aggiornamento FEBBRAIO 2026 L'RGENZIR l_ INFORMA LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (febbraio 2026) 1. INTRODUZIONE 2 2. AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO 4 Chi ne ha diritto 4 Per quali veicoli? 7 La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione 8 L'agevolazione Iva 10 L'esenzione permanente dal pagamento del bollo 12 L'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà 13 Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità 14 La documentazione 15 Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie 21 3. ALTRE AGEVOLAZIONI 26 Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio 26 La detrazione per gli addetti all'assistenza a persone non autosufficienti 31 L'Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici 32 Le altre agevolazioni per i non vedenti 34 L'eliminazione delle barriere architettoniche 35 La detrazione per le polizze assicurative 37 L'imposta agevolata su successioni e donazioni 38 4. QUADRO RIASSUNTIVO 39 Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni 41 5. PER SAPERNE DI PIÙ 45 L'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n, 62/2024 (come modificato dal decreto legge n. 202/2024) ha disposto che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione (vedi articolo 33 dello stesso decreto legislativo) a decorrere dal 1 ° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1 ° gennaio 2027, Questa guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilità aventi diritto ai sostegni, indicando le persone che ne possono beneficiare. In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate. VEICOLI ? detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'adattamento ? Iva agevolata al 4% sull'acquisto e adattamento ? esenzione dal bollo auto ? esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione sui passaggi di proprietà di un veicolo usato e le prime iscrizioni al PRA di un veicolo nuovo ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI ? detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici ? Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici ? detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti ? detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE detrazioni delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche SPESE SANITARIE deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica ASSISTENZA PERSONALE ? deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare ? detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. Per quanto riguarda i requisiti e le procedure per il riconoscimento della condizione di disabilità, nonché la documentazione (verbali e certificazioni) attestante che la persona ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore, in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, si rinvia alle disposizioni in materia contenute nella normativa attualmente in vigore e alle istruzioni operative fornite (o che saranno emanate) dagli enti competenti (Inps e Asl). 2. AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO Chi ne ha diritto Possono usufruire delle agevolazioni le persone: 1. non vedenti 2. sorde 3. con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento 4. con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni 5. con ridotte o impedite capacità motorie. Sono considerate non vedenti le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi. Per quanto riguarda le persone sorde, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all'art. 1, comma 2, recita testualmente “...si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva.". Le persone elencate ai punti 3 e 4 sono quelle che hanno la certificazione che attesta la necessità di sostegno elevato o molto elevato (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992. In particolare, le persone di cui al punto 4 sono quelle con disabilità derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Le persone indicate al punto 5 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest'ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo. ATTENZIONE Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa. Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali delle Commissioni mediche risulti l'espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. Tali verbali hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all'adozione di più omogenee definizioni. ? "Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)": con questa indicazione nel verbale, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell'idoneità alla guida. ? "Persona in condizione di disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)": in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. ? "Persona con grave limitazione della capacità di deambulazione o piuriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)": anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. Requisito medico legale richiesto Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - FEBBRAIO 2026 REQUISITO MEDICO LEGALE BENEFICIO VERBALE • invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1992- art. 381) • non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996) contrassegno invalidi invalidità civile/condizione di disabilità/cecità/ sordità ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) benefici per veicoli con adattamento condizione di disabilità disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile/condizione di disabilità non vedenti (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile/condizione di disabilità/cecità sordità (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento sordità/condizione di disabilità Per quali veicoli? Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli: Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar", che possono essere condotte senza patente (in assenza di una previsione normativa che permetta di estendere l'agevolazione anche a tale tipologia di veicoli). La detrazione spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli elettrici e per quello di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. Dal 2020 la detrazione delle spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". Se, in occasione dell'acquisto, l'acquirente concede in permuta al concessionario il suo veicolo usato e l'importo corrispondente al valore concordato di tale mezzo viene utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo per l'acquisto del nuovo veicolo, anche l'ammontare corrispondente a tale valore di cessione va considerato un pagamento tracciabile (risoluzione n. 11/2025). In tale situazione è comunque necessario essere in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo e il valore del veicolo usato venduto al concessionario e utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il valore compensato). La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione Spese di acquisto Per l'acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall'Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto (comprensivo di Iva) e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta anche per l'acconto versato in un anno d'imposta precedente rispetto a quello in cui è acquistato il veicolo. Tuttavia, la detrazione può essere riconosciuta solo se l'acquisto del veicolo avviene entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato effettuato il versamento dell'acconto. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero. In caso di furto e mancato ritrovamento, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle. Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo. Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità, di cui si dirà più avanti. La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. Se si è scelto di ripartire la spesa in 4 rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi della persona con disabilità deceduta può detrarre in un'unica soluzione le rate residue. Perdita dell'agevolazione In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione. Se la detrazione Irpef è stata suddivisa in 4 quote annuali di pari importo, poiché il trasferimento del veicolo prima del decorso di due anni dall'acquisto comporta la decadenza dai benefici, il contribuente non solo smetterà di usufruire della detrazione nel momento del trasferimento di proprietà del veicolo ma dovrà restituire la detrazione Irpef ottenuta per le annualità passate. La perdita dell'agevolazione non avviene quando la persona, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, non è agevolabile l'acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, tranne nei casi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto. Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un'auto che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma. Spese per riparazioni Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante). Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso. ATTENZIONE Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall'acquisto del mezzo. Esse non possono essere rateizzate ma devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento delle spese. Veicolo acquistato e utilizzato all'estero È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all'estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l'acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana. L’agevolazione Iva È applicabile l'Iva al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: ? 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido ? 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido ? di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. L'Iva ridotta al 4% è applicabile anche: ? all'acquisto contestuale di optional ? alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata) ? alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento. L'aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti. L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall'agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di persone con disabilità). L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero. Come previsto per la detrazione dall'Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell'agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso” effettuata dal PRA. Perdita dell'agevolazione Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, va versata la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui la persona, in seguito a mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. ATTENZIONE L'erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona con disabilità anche prima dei due anni dall'acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l'obbligo di dover versare la differenza d'imposta. Gli obblighi dell'impresa L'impresa che vende il veicolo con l'aliquota Iva agevolata deve: ? emettere fattura con l'indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale ? comunicare all'Agenzia delle entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente. La comunicazione va trasmessa all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell'acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione. Acquisto di veicoli in leasing L'agevolazione dell'Iva ridotta al 4% è prevista anche per l'acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo "traslativo”. In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria. In questa ipotesi, come precisato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l'aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria. Inoltre, per l'applicazione dell'Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing: ? il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi, più avanti, l'apposito paragrafo) ? esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l'annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo). La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dell'operazione. Dalla data di stipula del contratto decorre: ? il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione ? il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo. Il mancato rispetto di quest'ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l'ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo). L’esenzione permanente dal pagamento del bollo È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. L'ufficio competente per la concessione dell'esenzione è l'ufficio tributi dell'ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti (attualmente, Friuli Venezia Giulia e Sardegna) l'interessato può rivolgersi all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell'Aci. ATTENZIONE Le Regioni possono estendere l'agevolazione anche ad altre categorie di persone con disabilità, rispetto a quelle indicate all'inizio del presente capitolo. È quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all'esenzione. Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l'esenzione spetta solo per uno di essi: al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell'auto prescelta. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera). Per fruire dell'esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato). I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione. Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l'auto viene venduta) l'interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione. Gli uffici che ricevono l'istanza trasmettono al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico). Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza. Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo. L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità (appartenenti alle categorie indicate nella tabella del paragrafo "Per quali veicoli”) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato. L'esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico. Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali. In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona con disabilità o al familiare del quale egli risulti a carico. Per essere considerata "fiscalmente a carico” la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni). Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente alla persona con disabilità: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare. ATTENZIONE Se uno stesso familiare ha fiscalmente a carico più persone con disabilità, può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno di essi. La documentazione Si indicano, di seguito, i documenti che la persona con disabilità deve produrre quando non è necessario l'adattamento del veicolo. Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti delle persone con ridotte o impedite capacità motorie (ma senza grave limitazione alla capacità di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo. 1. Certificazione attestante la condizione di disabilità: o per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione o per la persona con disabilità psichica o mentale, è richiesto • il "verbale di accertamento della condizione di disabilità", emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che la persona necessita di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di natura psichica o mentale • il "certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento" (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990 o per le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il "verbale di accertamento", emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che la persona necessita di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle entrate ha fornito, inoltre, le seguenti precisazioni. A. Le persone con disabilità psichica o mentale, come previsto per le altre categorie, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando la certificazione di necessità di sostegno è attestata (invece che dalla commissione medica dell'Asl) dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché il certificato evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione "...con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita” In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una Commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale. B. Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di necessità di sostegno mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore". È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. C. Per le persone con sindrome di Down, rientranti nella categoria dei disabili psichici o mentali, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica. È tuttavia necessario che a tali soggetti sia riconosciuta l'indennità di accompagnamento. D. La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui l'indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per l'accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico). Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell'indennità di frequenza. Quest'ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l'altro, incompatibile con l'indennità di accompagnamento. 2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell'Iva al 4%) Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Per l'acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). 3. Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione Se il veicolo è intestato al familiare della persona con disabilità, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto. SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l'art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento dell'invalidità delle Commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi) e ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità. Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità e condizione di disabilità della persona, devono stabilire anche se sono soddisfatti: ? i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno ? i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli. Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è: ? con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997) ? con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000) ? invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000) ? sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000) ? non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000). Le Commissioni mediche rilasciano il certificato alla persona con disabilità in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "omissis" (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità. Per i certificati emessi ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la detrazione è subordinata all'indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure "omissis"). Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni. ATTENZIONE L'indicazione che il soggetto "è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, ai sensi dell'art. 381 del Dpr n. 495/1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per persone con disabilità. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. Tale circostanza può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali. Il decreto legge n. 90/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con disabilità in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”. Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa (Circolare Inps n. 127/2016). IMPUGNAZIONE DEL VERBALE In caso di mancato accoglimento dell'istanza per l'accertamento sanitario o di accoglimento solo in parte, il soggetto interessato può adire l'Autorità giudiziaria competente. Il legislatore, con l'articolo 445-bis del Codice di procedura civile, rubricato "Accertamento tecnico preventivo obbligatorio", introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disciplinato le modalità per proporre ricorso in materia di prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno ordinario di invalidità. La norma stabilisce che condizione di procedibilità del ricorso è la presentazione di una domanda di procedimento cautelare denominato "accertamento tecnico preventivo". Tale accertamento, che costituisce condizione di procedibilità della domanda, è affidato, quindi, dal giudice a un Consulente tecnico d'ufficio (CTU), assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell'Inps. Esso è finalizzato - come previsto dalla norma - alla verifica delle condizioni sanitarie. In assenza di contestazioni, il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU. All'esito del giudizio, se il provvedimento del Tribunale (decreto di omologa) reca l'indicazione espressa delle norme fiscali che attribuiscono il diritto all'agevolazione fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed emergono le condizioni per usufruirne, esso costituisce il titolo per la fruizione delle relative agevolazioni fiscali. In sede di ricorso, quindi, è opportuno chiedere esplicitamente al giudice di pronunciarsi espressamente anche sulla sussistenza del diritto alle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 4 del decreto legge n. 5/2012. La questione della valenza del predetto decreto di omologa (o della sentenza, qualora l'accertamento tecnico preventivo sia contestato da una delle parti, per cui quest'ultima decida di proporre il ricorso ordinario), ai fini del riconoscimento della spettanza dei benefici fiscali, ove tali condizioni non risultino espressamente dal provvedimento, presuppone la valutazione di aspetti che esulano dalla competenza dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di questioni di natura non tributaria. Pertanto, in relazione a tale questione, eventuali istanze di interpello si devono considerare non ammissibili. In tali casi, il cittadino può solo procedere alla presentazione di una nuova domanda all'Inps. Si riporta, di seguito, l'articolo 445-bis del Codice di procedura civile. «Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile». Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie Per la persona con ridotte o impedite capacità motorie (ma che non ha una grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che la persona con disabilità fruisca dell'indennità di accompagnamento. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla Commissione medica competente o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Nel caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori non è necessaria l'esplicita indicazione sul certificato della ridotta o impedita capacità motoria. ATTENZIONE Nel caso di minore con necessità di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto "soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l'acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 21 maggio 2014). Per quali veicoli? Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabilità possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli: ? motocarrozzette ? autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico della persona con disabilità. Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella del paragrafo "Per quali veicoli”. L'adattamento del veicolo Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione). Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Essi possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi. Con riferimento alla carta di circolazione, si ricorda che dal 1° gennaio 2020 il "Documento Unico di circolazione” (DU) ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà del veicolo (decreto legislativo n. 98/2017). Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida e spettano solo alle persone con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale. Per i titolari di patente speciale si considera "adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida. Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire alla persona con disabilità di guidare. Invece, per chi non è titolare di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento della persona con disabilità. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti: ? pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica ? scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica ? braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica ? paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico ? sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona con disabilità ? sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta della persona con disabilità (cinture di sicurezza) ? sportello scorrevole ? altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento. Non può essere considerato "adattamento” l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional”, o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente. La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall'acquisto del veicolo e non sono rateizzabili. Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l'adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell'arco di quattro anni per l'acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell'adattamento nella carta di circolazione. L'Iva agevolata sugli acquisti Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dalle persone con disabilità con ridotte capacità motorie, valgono le seguenti regole: 1. l'acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico della persona con disabilità 2. il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria della persona con disabilità prima dell'acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) 3. l'Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti. Gli obblighi dell'impresa Per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, l'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000. Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97. Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale. La documentazione Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, le persone con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare: 1. fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano) e verbale della Commissione medica locale in cui sono indicati i sub codici armonizzati degli adattamenti alla guida. Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte della persona con disabilità sia del familiare del quale risulta fiscalmente a carico 2. solo per l'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi) 3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona con disabilità titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria 4. copia della “certificazione della condizione di disabilità o di invalidità" rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. Dal 29 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l'acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell'aliquota Iva agevolata del 4% presentando la seguente documentazione: 1. copia semplice della patente posseduta, qualora contenga l'indicazione degli adattamenti alla guida (anche di serie) prescritti dalle Commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada 2. atto notorio o dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione. Pertanto, per l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4%, i contribuenti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione della condizione di disabilità o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre (risoluzione n. 40/2023). Queste regole valgono anche per coloro che possiedono il cosiddetto "foglio rosa", che potranno produrre tale documento (che rechi l'indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo), oltre all'atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che "il beneficio della riduzione dell'aliquota [...] decade qualora l'invalido non abbia conseguito /a patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalia data de//'acquisto del veicolo". RIEPILOGO AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO VEICOLO PERSONA CON DISABILITÀ OBBLIGO ADATTAMENTO VEICOLO CERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ con impedite o ridotte capacità motorie permanenti SI l'adattamento deve essere funzionale alla minorazione di tipo motorio della persona con disabilità e risultare dalla carta di circolazione. Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori con grave limitazione alla capacità di deambulazione NO Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore. pluriamputato NO Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento NO Verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilità psichica o mentale grave. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988) con sindrome di Down titolare dell'indennità di accompagnamento NO Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di Down. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge 18/1980 e legge n.508/1988) non vedente (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi) NO Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra sordo (sordità dalla nascita o preverbale) NO Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - FEBBRAIO 2026 3. ALTRE AGEVOLAZIONI Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità: ? le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di farmaci o medicinali) ? le spese di "assistenza specifica”. Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per: ? l'assistenza infermieristica e riabilitativa ? le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona) ? le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale. ATTENZIONE Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare con disabilità non a carico fiscalmente. Trattandosi di oneri deducibili, non si applica l'obbligo di tracciabilità del pagamento, previsto dal 2020 per gli oneri detraibili dall'Irpef nella misura del 19%. Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Se il documento di spesa è intestato solo alla persona con disabilità, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui sostenuto. Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura della persona con disabilità e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. Non sono deducibili: ? le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall'Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali) ? le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l'acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio, le stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta ? le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell'apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l'attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa. In caso di ricovero della persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF Per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19%. In particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico. Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per: ? il trasporto in ambulanza della persona con disabilità (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro) ? il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza alle persone con disabilità ? l'acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale ? l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione ? la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione ? l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione della persona con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche) ? l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità (ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordi e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico ? l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte di persone con disabilità, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche ? i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (anche per spese effettuate all'estero da persone fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia). Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordi, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dal certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. Quest'ultimo certificato è lo stesso che il Dm 14 marzo 1998 (modificato dal Dm 7 aprile 2021) richiede per fruire dell'aliquota Iva agevolata. L'agevolazione può essere riconosciuta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per averne diritto, è necessario che la persona con disabilità produca, oltre alla certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista dell'Asl che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Quest'ultima certificazione è necessaria se dal verbale rilasciato dalla Commissione medica integrata non risulta il collegamento funzionale. Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, sull'intero costo sostenuto, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. L'agevolazione riguarda le persone con disabilità sensoriali dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per fruire della detrazione è importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate. La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare della persona con disabilità, a condizione che quest'ultimo sia fiscalmente a suo carico. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del Tuir). Inoltre, dal 2020 l'agevolazione può essere richiesta solo se l'onere è sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili", fatta eccezione per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. LA DOCUMENTAZIONE Riguardo alle certificazioni che la persona con disabilità deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati "persone con disabilità", oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, anche coloro che hanno ricevuto la certificazione da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915/1978) e quelli a essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448/1998). È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità. Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992. La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di necessità di sostegno intensivo indicata nell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Per gli invalidi civili senza accertamento della disabilità, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un'invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate. In particolare: ? per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente può presentare un'autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità). La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata ? per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona con disabilità ? per documentare l'acquisto di farmaci, l'unica prova è costituita dallo "scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco. La detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate "non autosufficienti", per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa. L'agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d'imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico. Dal 2020 le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale devono essere effettuate, per poter richiedere la detrazione, mediante sistemi di pagamento "tracciabili". Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall'addetto all'assistenza, e dalla prova del pagamento tracciato. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da: ? una casa di cura o di riposo; in questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante ? una cooperativa di servizi; in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso ? un'agenzia interinale (in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore). Altre precisazioni L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo va ripartito tra di loro. Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici La detrazione delle spese sostenute per l'assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un'altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane). Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di 1.549,37 euro. L’Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità. Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio: ? servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie) ? protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti ? protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica ? apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ? poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione ? prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche. L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio, l'acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera. Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: ? facilitare - la comunicazione interpersonale - l'elaborazione scritta o grafica - il controllo dell'ambiente - l'accesso all'informazione e alla cultura ? assistere la riabilitazione. La documentazione richiesta Per fruire dell'aliquota ridotta la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell'acquisto, copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. I verbali delle Commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali. Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l'attestazione richiesta per l'accesso al beneficio fiscale. La stessa documentazione, in caso di importazione, deve essere presentata all'ufficio doganale al momento della presentazione della dichiarazione di importazione. Le altre agevolazioni per i non vedenti Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione è fruibile dalla persona con disabilità o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo. La detrazione spetta anche per l'acconto versato in un anno d'imposta precedente rispetto a quello in cui è acquistato il cane guida. Tuttavia, può essere riconosciuta solo se l'acquisto avviene entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato effettuato il versamento dell'acconto. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo posseduto (art. 15, comma 3-quater, del Tuir). Inoltre, dal 2020 l'agevolazione può essere riconosciuta solo se l'onere è stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". Detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è, infatti, il possesso del cane guida. Essa è pari, a partire dal 2025, a 1.100 euro (era di 1.000 euro fino al periodo d'imposta 2024) e spetta solo alla persona non vedente e non anche al familiare del quale egli risulta fiscalmente a carico. Dal 2020 la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, l'importo spettante decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro. Aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di prodotti editoriali L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici. L'agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici. L’eliminazione delle barriere architettoniche Per i contribuenti che effettuano interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, la normativa tributaria attuale prevede una detrazione Irpef delle spese sostenute, disciplinata dall'articolo 16-bis - comma 1, lettera e) del Tuir (detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio). Per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025, a tale agevolazione si è aggiunta la detrazione del 75% prevista dall'articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 (detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche). LA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2025, per le spese agevolate sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef del 30% (art. 16-bis del Tuir, comma 3-ter), fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. La stessa legge di bilancio 2025, tuttavia, attraverso la modifica dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, ha previsto percentuali più elevate per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Dopo l'ulteriore rettifica del medesimo articolo 16, avvenuta con la legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), la detrazione è attualmente pari al: ? 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Tale detrazione è elevata al 50% se le stesse spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ? 30% delle spese sostenute nell'anno 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Tale detrazione è elevata al 36% se le stesse spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Rientrano nella categoria degli interventi agevolati: ? quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi) ? i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità. La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell'agevolazione l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici. Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano: ? la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione ? la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l'obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella sezione "l'Agenzia informa”. LA DETRAZIONE DEL 75% La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una specifica agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l'anno 2022, l'agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, pertanto, non è più possibile richiederla. Consiste in una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in: ? cinque quote annuali, per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023 ? in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 4-bis, commi 4 e 5, della legge 67/2024). In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese o di cessione dell'immobile oggetto di intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce. In caso di cessione, quindi, il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a: ? 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno ? 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari ? 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Per usufruire dell'agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). Con l'entrata in vigore delle novità introdotte del decreto legge n. 212/2023 (articolo 3), a partire dal 30 dicembre 2023 l'agevolazione spetta solo per la realizzazione in edifici esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per poter richiedere la detrazione è obbligatorio munirsi di asseverazione rilasciata da tecnici abilitati, che attesti il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Inoltre, per tali interventi non è più possibile cedere il credito o avere lo sconto in fattura ed è richiesta l'effettuazione dei pagamenti con le stesse modalità previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Tuir (bonifico parlante). Infine, dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022). La detrazione per le polizze assicurative In generale, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto. L'importo complessivamente detraibile è pari a: ? 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente ? 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Dal 2016 è stato elevato da 530 a 750 euro l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo (come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte. Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari e uno dei quali ha una grave disabilità, l'importo massimo detraibile deve essere ricondotto all'unico limite più elevato di 750 euro. Dal 2020 la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". Inoltre, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Se si supera questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro. L’imposta agevolata su successioni e donazioni Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell'imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede (o il donante e il donatario). La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992. In questi casi, infatti, è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro. Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con necessità di sostegno elevato o molto elevato. Tra le principali condizioni richieste per l'esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di queste persone, in favore delle quali sono istituiti. Tale scopo deve essere espressamente indicato nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione. 4. QUADRO RIASSUNTIVO Tipo di disabilità (vedi note 1 e 2) Aliquota Iva agevolata al 4% Detrazione integrale Irpef del 19% Detrazione Irpef in misura fissa Deduzione per intero dal reddito complessivo 1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l’esenzione bollo auto vedi nota 3) B e C Si (4) Si (5) = = 2. Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione della persona con disabilità e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni C Si (4) Si (5) = = 3. Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione (con esclusione, quindi e ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante) B e C no Si = = 4. Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali, per esempio, trasporto in ambulanza della persona con disabilità, acquisto di poltrone per persone con disabilità non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella) A Si Si = = 5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (per esempio, computer, fax, modem o altro sussidio telematico) A Si (6) (7) Si = = 6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale A = = = Si 7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di una persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all’istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto A = = = Si Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - FEBBRAIO 2026 Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - FEBBRAIO 2026 Tipo di disabilità (vedi note 1 e 2) Aliquota Iva agevolata al 4% Detrazione integrale Irpef del 19% Detrazione Irpef in misura fissa Deduzione per intero dal reddito complessivo 8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se con disabilità, si applica la precedente riga) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all’istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto) D = per l’importo che eccede 129,11 euro = = 9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell’organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna D (8) per l’importo che eccede 129,11 euro = = 10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell’ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l’importo del ticket pagato D = per l’importo che eccede 129,11 euro = = 11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381 B = Si = = 12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza D = = = Si 13. Spese sostenute per l’acquisto del cane guida (*) = Si (9) = = 14. Spese di mantenimento per il cane guida (*) = = pari a 1.100 € dal 2025) = (*) l’agevolazione spetta solo ai non vedenti Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni (1) TIPO DI DISABILITÀ A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona con disabilità in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che fruisca dell'assegno di accompagnamento. La legge considera "persona con disabilità" "chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base” (comma 1 della legge n. 104/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 62/2024). B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona non vedente o sorda, la persona con disabilità psichica o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) e le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione (o con pluriamputazioni) cui è certificata la necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona con impedite o ridotte capacità motorie ma non con grave disabilità, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell'assegno di accompagnamento. In questo caso, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla Commissione medica competente). D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di "disabile". (2) FAMILIARE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto, eccetera) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare (coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando la persona con disabilità è fiscalmente a carico (cioè quando il suo reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non è superiore a 2.840,51 euro o di 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni). Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese delle righe 6 e 7; esse sono deducibili dal reddito complessivo, se sostenute per i familiari sopra elencati, anche quando questi non sono fiscalmente a carico. La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui è fiscalmente a carico), a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata personalmente nei confronti della persona con disabilità (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell'operazione può anche essere un familiare rispetto al quale la persona con disabilità stessa sia da considerare fiscalmente a carico. (3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA Per la persona con disabilità di tipo fisico/motorio, l'esenzione permanente dal pagamento del bollo spetta se il veicolo è adattato. Per le persone con disabilità indicate alla lettera B della nota n. 1, l'agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato. Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). Se la persona con disabilità possiede più auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato. Egli dovrà indicare nella comunicazione all'ufficio la sola targa del veicolo prescelto. L'esenzione dall'imposta di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere riconosciuta alle persone con disabilità rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti. (4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO L'aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). L'agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie, ma senza gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, i veicoli devono essere adattati, prima dell'acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio della persona con disabilità (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore). In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che la persona con disabilità non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dalla menomazione). Per l'adattamento di veicoli già posseduti dalle persone con disabilità l'aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata. (5) DETRAZIONE IRPEF AUTO A differenza di quanto previsto per l'agevolazione Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro i quattro anni spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo. (6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l'applicabilità dell'aliquota Iva agevolata del 4%. Per l'agevolazione Iva si veda anche la nota (8) con l'elenco dei beni assoggettati ad aliquota ridotta. (7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI I sussidi tecnici e informatici per i quali si può usufruire dell'Iva al 4% sono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi devono essere di ausilio alla riabilitazione o idonei a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura. (8) IVA AGEVOLATA PER L’ACQUISTO DI ALTRI BENI Tra gli altri beni soggetti a Iva agevolata del 4%: ? protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); la persona con disabilità deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione ? apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre ? apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità ? poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili, che consentono alle persone con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche ? prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche. (9) ACQUISTO CANI GUIDA La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. Può essere richiesta dal non vedente o dal familiare del quale egli è fiscalmente a carico ed utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo. 5. PER SAPERNE DI PIÙ ? Legge n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità) ? Dpr n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) ? Decreto legge n. 669/1996 - comma 1, art. 1 (disposizioni a favore delle persone con disabilità) ? Legge n. 449/1997 (art. 8 - disposizioni a favore delle persone con disabilità) ? Dm 14 marzo 1998 (Iva ridotta per i sussidi tecnici ed informatici) ? Legge n. 448/1998 - art. 39 (autocertificazione delle persone con disabilità) ? Legge n. 488/1999 - art. 6, comma 1, lettere e - g (agevolazioni per le persone con disabilità) ? Legge n. 342/2000 - art. 50 (disposizioni a favore delle persone con disabilità) ? Dpr n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ? Legge n. 388/2000 - articolo 30, comma 7 (estensione delle agevolazioni fiscali nel settore auto per le persone con disabilità psichica o mentale) ? Legge n. 448/2001 - art. 2, commi 1 e 3 (detrazioni per carichi familiari e per le spese sostenute dai sordi) ? Legge n. 311/2004 - art. 1, comma 349 (agevolazioni per carichi familiari) ? Legge n. 296/2006 - art.1, comma 6, 36, 37, 319, 387, 388 e 389 (disposizioni varie) ? Decreto legge n. 5/2012 - art. 4 (semplificazioni sulla documentazione per le persone con disabilità) ? Legge n. 228/2012 - art. 1, comma 483 (detrazioni per figli con disabilità) ? Legge n. 112 del 22 giugno 2016 (disposizioni su assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) ? Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - art. 1, comma 27 (disposizioni per i non vedenti per il mantenimento dei cani guida) ? Decreto legge n. 124/2019 - art. 53-bis (disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi) ? Decreto legge n. 76/2020 - articolo 29 bis (modifica dell'art. 4 del Dl n. 5/2012 sulle semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità) ? Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - articolo 1, comma 66 (estensione del Superbonus agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche) ? Dm 7 aprile 2021, art. 1 (modifiche al Dm 14 marzo 1998, riguardo alle condizioni e alle modalità richieste per applicare l'Iva ridotta sui sussidi tecnici e informatici) ? Provvedimento del 20 luglio 2021 (estensione della comunicazione della cessione del credito e sconto in fattura agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche) ? Provvedimento del 12 novembre 2021 (modifiche al modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) ? Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - art. 1 comma 42 (detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per realizzare interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) ? Dm 13 gennaio 2022, art. 1 (adeguamento della normativa sulle agevolazioni per l'acquisto di veicoli per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti) ? Provvedimento del 3 febbraio 2022 (modifiche al modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) ? Provvedimento del 10 giugno 2022 (disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020, per l'esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del 3 febbraio 2022) ? Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - articolo 1, comma 365 (proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) ? Decreto legge n. 11/2023, articolo 2 (modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali) ? Decreto legge n. 212/2023 - articolo 3 (modifiche alla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche) ? Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 (definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) ? Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - articolo 1, commi 54 e 55 (modifiche in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio) - articolo 1, comma 229 (incremento della spesa detraibile sostenuta dai non vedenti per il mantenimento del cane guida) ? Legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) - articolo 1, comma 22 (modifiche al decreto legge n. 63/2013 in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2026) CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE n. 186/1998 (tasse automobilistiche - esenzioni per persone con disabilità) n. 197/1998 (aliquota per i veicoli adattati) n. 74/2000 (chiarimenti su detrazione acquisto veicoli per non vedenti e sordi) n. 207/2000 (chiarimenti su alcune agevolazioni per persone con disabilità) n. 6/2001 (risposte a quesiti su agevolazioni per persone con disabilità) n.7/2001 (risposte a quesiti su agevolazioni per persone con disabilità) n. 13/2001 (opere rientranti tra gli interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità della persona con disabilità) n. 46/2001 (chiarimenti in materia di agevolazioni per persone con disabilità) n. 55/2001 (risposte a quesiti vari) n. 72/2001 (ulteriori chiarimenti su detrazione acquisto veicoli per non vedenti e sordi) n. 2/2005 - punto 4 (deduzione per addetti all'assistenza personale non autosufficienti) n. 15/2005 (risposte a quesiti vari) n. 10/2005, risposta 10.8 (prestazioni rese a favore di persone non autosufficienti) n. 17/2006, risposta 8 (assistenza di persone soggetti non autosufficienti - prestazione resa da cooperative di servizio) n. 30/2008 (deduzioni e detrazioni per spese relative all'acquisto di medicinali) n. 34/2008 (risposte a quesiti vari) n. 21/2010 (risposte a quesiti vari) n. 39/2010, risposta 3.1 (spese mediche e di assistenza specifica) n. 19/2012, risposta 2.2 (prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel Dm 29 marzo 2001) e risposta 3.3 (ippoterapia e musicoterapia) n. 11/2014 (risposte a quesiti vari) n. 17/2015, risposta 1.4 (detraibilità spese per trasporto di persone con disabilità) n. 3/2016 (risposte a quesiti vari) n. 7/2017 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta) n. 7/2018 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta) n. 13/2019 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta) n. 19/2020 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta) n. 7/2021 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta) n. 24/2022 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta) n. 28/2022 (paragrafo "Lavori, su singole unità immobiliari o su parti comuni, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche”) n. 14/2023 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta - parte prima) n. 15/2023 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta - parte seconda) n. 17/2023 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta - parte terza) RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE n. 397/2008 (agevolazioni fiscali per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale) n. 113/2002 (chiarimenti sulla detrazione per spese sanitarie - mezzi necessari al sollevamento di persone con disabilità) n. 169/2002 (chiarimenti sulle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche a favore delle persone con disabilità) n. 306/2002 (agevolazioni fiscali per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità) n.117/2005 (aliquota Iva per autovetture destinate a persone con disabilità) n. 66/2006 (agevolazioni fiscali previste in favore di persone con disabilità per l'acquisto di autovetture) n. 4/2007 (agevolazioni a persone con disabilità - settore auto) n. 8/2007 (chiarimenti sulle disposizioni a favore di persone con disabilità) n. 397/2008 (agevolazioni fiscali per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale) n. 136/2009 (Iva agevolata al 4% - autovettura ricevuta in eredità da persona con disabilità) n. 66/2012 (locazione finanziaria di autoveicoli alle persone con disabilità) n. 70/2012 (cessioni di piattaforme elevatrici - aliquota Iva applicabile) n. 79/2016 (spese mediche e di assistenza specifica deducibili) n. 40/2023 (semplificazioni documentazione per l'agevolazione su acquisto veicoli) n. 11/2025 (acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un veicolo usato) ? Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi Persone Fisiche e Modello 730) I documenti di normativa e di prassi sopra indicati sono reperibili nella banca dati "Documentazione economica e finanziaria”, curata dal CERDEF, o attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate. /j^genzia l *?5kntrate L’RGENZIR L. INFORMA PUBBLICAZIONE A CURA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE COMUNICAZIONE UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Capo Settore: Sergio Mazzei Capo Ufficio: Vito Rossi Progetto e coordinamento editoriale: Paolo Calderone, Anna D’Angelo Progetto grafico: Claudia Iraso In collaborazione con il Settore Consulenza della Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali Segui l’Agenzia su: