
■
36% delle
spese sostenute negli anni 2025 e 2026, da
calcolare su un importo massimo di 96.000
euro per unitą immobiliare.
Tale detrazione č elevata al 50% se le
stesse spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietą o di un
diritto reale di godimento per interventi sull'unitą
immobiliare adibita ad abitazione principale
■
30% delle
spese sostenute nell'anno 2027,
fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000
euro per unitą immobiliare.
Tale detrazione č elevata al 36% se le
stesse spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietą o di un
diritto reale di godimento per interventi sull'unitą immobiliare adibita ad
abitazione principale.
Rientrano
nella categoria degli interventi agevolati:
■
quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e
montacarichi)
■
i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilitą interna ed esterna delle persone con necessitą
di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La detrazione non č fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19%
prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilitą.
La
detrazione č prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per
favorire la mobilitą interna ed esterna della persona con disabilitą.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni
mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilitą della
persona con disabilitą.
Per esempio, non rientrano nell'agevolazione l'acquisto di telefoni a
viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Per questi beni, comunque, č gią prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria
dei sussidi tecnici e informatici.
Tra
gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
■
la realizzazione di un elevatore esterno
all'abitazione
■
la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unitą immobiliari, se
conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento
delle barriere architettoniche.
Tutte le indicazioni utili per usufruire
della detrazione (per esempio, l'obbligo di pagare le spese con bonifico,
quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida
"Ristrutturazioni
edilizie: le agevolazioni fiscali consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella
sezione "l'Agenzia informa.
La
legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una specifica
agevolazione per la realizzazione di interventi
finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici gią esistenti. Prevista inizialmente solo per l'anno 2022,
l'agevolazione č stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Per le spese sostenute dal 1° gennaio
2026, pertanto, non č pił possibile richiederla.
Consiste
in una detrazione d'imposta del 75% delle
spese documentate sostenute nel periodo tra
il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in:
■
cinque quote annuali,
per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023
■ in dieci
quote annuali di pari importo, per le spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 4-bis, commi 4 e 5, della legge 67/2024).
In
caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese o di
cessione dell'immobile oggetto di intervento, la detrazione non utilizzata in
tutto o in parte non si trasferisce. In caso di cessione, quindi, il
contribuente che ha sostenuto la spesa puņ continuare a
fruire delle quote di detrazione non utilizzate.
La
detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
■
50.000 euro, per
gli edifici unifamiliari o per le unitą immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o pił accessi autonomi dall'esterno
■ 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unitą immobiliari che compongono
l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unitą immobiliari
■ 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unitą immobiliari che compongono
l'edificio,
per gli edifici composti da pił di otto unitą immobiliari.
Per
usufruire dell'agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti
previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n.
236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilitą, l'adattabilitą e la visitabilitą
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche).
Con
l'entrata in vigore delle novitą introdotte del decreto legge n. 212/2023
(articolo 3), a partire dal 30 dicembre 2023 l'agevolazione spetta solo per la
realizzazione in edifici esistenti di interventi volti
all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto
esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala
e piattaforme elevatrici.
Per
poter richiedere la detrazione č obbligatorio munirsi di asseverazione
rilasciata da tecnici abilitati, che attesti il rispetto
dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Inoltre, per tali interventi non č
pił possibile cedere il credito o avere lo sconto in fattura ed č richiesta l'effettuazione dei pagamenti con le stesse modalitą
previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Tuir
(bonifico parlante).
La detrazione per le polizze assicurative
In
generale, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte
o di invaliditą permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o
di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se
l'impresa di assicurazione non ha la possibilitą di recedere dal
contratto.
L'importo complessivamente detraibile č pari a:
■
530 euro per le assicurazioni che
prevedono il rischio di morte o di invaliditą permanente
■
1.291,14 euro (al netto dei premi per le
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di
invaliditą permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Dal
2016 č stato elevato da 530 a 750 euro l'importo
detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle
persone con necessitą di sostegno intensivo (come definita dall'articolo 3,
comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte.
Se
nel contratto di assicurazione sono indicati pił beneficiari e uno dei quali ha
una grave disabilitą, l'importo massimo detraibile deve essere
ricondotto all'unico limite pił elevato di 750 euro.
Limposta agevolata su successioni e donazioni
Le
persone che ricevono in ereditą o in donazione beni immobili e diritti reali
immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione.
Per
il calcolo dell'imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede (o
il donante e il donatario).
La
normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare
del trasferimento č una persona con necessitą di sostegno elevato o molto elevato, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992.
In
questi casi, infatti, č previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal
beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota
ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000
euro.
Inoltre,
al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha
previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i
diritti conferiti in un trust o
gravati da un vincolo di destinazione e per quelli
destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con necessitą di
sostegno elevato o molto elevato.
Tra
le principali condizioni richieste per l'esenzione, quella che il trust, il
fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalitą esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza
di queste persone, in favore delle quali sono istituiti.
Tale scopo deve essere espressamente
indicato nell'atto istitutivo del trust, nel
regolamento dei fondi speciali o
nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.
|
|
Tipo di disabilitą (vedi note 1 e 2) |
Aliquota Iva agevolata al 4% |
Detrazione integrale Irpef del 19% |
Detrazione Irpef in misura fissa |
Deduzione per intero dal reddito
complessivo |
|
1. Acquisto
di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per lesenzione bollo auto vedi
nota 3) |
B e C |
Si (4) |
Si (5) |
= |
= |
|
2. Prestazioni
di servizio rese da officine per ladattamento dei veicoli, anche usati, alla
minorazione della persona con disabilitą e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni |
C |
Si (4) |
Si (5) |
= |
= |
|
3. Spese
per riparazioni eccedenti lordinaria manutenzione (con esclusione, quindi e
ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante) |
B e C |
no |
Si |
= |
= |
|
4. Spese
per i mezzi necessari per laccompagnamento, la
deambulazione, il sollevamento (quali, per esempio, trasporto in ambulanza
della persona con disabilitą, acquisto di poltrone per persone con disabilitą
non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale,
acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per
leliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle
abitazioni, trasformazione dellascensore adattato al
contenimento della carrozzella) |
A |
Si |
Si |
= |
= |
|
5. Acquisto
di sussidi tecnici e informatici (per esempio, computer, fax, modem o altro
sussidio telematico) |
A |
Si (6) (7) |
Si |
= |
= |
|
6. Spese
mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invaliditą o menomazione. Si considerano di
assistenza specifica le spese relative allassistenza infermieristica e
riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di
addetto allassistenza di base o di operatore tecnico
assistenziale esclusivamente dedicato allassistenza diretta della persona;
al personale di coordinamento delle attivitą assistenziali di nucleo; al
personale con la qualifica di educatore professionale; al personale
qualificato addetto ad attivitą di animazione e/o di terapia
occupazionale |
A |
= |
= |
= |
Si |
|
7. Spese
mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di
ricovero di una persona con disabilitą in un istituto di assistenza e
ricovero. In caso di retta pagata allistituto,
la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono
essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dallistituto |
A |
= |
= |
= |
Si |
|
|
|
|
Tipo
di disabilitą (vedi note 1 e 2) |
Aliquota
Iva agevolata al 4% |
Detrazione
integrale Irpef del 19% |
Detrazione
Irpef in misura fissa |
Deduzione
per intero dal reddito complessivo |
|
8. Spese
mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se con disabilitą, si
applica la precedente riga) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di
retta pagata allistituto, la detrazione non spetta per le spese relative
alla retta di ricovero, ma solo per le spese
mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente
indicate nella documentazione rilasciata dallistituto) |
D |
= |
per limporto che eccede 129,11 euro |
= |
= |
|
9. Acquisto
o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e
apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee
artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido;
apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a
occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le
cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura;
arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da
inserire nellorganismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol
o per la misurazione della pressione sanguigna |
D |
(8) |
per limporto che eccede 129,11 euro |
= |
= |
|
10. Prestazioni
chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico;
acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni
chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state
sostenute nellambito del servizio sanitario nazionale č detraibile limporto del ticket pagato |
D |
= |
per limporto che eccede 129,11 euro |
= |
= |
|
11. Spese
sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi,
ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381 |
B |
= |
Si |
= |
= |
|
12. Contributi
obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai
servizi domestici e allassistenza |
D |
= |
= |
= |
Si |
|
13. Spese
sostenute per lacquisto del cane guida |
(*) |
= |
Si (9) |
= |
= |
|
14. Spese
di mantenimento per il cane guida |
(*) |
= |
= |
pari a 1.100 dal 2025) |
= |
|
(*) lagevolazione spetta solo ai non vedenti |
Note al quadro riassuntivo delle
agevolazioni
A - Il trattamento fiscale indicato su
questa riga riguarda la persona con disabilitą in senso generale,
indipendentemente dalla circostanza che fruisca dell'assegno di
accompagnamento.
La legge considera "persona con
disabilitą" "chi presenta durature
compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione
con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli
altri, accertate all'esito della valutazione di base (comma
1 della legge n. 104/1992, come modificato dal decreto
legislativo n. 62/2024).
B - Il trattamento fiscale indicato su
questa riga riguarda la persona non vedente o sorda, la persona con disabilitą
psichica o mentale (di gravitą tale da aver determinato il riconoscimento
dell'indennitą di accompagnamento) e le persone con grave limitazione
della capacitą di deambulazione (o con pluriamputazioni) cui
č certificata la necessitą di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma
3, della legge n. 104/1992.
C - Il trattamento fiscale indicato su
questa riga riguarda la persona con impedite o ridotte
capacitą motorie ma non con grave disabilitą, indipendentemente dalla
circostanza che egli fruisca dell'assegno di accompagnamento.
In questo caso, il veicolo deve essere
adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria)
o dotato di cambio automatico (prescritto dalla Commissione medica competente).
D - Il trattamento fiscale indicato su
questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere
dalla condizione di "disabile".
(2)
FAMILIARE DELLA PERSONA CON DISABILITĄ
Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto,
eccetera) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare (coniuge,
fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori,
in mancanza dei quali subentrano i discendenti o
ascendenti pił prossimi), quando la persona con disabilitą č fiscalmente a
carico (cioč quando il suo reddito complessivo, al lordo degli oneri
deducibili, non č superiore a 2.840,51 euro o di 4.000 euro per i figli di etą
non superiore a 24 anni).
Fanno parzialmente
eccezione a questa regola le spese delle righe 6 e 7; esse sono deducibili dal
reddito complessivo, se sostenute per i familiari sopra elencati, anche quando
questi non sono fiscalmente a carico.
La detrazione forfetaria per il
mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non
vedente (e non anche alle persone cui č fiscalmente a carico), a prescindere
dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
Per quanto riguarda l'applicazione
dell'aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio č subordinato al
fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata
personalmente
nei confronti della persona con disabilitą (cioč per le agevolazioni di riga 1
e 2) č stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell'operazione puņ anche essere un familiare rispetto al quale la
persona con disabilitą stessa sia da considerare fiscalmente a carico.
(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL
PRA
Per
la persona con disabilitą di tipo fisico/motorio, l'esenzione permanente dal pagamento del bollo spetta se il veicolo č adattato.
Per
le persone con disabilitą indicate alla lettera B della nota n. 1,
l'agevolazione spetta anche se il veicolo non č adattato.
Sono
previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel o ibrido, e
di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). Se la persona con
disabilitą possiede pił auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta
dell'interessato. Egli dovrą indicare nella comunicazione
all'ufficio la sola targa del veicolo prescelto.
L'esenzione
dall'imposta di trascrizione per la registrazione al pubblico registro
automobilistico spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate, ma non puņ
essere riconosciuta alle persone con disabilitą
rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti.
L'aliquota
agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di
valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a
benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non
superiore a 150 kW se con motore elettrico).
L'agevolazione
spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. Č possibile riottenere il
beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo
veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché
destinato alla demolizione.
Per
le persone con ridotte o impedite capacitą motorie, ma senza gravi limitazioni
alla capacitą di deambulazione, i veicoli devono essere adattati, prima
dell'acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio della persona con
disabilitą (o essere cosģ prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte
appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).
In
questi casi, č richiesto il possesso della patente
speciale (che puņ essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo
che la persona con disabilitą non sia in condizioni di conseguirla (perché
minore, o perché impedito dalla
menomazione).
Per
l'adattamento di veicoli gią posseduti dalle persone con
disabilitą l'aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti
di cilindrata.
A
differenza di quanto previsto per l'agevolazione Iva, non sono previsti limiti
di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel
corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si
prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.
Si
puņ fruire dell'intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la
ripartizione della stessa in quattro quote annuali di
pari importo.
Č
possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio,
se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla
demolizione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato
entro i quattro anni spetta, sempre entro il predetto limite, al netto
dell'eventuale rimborso assicurativo.
(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF
In
linea di principio, la detraibilitą integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l'applicabilitą dell'aliquota Iva agevolata del
4%. Per l'agevolazione Iva si veda anche la nota (8) con l'elenco dei beni
assoggettati ad aliquota ridotta.
(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
I
sussidi tecnici e informatici per i quali si puņ
usufruire dell'Iva al 4% sono le apparecchiature e i dispositivi basati su
tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilitą,
sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti con
menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o
del linguaggio.
I
sussidi devono essere di ausilio alla riabilitazione o idonei a facilitare la
comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo
dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla
cultura.
(8)
IVA AGEVOLATA PER LACQUISTO DI ALTRI
BENI
Tra
gli altri beni soggetti a Iva agevolata del 4%:
■ protesi
e ausili per menomazioni
di tipo funzionale
permanenti (compresi
pannoloni per incontinenti, traverse,
letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria
collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e
cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri,
eccetera); la persona con disabilitą deve essere in possesso di idonea
documentazione attestante il carattere permanente della
menomazione
■
apparecchi di ortopedia (comprese le
cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche
e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre
■
apparecchi per facilitare
l'audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla
persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una
infermitą
■
poltrone e veicoli simili per invalidi,
anche con motore o altro meccanismo di propulsione,
compresi i servoscala e
altri mezzi simili, che consentono alle persone con ridotte o impedite capacitą
motorie il superamento di barriere architettoniche
■
prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere
architettoniche.
La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. Puņ essere
richiesta dal non vedente o dal familiare del quale egli č fiscalmente a
carico ed utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in
quattro quote annuali di pari importo.
■
Legge
n. 104/1992 (legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone con disabilitą)
■
Dpr n. 917/1986 (Testo
unico delle imposte sui redditi)
■ Decreto
legge n. 669/1996 - comma 1, art. 1 (disposizioni
a favore delle persone con
disabilitą)
■ Legge
n. 449/1997 (art.
8 - disposizioni a favore delle persone con disabilitą)
■ Dm 14
marzo 1998 (Iva
ridotta per i sussidi tecnici ed informatici)
■ Legge
n. 448/1998 -
art. 39 (autocertificazione delle persone con disabilitą)
■
Legge
n. 488/1999 -
art. 6, comma 1, lettere e - g (agevolazioni per le persone con disabilitą)
■ Legge
n. 342/2000 -
art. 50 (disposizioni a favore delle persone con disabilitą)
■
Dpr n. 445/2000 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)
■
Legge n. 388/2000 - articolo 30, comma 7 (estensione delle agevolazioni fiscali nel
settore auto per le persone con disabilitą psichica o mentale)
■
Legge n. 448/2001 - art. 2, commi 1 e 3 (detrazioni per carichi familiari e per le
spese sostenute dai sordi)
■
Legge n. 311/2004 - art. 1, comma 349 (agevolazioni per carichi
familiari)
■
Legge n. 296/2006 - art.1, comma 6, 36, 37, 319, 387, 388 e 389 (disposizioni
varie)
■ Decreto
legge n. 5/2012 - art. 4 (semplificazioni
sulla documentazione per le persone con disabilitą)
■ Legge
n. 228/2012 - art. 1, comma 483 (detrazioni per figli con disabilitą)
■
Legge
n. 112 del 22 giugno 2016 (disposizioni su assistenza in favore delle
persone con disabilitą grave prive del sostegno familiare)
■
Legge
n. 145 del 30 dicembre 2018 - art. 1, comma 27 (disposizioni
per i non vedenti per
il mantenimento dei cani guida)
■
Decreto
legge n. 124/2019 - art. 53-bis (disposizioni
in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore
ibrido utilizzati dagli invalidi)
■
Decreto
legge n. 76/2020 - articolo 29 bis (modifica dell'art. 4 del Dl n. 5/2012 sulle semplificazioni in materia di
documentazione per le persone con disabilitą)
■
Legge
n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - articolo
1, comma 66 (estensione del Superbonus agli interventi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche)
■
Dm 7
aprile 2021, art. 1 (modifiche
al Dm 14 marzo 1998, riguardo alle condizioni e
alle modalitą richieste per applicare l'Iva ridotta sui sussidi tecnici e
informatici)
■
Provvedimento
del 20 luglio 2021 (estensione
della comunicazione della cessione del credito e sconto in
fattura agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche)
■ Provvedimento
del 12 novembre 2021 (modifiche
al modello per la comunicazione dell'opzione
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica)
■
Legge
n. 234 del 30 dicembre 2021 - art.
1 comma 42 (detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per realizzare interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche)
■ Dm 13
gennaio 2022, art. 1 (adeguamento
della normativa sulle agevolazioni per
l'acquisto
di veicoli per le persone con ridotte o impedite capacitą motorie permanenti)
■ Provvedimento
del 3 febbraio 2022 (modifiche
al modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica)
■ Provvedimento
del 10 giugno 2022 (disposizioni
di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n.
34/2020, per l'esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti
fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del 3 febbraio 2022)
■
Legge
n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - articolo
1, comma 365 (proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione del 75% per la
realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di
barriere architettoniche)
■
Decreto
legge n. 11/2023, articolo
2 (modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali)
■
Decreto
legge n. 212/2023 - articolo
3 (modifiche alla detrazione fiscale per
l'eliminazione delle barriere
architettoniche)
■ Decreto
legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 (definizione
della condizione di disabilitą,
della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale
per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita
individuale personalizzato e partecipato)
■
Legge
n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - articolo 1, commi 54 e 55 (modifiche
in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio) - articolo 1, comma 229 (incremento
della spesa detraibile sostenuta dai non vedenti per il mantenimento del
cane guida)
■
Legge
n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) - articolo
1, comma 22 (modifiche al
decreto
legge n. 63/2013 in materia di detrazione delle spese
per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2026)
CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
n. 186/1998 (tasse
automobilistiche - esenzioni per persone con disabilitą)
n. 197/1998 (aliquota
per i veicoli adattati)
n. 74/2000 (chiarimenti
su detrazione acquisto veicoli per non vedenti e sordi)
n. 207/2000 (chiarimenti
su alcune agevolazioni per persone con disabilitą)
n. 6/2001 (risposte
a quesiti su agevolazioni per persone con disabilitą)
n.7/2001 (risposte
a quesiti su agevolazioni per persone con disabilitą)
n.
13/2001 (opere
rientranti tra gli interventi sugli immobili effettuati per favorire la
mobilitą della persona con disabilitą)
n.
46/2001 (chiarimenti
in materia di agevolazioni per persone con disabilitą)
n.
55/2001 (risposte
a quesiti vari)
n.
72/2001 (ulteriori chiarimenti su detrazione acquisto veicoli per non vedenti e sordi)
n.
2/2005 -
punto 4 (deduzione per addetti all'assistenza personale non
autosufficienti)
n.
15/2005 (risposte
a quesiti vari)
n.
10/2005, risposta 10.8 (prestazioni
rese a favore di persone non autosufficienti)
n. 17/2006, risposta 8 (assistenza
di persone soggetti non autosufficienti - prestazione resa da cooperative di
servizio)
n.
30/2008 (deduzioni e detrazioni per spese relative all'acquisto di medicinali)
n.
34/2008 (risposte
a quesiti vari)
n.
21/2010 (risposte
a quesiti vari)
n.
39/2010, risposta 3.1 (spese
mediche e di assistenza specifica)
n.
19/2012,
risposta 2.2 (prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel Dm 29 marzo 2001) e risposta 3.3
(ippoterapia e musicoterapia)
n.
11/2014 (risposte
a quesiti vari)
n.
17/2015, risposta 1.4 (detraibilitą
spese per trasporto di persone con disabilitą)
n.
3/2016 (risposte
a quesiti vari)
n. 7/2017 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta,
crediti
d'imposta)
n. 7/2018 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta,
crediti
d'imposta)
n. 13/2019 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta,
crediti
d'imposta)
n. 19/2020 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta,
crediti
d'imposta)
n.
7/2021 (spese
che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti
d'imposta)
n.
24/2022 (spese
che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti
d'imposta)
n.
28/2022 (paragrafo
"Lavori, su singole unitą immobiliari o su parti
comuni, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche)
n.
14/2023 (spese
che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti
d'imposta - parte prima)
n. 15/2023 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta,
crediti d'imposta - parte seconda)
n. 17/2023 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta,
crediti d'imposta - parte terza)
RISOLUZIONI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
n.
397/2008 (agevolazioni
fiscali per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale)
n. 113/2002 (chiarimenti sulla detrazione per spese sanitarie - mezzi necessari al
sollevamento di persone con
disabilitą)
n. 169/2002 (chiarimenti sulle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche a
favore delle persone con
disabilitą)
n.
306/2002 (agevolazioni
fiscali per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone
con disabilitą)
n.117/2005 (aliquota
Iva per autovetture destinate a persone con disabilitą)
n.
66/2006 (agevolazioni
fiscali previste in favore di persone con
disabilitą per l'acquisto di autovetture)
n.
4/2007 (agevolazioni
a persone con disabilitą - settore auto)
n.
8/2007 (chiarimenti
sulle disposizioni a favore di persone con disabilitą)
n.
397/2008 (agevolazioni
fiscali per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale)
n.
136/2009 (Iva
agevolata al 4% - autovettura ricevuta in ereditą da persona con disabilitą)
n.
66/2012 (locazione
finanziaria di autoveicoli alle persone con disabilitą)
n.
70/2012 (cessioni
di piattaforme elevatrici - aliquota Iva applicabile)
n.
79/2016 (spese
mediche e di assistenza specifica deducibili)
n.
40/2023 (semplificazioni
documentazione per l'agevolazione su acquisto veicoli)
n.
11/2025 (acquisto
di veicoli per persone con disabilitą e vendita di un veicolo usato)
■ Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
dei redditi (Modello Redditi Persone Fisiche e Modello 730)
I documenti di normativa e di prassi
sopra indicati sono reperibili nella banca dati "Documentazione
economica e finanziaria, curata dal CERDEF, o attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate.
PUBBLICAZIONE A CURA
DELLAGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE COMUNICAZIONE
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Mazzei
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Rossi
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In collaborazione con il Settore
Consulenza della Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed
Enti Non Commerciali