LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER LE PERSONE CON DISABILITĄ

(febbraio 2026)
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1.     INTRODUZIONE................................................................................. 2

2.     AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO.................................................... 4

Chi ne ha diritto..................................................................................................... 4

Per quali veicoli?.................................................................................................... 7

La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione........................................................ 8

L'agevolazione Iva............................................................................................... 10

L'esenzione permanente dal pagamento del bollo................................................. 12

L'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietą.......................... 13

Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilitą...... 14

La documentazione............................................................................................. 15

Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacitą motorie.............. 21

3.     ALTRE AGEVOLAZIONI...................................................................... 26

Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio.................................................................... 26

La detrazione per gli addetti all'assistenza a persone non autosufficienti................ 31

L'Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici........................... 32

Le altre agevolazioni per i non vedenti.................................................................. 34

L'eliminazione delle barriere architettoniche.......................................................... 35

La detrazione per le polizze assicurative............................................................... 37

L'imposta agevolata su successioni e donazioni..................................................... 38

4.     QUADRO RIASSUNTIVO.................................................................... 39

Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni........................................................ 41

5.     PER SAPERNE DI PIŁ........................................................................ 45


1.   INTRODUZIONE

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilitą e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.
Il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, modificando l'articolo 3 (comma 1) della legge n. 104/1992, definisce "persona con disabilitą" colui che "presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri,
accertate all'esito della valutazione di base"

ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 104/1992


(in vigore fino al 29/06/2024)
Soggetti aventi diritto
1. Č persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che č causa di difficoltą di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacitą complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative."
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'etą, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravitą. Le situazioni riconosciute di gravitą determinano prioritą nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.


(in vigore dal 30/06/2024)
Persona con disabilitą avente diritto ai sostegni

1. Č persona con disabilitą chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilitą ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessitą di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilitą e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanitą, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacitą complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessitą di sostegno puņ essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo č sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'etą, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno č intensivo e determina prioritą nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
"


L'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n, 62/2024 (come modificato dal decreto legge n. 202/2024) ha disposto che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione (vedi articolo 33 dello stesso decreto legislativo) a decorrere dal 1 ° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1 ° gennaio 2027,

Questa guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilitą aventi diritto ai sostegni, indicando le persone che ne possono beneficiare. In particolare, sono spiegate le regole e le modalitą da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.

VEICOLI

     detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'adattamento

     Iva agevolata al 4% sull'acquisto e adattamento

     esenzione dal bollo auto

     esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione sui passaggi di proprietą di un veicolo usato e le prime iscrizioni al PRA di un veicolo nuovo

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

     detrazione  Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici

     Iva agevolata al  4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici

     detrazioni delle spese di    acquisto e di mantenimento del cane guida per i non

vedenti

     detrazione  Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei

sordi

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

detrazioni delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche

SPESE SANITARIE

deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

ASSISTENZA PERSONALE

     deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare

     detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Per quanto riguarda i requisiti e le procedure per il riconoscimento della condizione di disabilitą, nonché la documentazione (verbali e certificazioni) attestante che la persona ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore, in relazione alla necessitą di sostegno o di sostegno intensivo, si rinvia alle disposizioni in materia contenute nella normativa attualmente in vigore e alle istruzioni operative fornite (o che saranno emanate) dagli enti competenti (Inps e Asl).

2.   AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

Chi ne ha diritto

Possono usufruire delle agevolazioni le persone:

1.   non vedenti

2.   sorde

3.   con disabilitą psichica o mentale titolari dell'indennitą di accompagnamento

4.   con grave limitazione della capacitą di deambulazione o con pluriamputazioni

5.   con ridotte o impedite capacitą motorie.

Sono considerate non vedenti le persone colpite da cecitą assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano

esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda le persone sorde, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all'art. 1, comma 2, recita testualmente “...si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sorditą congenita o acquisita durante l'etą evolutiva.".

Le persone elencate ai punti 3 e 4 sono quelle che hanno la certificazione che attesta la necessitą di sostegno elevato o molto elevato (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992.

In particolare, le persone di cui al punto 4 sono quelle con disabilitą derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacitą di deambulazione.

Le persone indicate al punto 5 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacitą motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacitą di deambulazione”.

Solo per quest'ultima categoria, il diritto alle agevolazioni č condizionato all'adattamento del veicolo.

ATTENZIONE

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilitą.

Se la persona con disabilitą č fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioč un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro per i figli di etą non superiore a 24 anni), puņ beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) č strettamente necessario che dai verbali delle Commissioni mediche risulti l'espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

Tali verbali hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente pił agevolmente questa analisi grazie all'adozione di pił omogenee definizioni.

     "Persona con ridotte o impedite capacitą motorie (art. 8, legge 449/1997)": con

questa indicazione nel verbale, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilitą; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le                          prescrizioni       della Commissione                                            preposta al

riconoscimento dell'idoneitą alla guida.

     "Persona in condizione di disabilitą psichica o mentale di gravitą tale da aver

determinato l'indennitą di accompagnamento   (art.  30,   comma  7,  legge

388/2000)": in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

     "Persona con grave       limitazione  della capacitą di deambulazione o

piuriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)": anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.


 

 


Requisito medico legale richiesto

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilitą - FEBBRAIO 2026



REQUISITO MEDICO LEGALE

BENEFICIO

VERBALE

•    invaliditą con capacitą di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1992- art. 381)

•    non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996)

contrassegno invalidi

invaliditą civile/condizione di disabilitą/cecitą/ sorditą

ridotte o impedite capacitą motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997)

benefici per veicoli con adattamento

condizione di disabilitą

disabilitą psichica o mentale di gravitą tale da avere determinato

il riconoscimento dell'indennitą

di accompagnamento

(art. 30, comma 7, legge n. 388/2000)

benefici per veicoli senza adattamento

invaliditą civile

invaliditą con grave limitazione della capacitą di deambulazione o pluriamputazione

(art. 30, comma 7, legge 388/2000)

benefici per veicoli senza adattamento

invaliditą civile/condizione di disabilitą

non vedenti (art. 50 della legge 342/2000)

benefici per veicoli senza adattamento

invaliditą civile/condizione di disabilitą/cecitą

sorditą (art. 50 della legge 342/2000)

benefici per veicoli senza adattamento

sorditą/condizione di disabilitą


autovetture (*) Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*) Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (**) Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozzette Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi (**) per questi veicoli č possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

Non č agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioč delle "minicar", che possono essere condotte senza patente (in assenza di una previsione normativa che permetta di estendere l'agevolazione anche a tale tipologia di veicoli).

La detrazione spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli elettrici e per quello di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocitą. Per l'acquisto di tali veicoli č possibile beneficiare dell'aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso č alimentato a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici, se č alimentato a diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Dal 2020 la detrazione delle spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilitą spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Se, in occasione dell'acquisto, l'acquirente concede in permuta al concessionario il suo veicolo usato e l'importo corrispondente al valore concordato di tale mezzo viene utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo per l'acquisto del nuovo veicolo, anche l'ammontare corrispondente a tale valore di cessione va considerato un pagamento tracciabile (risoluzione n. 11/2025).

In tale situazione č comunque necessario essere in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo e il valore del veicolo usato venduto al concessionario e utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il valore compensato).

La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione

Spese di acquisto

Per l'acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilitą ha diritto a una detrazione dall'Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.

La detrazione č pari al 19% del costo sostenuto (comprensivo di Iva) e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta anche per l'acconto versato in un anno d'imposta precedente rispetto a quello in cui č acquistato il veicolo. Tuttavia, la detrazione puņ essere riconosciuta solo se l'acquisto del veicolo avviene entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui č stato effettuato il versamento dell'acconto.

La detrazione spetta una sola volta (cioč per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). Č possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo č stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.

In caso di furto e mancato ritrovamento, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente puņ continuare a detrarle.

Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto effettuato con le agevolazioni č possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Quando, ai fini della detrazione, non č necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si puņ comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilitą, di cui si dirą pił avanti.

La detrazione puņ essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo č stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Se si č scelto di ripartire la spesa in 4 rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi della persona con disabilitą deceduta puņ detrarre in un'unica soluzione le rate residue.

Perdita dell'agevolazione

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, č dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione.

Se la detrazione Irpef č stata suddivisa in 4 quote annuali di pari importo, poiché il trasferimento del veicolo prima del decorso di due anni dall'acquisto comporta la decadenza dai benefici, il contribuente non solo smetterą di usufruire della detrazione nel momento del trasferimento di proprietą del veicolo ma dovrą restituire la detrazione Irpef ottenuta per le annualitą passate.

La perdita dell'agevolazione non avviene quando la persona, a seguito di mutate necessitą legate alla propria disabilitą, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, non č agevolabile l'acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, tranne nei casi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto.

Non č tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in ereditą un'auto che il genitore con disabilitą aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.

Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione č riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

ATTENZIONE

Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall'acquisto del mezzo. Esse non possono essere rateizzate ma devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento delle spese.

Veicolo acquistato e utilizzato all'estero

Č possibile fruire della detrazione anche se il veicolo č acquistato e utilizzato all'estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l'acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.

L’agevolazione Iva

Č applicabile l'Iva al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

     2.000 centimetri cubici, se  con motore a benzina o ibrido

     2.800 centimetri cubici, se  con motore diesel o ibrido

     di potenza non superiore a  150 kW se con motore elettrico.

L'Iva ridotta al 4% č applicabile anche:

     all'acquisto contestuale di optional

     alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, gią posseduti dalla persona con disabilitą (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)

     alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento.

L'aliquota agevolata del 4% puņ essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilitą e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilitą o dal familiare di cui egli č fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall'agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a societą commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di persone con disabilitą).

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).

Č possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato č stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo č stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.

Come previsto per la detrazione dall'Irpef, anche ai fini Iva č possibile fruire nuovamente dell'agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali č stato rubato e non ritrovato.

In questo caso, la persona con disabilitą deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Perdita dell'agevolazione

Se il veicolo č ceduto prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, va versata la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui la persona, in seguito a mutate necessitą legate alla propria disabilitą, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

ATTENZIONE

L'erede puņ cedere il veicolo ricevuto in ereditą dalla persona con disabilitą anche prima dei due anni dall'acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l'obbligo di dover versare la differenza d'imposta.

Gli obblighi dell'impresa

L'impresa che vende il veicolo con l'aliquota Iva agevolata deve:

     emettere fattura con l'indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione

effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero    della legge

342/2000  o  della legge  388/2000. Per le importazioni gli estremi    della legge

97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale

     comunicare all'Agenzia delle entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente.

La comunicazione va trasmessa all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell'acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione.

Acquisto di veicoli in leasing

L'agevolazione dell'Iva ridotta al 4% č prevista anche per l'acquisto del veicolo in leasing, a condizione, perņ, che il contratto di leasing sia di tipo "traslativo”.

In sostanza, č indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontą delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietą del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

In questa ipotesi, come precisato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la societą di leasing potrą applicare l'aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.

Inoltre, per l'applicazione dell'Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:

      il beneficiario fornisca alla societą la documentazione prevista (vedi, pił avanti, l'apposito paragrafo)

      esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l'annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).

La societą di leasing, a sua volta, dovrą comunicare all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dell'operazione.

Dalla data di stipula del contratto decorre:

      il  periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario    non puņ avvalersi

nuovamente dell'agevolazione

      il  periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere    la disponibilitą del

veicolo.

Il mancato rispetto di quest'ultima condizione č causa di decadenza dal beneficio (tranne l'ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessitą di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).

L’esenzione permanente dal pagamento del bollo

Č possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

L'esenzione spetta sia quando l'auto č intestata alla persona con disabilitą sia quando l'intestatario č un familiare del quale egli č fiscalmente a carico.

L'ufficio competente per la concessione dell'esenzione č l'ufficio tributi dell'ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti (attualmente, Friuli Venezia Giulia e Sardegna) l'interessato puņ rivolgersi all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell'Aci.

ATTENZIONE

Le Regioni possono estendere l'agevolazione anche ad altre categorie di persone con disabilitą, rispetto a quelle indicate all'inizio del presente capitolo. Č quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all'esenzione.

Se la persona con disabilitą possiede pił veicoli, l'esenzione spetta solo per uno di essi: al momento della presentazione della documentazione, indicherą la targa dell'auto prescelta.

Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, societą di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Per fruire dell'esenzione la persona con disabilitą deve, solo per il primo anno, presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, pił avanti, il paragrafo dedicato).

I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l'esenzione č valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l'auto viene venduta) l'interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

Gli uffici che ricevono l'istanza trasmettono al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente č fiscalmente a carico).

Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza.

Non č necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non č dovuto il pagamento del bollo.

L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietą

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilitą (appartenenti alle categorie indicate nella tabella del paragrafo "Per quali veicoli”) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietą.

L'esenzione non č prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio č riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietą di un veicolo usato.

L'esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale la persona con disabilitą č fiscalmente a carico.

Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabili

Puņ beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che la persona con disabilitą sia a suo carico ai fini fiscali.

In questo caso, il documento comprovante la spesa puņ essere intestato indifferentemente alla persona con disabilitą o al familiare del quale egli risulti a carico.

Per essere considerata "fiscalmente a carico” la persona con disabilitą deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli di etą non superiore a 24 anni).

Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennitą (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente alla persona con disabilitą: per poterne beneficiare č necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

ATTENZIONE

Se uno stesso familiare ha fiscalmente a carico pił persone con disabilitą, puņ fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno di essi.


 


 

La documentazione

Si indicano, di seguito, i documenti che la persona con disabilitą deve produrre quando non č necessario l'adattamento del veicolo.

Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti delle persone con ridotte o impedite capacitą motorie (ma senza grave limitazione alla capacitą di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo.

1.   Certificazione attestante la condizione di disabilitą:

o per il non vedente e il sordo, occorre un certificato,           rilasciato da una

Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione

o per la persona con disabilitą psichica o mentale, č richiesto

•          il "verbale di accertamento della condizione di disabilitą", emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che la persona necessita di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di natura psichica o mentale

•          il "certificato di attribuzione dell'indennitą di accompagnamento" (legge

n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla        Commissione per

l'accertamento dell'invaliditą civile di cui alla legge n. 295/1990

o per le persone con grave limitazione della capacitą di deambulazione, o pluriamputati, occorre il "verbale di accertamento", emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che la persona necessita di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle entrate ha fornito, inoltre, le seguenti precisazioni.

A. Le persone con disabilitą psichica o mentale, come previsto per le altre categorie, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando la certificazione di necessitą di sostegno č attestata (invece che dalla commissione medica dell'Asl) dalla Commissione medica pubblica preposta                          all'accertamento  dello stato di     invaliditą,  purché il

certificato evidenzi in modo esplicito la gravitą della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non puņ essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona č invalida. Per esempio, non si puņ ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione "...con totale e permanente inabilitą lavorativa e con necessitą di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita” In tal caso,

infatti, anche se rilasciata da una Commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilitą richiesta dalla normativa fiscale.

B.   Le persone con grave limitazione della capacitą di deambulazione, o

pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di necessitą di sostegno mediante una certificazione di invaliditą rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilitą a deambulare in modo autonomo o senza

l'aiuto di un accompagnatore". Č necessario, comunque, che il certificato di invaliditą faccia esplicito riferimento anche alla gravitą della patologia.

C.   Per le persone con sindrome di Down, rientranti nella categoria dei disabili psichici o mentali, č ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, puņ essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica. Č tuttavia necessario che a tali soggetti sia riconosciuta l'indennitą di accompagnamento.

D.   La possibilitą di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non č

preclusa  nei casi in cui l'indennitą di         accompagnamento, comunque

riconosciuta dalla competente Commissione per l'accertamento di invaliditą, č sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con   retta a totale  carico di un ente                            pubblico). Le

agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell'indennitą di frequenza. Quest'ultima indennitą č                                       riconosciuta,  infatti, a sostegno

dell'inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed č, tra l'altro, incompatibile con l'indennitą di accompagnamento.

2.   Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell'Iva al 4%)

Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non č stato acquistato un analogo veicolo agevolato.

Per l'acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

3.   Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione

Se il veicolo č      intestato al   familiare  della  persona con disabilitą, dalla

dichiarazione dei   redditi  deve risultare che     egli č fiscalmente a carico

dell'intestatario dell'auto.

SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI

Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilitą, l'art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni.

In particolare, č stato previsto che i verbali di accertamento dell'invaliditą delle Commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi) e ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilitą.

Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invaliditą civile, cecitą, sorditą e condizione di disabilitą della persona, devono stabilire anche se sono soddisfatti:

      i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per persone con disabilitą, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno

      i requisiti richiesti  dalle norme  fiscali per poter   fruire delle  agevolazioni per

l'acquisto di veicoli.

Gli stessi certificati, a   seconda del  tipo di disabili  riscontrata, riportano che la

persona č:

      con ridotte o   impedite capacitą motorie permanenti (art. 8       della legge   n.

449/1997)

      con disabilitą  psichica o mentale di gravitą tale da avere          determinato il

riconoscimento dell'indennitą di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)

      invalido con grave limitazione della capacitą di deambulazione o con pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)

      sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)

      non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).

Le Commissioni mediche rilasciano il certificato alla persona con disabilitą in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, č rilasciata in versione "omissis" (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilitą.

Per i certificati emessi ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la detrazione č subordinata all'indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure "omissis"). Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrą richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

ATTENZIONE

L'indicazione che il soggetto "č invalido con capacitą di deambulazione sensibilmente ridotta”, ai sensi dell'art. 381 del Dpr n. 495/1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per persone con disabilitą. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. Tale circostanza puņ essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.

Il decreto legge n. 90/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con disabilitą in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilitą conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Ciņ premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa (Circolare Inps n. 127/2016).

IMPUGNAZIONE DEL VERBALE

In caso di mancato accoglimento dell'istanza per l'accertamento sanitario o di accoglimento solo in parte, il soggetto interessato puņ adire l'Autoritą giudiziaria competente.

Il legislatore, con l'articolo 445-bis del Codice di procedura civile, rubricato "Accertamento tecnico preventivo obbligatorio", introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disciplinato le modalitą per proporre ricorso in materia di prestazioni di invaliditą civile, cecitą civile, sorditą civile e disabilitą, nonché di pensione di inabilitą e di assegno ordinario di invaliditą.

La norma stabilisce che condizione di procedibilitą del ricorso č la presentazione di una domanda di procedimento cautelare denominato "accertamento tecnico preventivo". Tale accertamento, che costituisce condizione di procedibilitą della domanda, č affidato, quindi, dal giudice a un Consulente tecnico d'ufficio (CTU), assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell'Inps. Esso č finalizzato - come previsto dalla norma - alla verifica delle condizioni sanitarie.

In assenza di contestazioni, il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU.

All'esito del giudizio, se il provvedimento del Tribunale (decreto di omologa) reca l'indicazione espressa delle norme fiscali che attribuiscono il diritto all'agevolazione fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed emergono le condizioni per usufruirne, esso costituisce il titolo per la fruizione delle relative agevolazioni fiscali.

In sede di ricorso, quindi, č opportuno chiedere esplicitamente al giudice di pronunciarsi espressamente anche sulla sussistenza del diritto alle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 4 del decreto legge n. 5/2012.

La questione della valenza del predetto decreto di omologa (o della sentenza, qualora l'accertamento tecnico preventivo sia contestato da una delle parti, per cui quest'ultima decida di proporre il ricorso ordinario), ai fini del riconoscimento della spettanza dei benefici fiscali, ove tali condizioni non risultino espressamente dal provvedimento, presuppone la valutazione di aspetti che esulano dalla competenza dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di questioni di natura non tributaria.

Pertanto, in relazione a tale questione, eventuali istanze di interpello si devono considerare non ammissibili.

In tali casi, il cittadino puņ solo procedere alla presentazione di una nuova domanda all'Inps.

Si riporta, di seguito, l'articolo 445-bis del Codice di procedura civile.

«Nelle controversie in materia di invaliditą civile, cecitą civile, sorditą civile, handicap e disabilitą, nonché di pensione di inabilitą e di assegno di invaliditą, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilitą della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilitą deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non č stato espletato ovvero che č iniziato ma non si č concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio č comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, č notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilitą, i motivi della contestazione.

La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente č inappellabile».


 

Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacitą motorie

Per la persona con ridotte o impedite capacitą motorie (ma che non ha una grave limitazione alla capacitą di deambulazione) il diritto alle agevolazioni č condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) č affetto. Non č necessario che la persona con disabilitą fruisca dell'indennitą di accompagnamento.

La natura motoria della disabilitą deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla Commissione medica competente o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Nel caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori non č necessaria l'esplicita indicazione sul certificato della ridotta o impedita capacitą motoria.

ATTENZIONE

Nel caso di minore con necessitą di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, č riconosciuto "soggetto con ridotte o impedite capacitą motorie permanenti”, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrą usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l'acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).

Per quali veicoli?

Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli puņ essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabilitą possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:

      motocarrozzette

      autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico della persona con disabilitą.

Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella del paragrafo "Per quali veicoli”.

L'adattamento del veicolo

Per le persone con ridotte o impedite capacitą motorie l'adattamento del veicolo č una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Essi possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia
soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilitą in condizione di accedervi.

Con riferimento alla carta di circolazione, si ricorda che dal 1° gennaio 2020 il "Documento Unico di circolazione” (DU) ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietą del veicolo (decreto legislativo n. 98/2017).

Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneitą alla guida e spettano solo alle persone con ridotte o impedite capacitą motorie titolari di patente speciale.

Per i titolari di patente speciale si considera "adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneitą alla guida.

Per le persone con ridotte o impedite capacitą motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire alla persona con disabilitą di guidare. Invece, per chi non č titolare di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento della persona con disabilitą.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

      pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica

      scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica

      braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica

      paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico

      sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona con disabilitą

      sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta della persona con disabilitą (cinture di sicurezza)

      sportello scorrevole

      altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra la disabilitą e la tipologia di adattamento.

Non puņ essere considerato "adattamento” l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional”, o l'applicazione di dispositivi gią previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilitą. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall'acquisto del veicolo e non sono rateizzabili.

Quando, per una sopravvenuta disabilitą, č necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l'adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell'arco di quattro anni per l'acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell'adattamento nella carta di circolazione.

L'Iva agevolata sugli acquisti

Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dalle persone con disabilitą con ridotte capacitą motorie, valgono le seguenti regole:

1.   l'acquisto puņ riguardare - oltre      agli autoveicoli - anche motocarrozzette,

autoveicoli o motoveicoli per uso     promiscuo o per trasporto specifico della

persona con disabilitą

2.   il veicolo deve essere adattato alla   ridotta capacitą motoria della persona con

disabilitą prima dell'acquisto (o perché cosģ prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)

3.   l'Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

Gli obblighi dell'impresa

Per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, l'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000.

Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, č sufficiente menzionare la legge n. 449/97.

Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

La documentazione

Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, le persone con ridotte o impedite capacitą motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacitą di deambulazione) devono presentare:

1. fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano) e verbale della Commissione medica locale in cui sono indicati i sub codici armonizzati degli adattamenti alla guida. Per la

detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte della persona con disabilitą sia del familiare del quale risulta fiscalmente a carico

2.   solo per l'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l'acquisto di

accessori, autodichiarazione dalla quale      risulti che    si tratta di disabilitą

comportante ridotte capacitą motorie        permanenti, come attestato dalla

certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrą eventualmente precisare che la persona con disabilitą č fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)

3.   fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona con disabilitą titolare di patente speciale, oppure che il veicolo č adattato in funzione della minorazione fisico/motoria

4.   copia della “certificazione della condizione di disabilitą o di invaliditą" rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilitą.

Dal 29 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l'acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza, i soggetti con ridotte o impedite capacitą motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell'aliquota Iva agevolata del 4% presentando la seguente documentazione:

1.  copia semplice della patente posseduta, qualora contenga l'indicazione degli adattamenti alla guida (anche di serie) prescritti dalle Commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada

2.  atto notorio o dichiarazione di responsabilitą attestante che nel quadriennio anteriore non si č fruito della stessa agevolazione.

Pertanto, per l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4%, i contribuenti con ridotte o impedite capacitą motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione della condizione di disabilitą o di invaliditą rilasciata dalla commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilitą, qualora la patente contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre (risoluzione n. 40/2023).

Queste regole valgono anche per coloro che possiedono il cosiddetto "foglio rosa", che potranno produrre tale documento (che rechi l'indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo), oltre all'atto notorio o la dichiarazione di responsabilitą attestante che nel quadriennio anteriore non si č fruito della stessa agevolazione, fermo restando che "il beneficio della riduzione dell'aliquota [...] decade qualora l'invalido non abbia conseguito /a patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalia data de//'acquisto del veicolo".


 

 


RIEPILOGO AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO VEICOLO


PERSONA CON DISABILITĄ

OBBLIGO ADATTAMENTO VEICOLO

CERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITĄ

con impedite o ridotte capacitą motorie permanenti

SI l'adattamento deve essere funzionale alla minorazione di tipo motorio della persona con disabilitą e risultare dalla carta di circolazione.

Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilitą ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori

con grave limitazione alla capacitą di deambulazione

NO

Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, che attesti la grave e permanente limitazione della capacitą di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravitą della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilitą di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.

pluriamputato

NO

Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravitą della minorazione

con disabilitą psichica o mentale di gravitą tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennitą di accompagnamento

NO

Verbale di accertamento dell'invaliditą emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilitą psichica o mentale grave. Riconoscimento dell'indennitą di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988)

con sindrome di Down titolare dell'indennitą di accompagnamento

NO

Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto č affetto da sindrome di Down. Riconoscimento dell'indennitą di accompagnamento (legge 18/1980 e legge n.508/1988)

non vedente (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi)

NO

Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecitą o Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra

sordo (sorditą dalla nascita o preverbale)

NO

Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sorditą o Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra

 


 

3.   ALTRE AGEVOLAZIONI

Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio

LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilitą:

      le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di farmaci o medicinali)

      le spese di "assistenza specifica”.

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:

      l'assistenza infermieristica e riabilitativa

      le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona)

      le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attivitą assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attivitą di animazione e di terapia occupazionale.

ATTENZIONE

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare con disabilitą non a carico fiscalmente.

Trattandosi di oneri deducibili, non si applica l'obbligo di tracciabilitą del pagamento, previsto dal 2020 per gli oneri detraibili dall'Irpef nella misura del 19%.

Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Se il documento di spesa č intestato solo alla persona con disabilitą, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui sostenuto.

Sono deducibili anche le spese sostenute per le attivitą di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessitą per la cura della persona con disabilitą e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilitą tecnica.

Non sono deducibili:

      le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non puņ essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall'Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)

      le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l'acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, perņ, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilitą (per esempio, le stampelle), il diritto alla detrazione del 19% puņ essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta

      le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con disabilitą

nell'apprendimento. Il Ministero   della Salute, infatti,    ha precisato  che tale

attivitą, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel                                        sostegno didattico -    educativo, č   priva di

connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l'attivitą sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

In caso di ricovero della persona con disabilitą in un istituto di assistenza e ricovero, non č possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, č necessario che nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

Per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio č riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19%.

In particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

La detrazione puņ essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilitą č fiscalmente a carico.

Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

      il trasporto in ambulanza della persona con disabilitą (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro)

      il trasporto della persona con disabilitą effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza alle persone con disabilitą

      l'acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale

      l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione

      la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non č fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale č stata richiesta quest'ultima agevolazione

      l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e

l'installazione e la   manutenzione della    pedana di   sollevamento installata

nell'abitazione della persona con disabilitą (anche per queste spese la detrazione spetta per la         parte                   eccedente quella per           la quale si   fruisce della  detrazione

relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche)

      l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilitą di integrazione delle persone con disabilitą (ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordi e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico

      l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte di persone con disabilitą, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche

      i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilitą (anche per spese effettuate all'estero da persone fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia).

Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordi, sussidi tecnici e informatici e cucine, si puņ fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilitą. Questo collegamento puņ risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dal certificato attestante l'invaliditą funzionale permanente rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. Quest'ultimo certificato č lo stesso che il Dm 14 marzo 1998 (modificato dal Dm 7 aprile 2021) richiede per fruire dell'aliquota Iva agevolata.

L'agevolazione puņ essere riconosciuta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilitą personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacitą motorie permanenti. Per averne diritto, č necessario che la persona con disabilitą produca, oltre alla certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista dell'Asl che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Quest'ultima certificazione č necessaria se dal verbale rilasciato dalla Commissione medica integrata non risulta il collegamento funzionale.

Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) č prevista la detrazione del 19%, sull'intero costo sostenuto, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

L'agevolazione riguarda le persone con disabilitą sensoriali dell'udito, affetti da sorditą congenita o acquisita durante l'etą evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sorditą di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Per fruire della detrazione č importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopra elencate puņ essere usufruita anche dal familiare della persona con disabilitą, a condizione che quest'ultimo sia fiscalmente a suo carico.

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del Tuir). Inoltre, dal 2020 l'agevolazione puņ essere richiesta solo se l'onere č sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili", fatta eccezione per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

LA DOCUMENTAZIONE

Riguardo alle certificazioni che la persona con disabilitą deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati "persone con disabilitą", oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, anche coloro che hanno ricevuto la certificazione da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invaliditą civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915/1978) e quelli a essi equiparati sono considerati persone con disabilitą e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992.

In questo caso č sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448/1998).

Č possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilitą.

Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha precisato che nei casi di grave invaliditą o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica č sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.

La grave e permanente invaliditą o menomazione non implica necessariamente la condizione di necessitą di sostegno intensivo indicata nell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Per gli invalidi civili senza accertamento della disabilitą, invece, la grave e permanente invaliditą o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un'invaliditą totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l'indennitą di accompagnamento.

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali č riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

In particolare:

      per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), č necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attivitą svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.

In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente puņ presentare un'autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identitą).

La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessitą della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale č stata acquistata

      per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilitą di integrazione della persona con disabilitą

      per documentare l'acquisto di farmaci, l'unica prova č costituita dallo "scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), la quantitą e il codice fiscale del destinatario del farmaco.

La detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti

Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" della persona con disabilitą nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non č superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate "non autosufficienti", per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.

Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

L'agevolazione fiscale non puņ essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d'imposta), anche quando egli non č fiscalmente a carico.

Dal 2020 le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale devono essere effettuate, per poter richiedere la detrazione, mediante sistemi di pagamento "tracciabili".

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che puņ anche consistere in una ricevuta firmata dall'addetto all'assistenza, e dalla prova del pagamento tracciato. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa č sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" puņ essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

una casa di cura o di riposo; in questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante

      una cooperativa di servizi; in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso

      un'agenzia interinale (in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore).

Altre precisazioni

L'importo di    2.100 euro   deve essere considerato    con riferimento   al singolo

contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un  contribuente                    ha sostenuto spese per sé e per un familiare,                  la somma

sulla quale egli potrą calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.

Se pił contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo va ripartito tra di loro.

Cumulabilitą con i contributi degli addetti ai servizi domestici

La detrazione delle spese sostenute per l'assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilitą di usufruire di un'altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).

Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di 1.549,37 euro.

L’Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilitą.

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:

      servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacitą motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificitą tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilitą delle persone con ridotte o impedite capacitą motorie)

      protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti

      protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica

      apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi

      poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilitą non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

      prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilitą di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilitą sia appositamente fabbricati. Č agevolato, per esempio, l'acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.

Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalitą:

     facilitare

-       la comunicazione interpersonale

-       l'elaborazione scritta o grafica

-       il controllo dell'ambiente

-       l'accesso all'informazione e alla cultura

     assistere la riabilitazione.

La documentazione richiesta

Per fruire dell'aliquota ridotta la persona con disabilitą deve consegnare al venditore, al momento dell'acquisto, copia del certificato attestante l'invaliditą funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. I verbali delle Commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.

Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, č necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l'attestazione richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.

La stessa documentazione, in caso di importazione, deve essere presentata all'ufficio doganale al momento della presentazione della dichiarazione di importazione.

Le altre agevolazioni per i non vedenti

Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e puņ                                        essere calcolata sull'intero     ammontare  del costo

sostenuto.

La detrazione č fruibile   dalla persona con disabilitą o dal    familiare di  cui il non

vedente č fiscalmente a carico e puņ essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta anche per l'acconto versato in un anno d'imposta precedente rispetto a quello in cui č acquistato il cane guida. Tuttavia, puņ essere riconosciuta solo se l'acquisto avviene entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui č stato effettuato il versamento dell'acconto.

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo posseduto (art. 15, comma 3-quater, del Tuir). Inoltre, dal 2020 l'agevolazione puņ essere riconosciuta solo se l'onere č stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione č, infatti, il possesso del cane guida. Essa č pari, a partire dal 2025, a 1.100 euro (era di 1.000 euro fino al periodo d'imposta 2024) e spetta solo alla persona non vedente e non anche al familiare del quale egli risulta fiscalmente a carico.

Dal 2020 la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, l'importo spettante decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.

Aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di prodotti editoriali

L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% č prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.

L'agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici.

L’eliminazione delle barriere architettoniche

Per i contribuenti che effettuano interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, la normativa tributaria attuale prevede una detrazione Irpef delle spese sostenute, disciplinata dall'articolo 16-bis - comma 1, lettera e) del Tuir (detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025, a tale agevolazione si č aggiunta la detrazione del 75% prevista dall'articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 (detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche).

LA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2025, per le spese agevolate sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef del 30% (art. 16-bis del Tuir, comma 3-ter), fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unitą immobiliare.

La stessa legge di bilancio 2025, tuttavia, attraverso la modifica dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, ha previsto percentuali pił elevate per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Dopo l'ulteriore rettifica del medesimo articolo 16, avvenuta con la legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), la detrazione č attualmente pari al:

     36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro per unitą immobiliare.

Tale detrazione č elevata al 50% se le stesse spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietą o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unitą immobiliare adibita ad abitazione principale

     30% delle spese sostenute nell'anno 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unitą immobiliare.

Tale detrazione č elevata al 36% se le stesse spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietą o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unitą immobiliare adibita ad abitazione principale.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

     quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)

     i lavori eseguiti      per la realizzazione di strumenti che,            attraverso la

comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilitą interna ed esterna delle persone con necessitą di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La detrazione non č fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilitą.

La detrazione č prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilitą interna ed esterna della persona con disabilitą.

Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilitą della persona con disabilitą.

Per esempio, non rientrano nell'agevolazione l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Per questi beni, comunque, č gią prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

      la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione

      la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unitą immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l'obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella sezione "l'Agenzia informa”.

LA DETRAZIONE DEL 75%

La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una specifica agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici gią esistenti. Prevista inizialmente solo per l'anno 2022, l'agevolazione č stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, pertanto, non č pił possibile richiederla.

Consiste in una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in:

      cinque quote annuali, per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023

      in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 4-bis, commi 4 e 5, della legge 67/2024).

In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese o di cessione dell'immobile oggetto di intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce. In caso di cessione, quindi, il contribuente che ha sostenuto la spesa puņ continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

     50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unitą immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o pił accessi autonomi dall'esterno

     40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unitą immobiliari che compongono

l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unitą immobiliari

     30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unitą immobiliari che compongono

l'edificio, per gli edifici composti da pił di otto unitą immobiliari.

Per usufruire dell'agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilitą, l'adattabilitą e la visitabilitą degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Con l'entrata in vigore delle novitą introdotte del decreto legge n. 212/2023 (articolo 3), a partire dal 30 dicembre 2023 l'agevolazione spetta solo per la realizzazione in edifici esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Per poter richiedere la detrazione č obbligatorio munirsi di asseverazione rilasciata da tecnici abilitati, che attesti il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Inoltre, per tali interventi non č pił possibile cedere il credito o avere lo sconto in fattura ed č richiesta l'effettuazione dei pagamenti con le stesse modalitą previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Tuir (bonifico parlante).

Infine, dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori č necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).

La detrazione per le polizze assicurative

In generale, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invaliditą permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilitą di recedere dal contratto.

L'importo complessivamente detraibile č pari a:

     530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invaliditą permanente

     1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invaliditą permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Dal 2016 č stato elevato da 530 a 750 euro l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con necessitą di sostegno intensivo (come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte.

Se nel contratto di assicurazione sono indicati pił beneficiari e uno dei quali ha una grave disabilitą, l'importo massimo detraibile deve essere ricondotto all'unico limite pił elevato di 750 euro.

Dal 2020 la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". Inoltre, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Se si supera questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.

L’imposta agevolata su successioni e donazioni

Le persone che ricevono in ereditą o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione.

Per il calcolo dell'imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede (o il donante e il donatario).

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento č una persona con necessitą di sostegno elevato o molto elevato, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992.

In questi casi, infatti, č previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro.

Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con necessitą di sostegno elevato o molto elevato.

Tra le principali condizioni richieste per l'esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalitą esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di queste persone, in favore delle quali sono istituiti.

Tale scopo deve essere espressamente indicato nell'atto istitutivo del        trust, nel

regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.


 

 


4. QUADRO RIASSUNTIVO


 

Tipo di disabilitą (vedi note 1 e 2)

Aliquota Iva agevolata al 4%

Detrazione integrale Irpef del 19%

Detrazione Irpef in misura fissa

Deduzione per intero dal reddito complessivo

1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l’esenzione bollo auto vedi nota 3)

B e C

Si (4)

Si (5)

=

=

2. Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione della persona con disabilitą e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni

C

Si (4)

Si (5)

=

=

3. Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione (con esclusione, quindi e ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)

B e C

no

Si

=

=

4. Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali, per esempio, trasporto in ambulanza della persona con disabilitą, acquisto di poltrone per persone con disabilitą non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella)

A

Si

Si

=

=

5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (per esempio, computer, fax, modem o altro sussidio telematico)

A

Si (6) (7)

Si

=

=

6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invaliditą o menomazione. Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attivitą assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attivitą di animazione e/o di terapia occupazionale

A

=

=

=

Si

7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di una persona con disabilitą in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all’istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto

A

=

=

=

Si

 


 

Tipo di disabilitą (vedi note 1 e 2)

Aliquota Iva agevolata al 4%

Detrazione integrale Irpef del 19%

Detrazione Irpef in misura fissa

Deduzione per intero dal reddito complessivo

8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se con disabilitą, si applica la precedente riga) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all’istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto)

D

=

per l’importo che eccede 129,11 euro

=

=

9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell’organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna

D

(8)

per l’importo che eccede 129,11 euro

=

=

10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell’ambito del servizio sanitario nazionale č detraibile l’importo del ticket pagato

D

=

per l’importo che eccede 129,11 euro

=

=

11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381

B

=

Si

=

=

12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza

D

=

=

=

Si

13. Spese sostenute per l’acquisto del cane guida

(*)

=

Si (9)

=

=

14. Spese di mantenimento per il cane guida

(*)

=

=

pari a 1.100 € dal 2025)

=

(*) l’agevolazione spetta solo ai non vedenti


 

Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni

(1)   TIPO DI DISABILITĄ

A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona con disabilitą in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che fruisca dell'assegno di accompagnamento.

La legge considera "persona con disabilitą" "chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base” (comma 1 della legge n. 104/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 62/2024).

B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona non vedente o sorda, la persona con disabilitą psichica o mentale (di gravitą tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennitą di accompagnamento) e le persone con grave limitazione della capacitą di deambulazione (o con pluriamputazioni) cui č certificata la necessitą di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona con impedite o ridotte capacitą motorie ma non con grave disabilitą, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell'assegno di accompagnamento.

In questo caso, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla Commissione medica competente).

D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di "disabile".

(2)   FAMILIARE DELLA PERSONA CON DISABILITĄ

Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto, eccetera) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare (coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti pił prossimi), quando la persona con disabilitą č fiscalmente a carico (cioč quando il suo reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non č superiore a 2.840,51 euro o di 4.000 euro per i figli di etą non superiore a 24 anni).

Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese delle righe 6 e 7; esse sono deducibili dal reddito complessivo, se sostenute per i familiari sopra elencati, anche quando questi non sono fiscalmente a carico.

La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui č fiscalmente a carico), a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio č subordinato al fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata

personalmente nei confronti della persona con disabilitą (cioč per le agevolazioni di riga 1 e 2) č stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell'operazione puņ anche essere un familiare rispetto al quale la persona con disabilitą stessa sia da considerare fiscalmente a carico.

(3)   ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA

Per la persona con disabilitą di tipo fisico/motorio, l'esenzione permanente dal pagamento del bollo spetta se il veicolo č adattato.

Per le persone con disabilitą indicate alla lettera B della nota n. 1, l'agevolazione spetta anche se il veicolo non č adattato.

Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). Se la persona con disabilitą possiede pił auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato. Egli dovrą indicare nella comunicazione all'ufficio la sola targa del veicolo prescelto.

L'esenzione dall'imposta di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate, ma non puņ essere riconosciuta alle persone con disabilitą rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti.

(4)   AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO

L'aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

L'agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. Č possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Per le persone con ridotte o impedite capacitą motorie, ma senza gravi limitazioni alla capacitą di deambulazione, i veicoli devono essere adattati, prima dell'acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio della persona con disabilitą (o essere cosģ prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).

In questi casi, č richiesto il possesso della patente speciale (che puņ essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che la persona con disabilitą non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dalla menomazione).

Per l'adattamento di veicoli gią posseduti dalle persone con disabilitą l'aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.

(5)   DETRAZIONE IRPEF AUTO

A differenza di quanto previsto per l'agevolazione Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.

Si puņ fruire dell'intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

Č possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro i quattro anni spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

(6)   CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF

In linea di principio, la detraibilitą integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l'applicabilitą dell'aliquota Iva agevolata del 4%. Per l'agevolazione Iva si veda anche la nota (8) con l'elenco dei beni assoggettati ad aliquota ridotta.

(7)   SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

I sussidi tecnici e informatici per i quali si puņ usufruire dell'Iva al 4% sono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilitą, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

I sussidi devono essere di ausilio alla riabilitazione o idonei a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura.

(8)   IVA AGEVOLATA PER L’ACQUISTO DI ALTRI BENI

Tra gli altri beni soggetti a Iva agevolata del 4%:

     protesi e ausili per     menomazioni di tipo    funzionale permanenti (compresi

pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); la persona con disabilitą deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione

     apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre

     apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermitą

     poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili, che consentono alle persone con ridotte o impedite capacitą motorie il superamento di barriere architettoniche

     prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.

(9)   ACQUISTO CANI GUIDA

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. Puņ essere richiesta dal non vedente o dal familiare del quale egli č fiscalmente a carico ed utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.


 

5. PER SAPERNE DI PIŁ

      Legge n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone con disabilitą)

      Dpr n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)

      Decreto legge n. 669/1996 - comma 1, art. 1 (disposizioni a favore delle  persone con

disabilitą)

      Legge n. 449/1997 (art. 8 - disposizioni a favore delle persone con disabilitą)

      Dm 14 marzo 1998 (Iva ridotta per i sussidi tecnici ed informatici)

      Legge n. 448/1998 - art. 39 (autocertificazione delle persone con disabilitą)

      Legge n. 488/1999 - art. 6, comma 1, lettere e - g (agevolazioni per le persone con disabilitą)

      Legge n. 342/2000 - art. 50 (disposizioni a favore delle persone con disabilitą)

      Dpr n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

      Legge   n. 388/2000 -  articolo 30, comma 7  (estensione delle agevolazioni fiscali nel

settore auto per le persone con disabilitą psichica o mentale)

      Legge   n. 448/2001 -  art. 2, commi 1   e 3     (detrazioni per carichi familiari e per le

spese sostenute dai sordi)

      Legge   n. 311/2004 - art. 1, comma 349 (agevolazioni per carichi familiari)

      Legge   n.  296/2006 -  art.1, comma 6, 36,       37, 319, 387, 388 e 389 (disposizioni

varie)

      Decreto legge n. 5/2012 - art. 4 (semplificazioni sulla documentazione per le persone con disabilitą)

      Legge n. 228/2012 - art. 1, comma 483 (detrazioni per figli con disabilitą)

      Legge n. 112 del 22 giugno 2016 (disposizioni su assistenza in favore delle persone con disabilitą grave prive del sostegno familiare)

      Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - art. 1, comma 27 (disposizioni per i non vedenti per il mantenimento dei cani guida)

      Decreto legge n. 124/2019 - art. 53-bis (disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi)

      Decreto legge n. 76/2020 - articolo 29 bis (modifica dell'art. 4 del Dl n. 5/2012 sulle semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilitą)

      Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - articolo 1, comma 66 (estensione del Superbonus agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

      Dm 7 aprile 2021, art. 1 (modifiche al Dm 14 marzo 1998, riguardo alle condizioni e alle modalitą richieste per applicare l'Iva ridotta sui sussidi tecnici e informatici)

      Provvedimento del 20 luglio 2021 (estensione della comunicazione della cessione del credito e sconto in fattura agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche)

      Provvedimento del 12 novembre 2021 (modifiche al modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica)

      Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - art. 1 comma 42 (detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per realizzare interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

      Dm 13 gennaio 2022, art.     1 (adeguamento della normativa sulle agevolazioni per

l'acquisto di veicoli per le persone con ridotte o impedite capacitą motorie permanenti)

      Provvedimento del 3 febbraio 2022 (modifiche al modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica)

      Provvedimento del 10 giugno 2022 (disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020, per l'esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del 3 febbraio 2022)

      Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - articolo 1, comma 365 (proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

      Decreto legge n. 11/2023, articolo 2 (modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali)

      Decreto legge n. 212/2023      - articolo 3 (modifiche alla detrazione fiscale per

l'eliminazione delle barriere architettoniche)

      Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 (definizione della condizione di disabilitą,

della valutazione di       base, di accomodamento       ragionevole, della valutazione

multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato)

      Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - articolo 1, commi 54 e 55 (modifiche in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio) - articolo 1, comma 229 (incremento della spesa detraibile sostenuta dai non vedenti per il mantenimento del cane guida)

      Legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026)      - articolo 1, comma 22 (modifiche al

decreto legge n. 63/2013 in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2026)

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

n. 186/1998 (tasse automobilistiche - esenzioni per persone con disabilitą)

n. 197/1998 (aliquota per i veicoli adattati)

n. 74/2000 (chiarimenti su detrazione acquisto veicoli per non vedenti e sordi)

n. 207/2000 (chiarimenti su alcune agevolazioni per persone con disabilitą)

n. 6/2001 (risposte a quesiti su agevolazioni per persone con disabilitą)


n.7/2001 (risposte a quesiti su agevolazioni per persone con disabilitą)

n. 13/2001 (opere rientranti tra gli interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilitą della persona con disabilitą)

n. 46/2001 (chiarimenti in materia di agevolazioni per persone con disabilitą)

n. 55/2001 (risposte a quesiti vari)

n. 72/2001 (ulteriori chiarimenti su detrazione acquisto veicoli per non vedenti e sordi)

n. 2/2005 - punto 4 (deduzione per addetti all'assistenza personale non autosufficienti)

n. 15/2005 (risposte a quesiti vari)

n. 10/2005, risposta 10.8 (prestazioni rese a favore di persone non autosufficienti)

n. 17/2006, risposta 8 (assistenza di persone soggetti non autosufficienti - prestazione resa da cooperative di servizio)

n. 30/2008 (deduzioni e detrazioni per spese relative all'acquisto di medicinali)

n. 34/2008 (risposte a quesiti vari)

n. 21/2010 (risposte a quesiti vari)

n. 39/2010, risposta 3.1 (spese mediche e di assistenza specifica)

n. 19/2012, risposta 2.2 (prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel Dm 29 marzo 2001) e risposta 3.3 (ippoterapia e musicoterapia)

n. 11/2014 (risposte a quesiti vari)

n. 17/2015, risposta 1.4 (detraibilitą spese per trasporto di persone con disabilitą)

n. 3/2016 (risposte a quesiti vari)

n.   7/2017  (spese  che  danno diritto  a  deduzioni  dal  reddito,  a  detrazioni  d'imposta,

crediti d'imposta)

n.   7/2018  (spese  che  danno diritto  a  deduzioni  dal  reddito,  a  detrazioni  d'imposta,

crediti d'imposta)

n.   13/2019 (spese  che danno  diritto  a  deduzioni dal reddito,  a detrazioni  d'imposta,

crediti d'imposta)

n.   19/2020 (spese  che danno  diritto  a  deduzioni dal reddito,  a detrazioni  d'imposta,

crediti d'imposta)

n. 7/2021 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta)

n. 24/2022 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta)

n. 28/2022 (paragrafo "Lavori, su singole unitą immobiliari o su parti comuni, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche”)

n. 14/2023 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta - parte prima)

n.   15/2023 (spese  che  danno diritto  a  deduzioni dal reddito,  a detrazioni  d'imposta,

crediti d'imposta - parte seconda)

n.   17/2023 (spese  che  danno diritto  a  deduzioni dal reddito,  a detrazioni  d'imposta,

crediti d'imposta - parte terza)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

n. 397/2008 (agevolazioni fiscali per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale)

n.   113/2002 (chiarimenti  sulla  detrazione per spese sanitarie -     mezzi necessari al

sollevamento di persone con disabilitą)

n.   169/2002  (chiarimenti  sulle  agevolazioni in materia di tasse     automobilistiche a

favore delle persone con disabilitą)

n. 306/2002 (agevolazioni fiscali per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilitą)

n.117/2005 (aliquota Iva per autovetture destinate a persone con disabilitą)

n. 66/2006 (agevolazioni fiscali previste in favore di persone con disabilitą per l'acquisto di autovetture)

n. 4/2007 (agevolazioni a persone con disabilitą - settore auto)

n. 8/2007 (chiarimenti sulle disposizioni a favore di persone con disabilitą)

n. 397/2008 (agevolazioni fiscali per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale)

n. 136/2009 (Iva agevolata al 4% - autovettura ricevuta in ereditą da persona con disabilitą)

n. 66/2012 (locazione finanziaria di autoveicoli alle persone con disabilitą)

n. 70/2012 (cessioni di piattaforme elevatrici - aliquota Iva applicabile)

n. 79/2016 (spese mediche e di assistenza specifica deducibili)

n. 40/2023 (semplificazioni documentazione per l'agevolazione su acquisto veicoli)

n. 11/2025 (acquisto di veicoli per persone con disabilitą e vendita di un veicolo usato)

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi Persone Fisiche e Modello 730)

I documenti di normativa e di prassi sopra indicati sono reperibili nella banca dati "Documentazione economica e finanziaria”, curata dal CERDEF, o attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate.


PUBBLICAZIONE A CURA
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE COMUNICAZIONE
UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Capo Settore: Sergio Mazzei

Capo Ufficio: Vito Rossi

Progetto e coordinamento editoriale: Paolo Calderone, Anna D’Angelo

Progetto grafico: Claudia Iraso

In collaborazione con il Settore Consulenza della Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali

 

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