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Corriere dei Ciechi

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Numero 1 del 2022

Titolo: AGENZIA IURA- Assegno unico e universale

Autore: Redazionale


Articolo:
Tratto da: https://www.agenziaiura.it/

Con il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 INPS ha formalmente rilasciato le procedure informatiche e le istruzioni per la richiesta dell'assegno unico e universale istituito con decreto legislativo n. 230 dello scorso 21 dicembre. Dal primo gennaio 2022 è possibile presentare la relativa domanda. Alcuni elementi contenuti nel messaggio meritano di essere evidenziati. Nel messaggio sono confermate e precisate alcune indicazioni rispetto all'ISEE. In particolare: in presenza di figli minori l'indicatore è quello definito "ISEE minorenni" e "ISEE minorenni corrente" (articoli 7 e 9 del DPCM n. 159/2013) facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione. Va ricordato che questo indicatore nella sostanza differisce dall'ISEE ordinario solo nel caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva". Sono dettagli che dovrebbero essere noti a chi compila l'ISEE. Per i figli maggiorenni, il riferimento è invece comunque all'ISEE ordinario o ordinario corrente (articoli da 2 a 5 del DPCM n. 159/2013).
L'assegno unico e universale "in assenza di ISEE"
Il messaggio 4748/2021 precisa un aspetto importante. L'assegno unico, tenuto conto che la prestazione ha natura "universalistica", spetta anche (temporaneamente e limitatamente) in assenza di ISEE al momento della domanda. Verrà successivamente erogato sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ma con alcune precisazioni:
* nel caso l'ISEE sia presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
* nel caso l'ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;
* nel caso l'assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
Nella sostanza: si può presentare la domanda anche senza disporre di ISEE. In questo caso viene erogato l'assegno e la maggiorazione come se l'ISEE fosse superiore ai 40.000 euro. Se si presenta poi l'ISEE entro il 30 giugno, e l'ISEE è inferiore ai 40.000 euro, l'assegno viene conguagliato a partire da marzo 2022. Se si presenta dopo il 30 giugno, il conguaglio parte da quando di presenta l'ISEE. Se non si presenta l'ISEE nemmeno dopo, l'importo erogato rimane il minimo.
Erogazione dell'assegno
Il messaggio INPS rammenta che l'assegno può essere erogato - su scelta espressa - interamente da uno solo dei genitori, oppure al 50% a ciascuno dei genitori, oppure interamente al figlio se maggiorenne.
Si rimanda agli approfondimenti precedenti pubblicato sul nostro sito e sulla pagina informativa di INPS.



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