Numero 3 del 2022
Titolo: Importi anno 2022 pensioni ed indennità Invciv ciechi civili, invalidi civili e sordi
Autore: Redazionale
Articolo:
Con circolare Inps n. 197 del 23 dicembre 2021 - Rinnovo pensioni 2022 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. Invciv, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l'anno 2022.
Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 novembre 2021 (Gu n. 282 del 26-11-2021).
Aumenti in percentuale, previsionali per il 2022: per l'anno 2022 in via previsionale sono aumentati i limiti reddituali dello 0,40 per cento, gli importi delle pensioni cat. Invciv dell'1,60 per cento, mentre quelli delle indennità speciale e di accompagnamento cat. Invciv vengono incrementati dello 0,90 per cento.
Nota bene: Il rinnovo delle prestazioni assistenziali cat. Invciv è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e-o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d'invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per il 2022, pari a «1,60»); dall'altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (per il 2022, il valore è pari a un +0,90 per cento).
Pensione e indennità per ciechi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.050,42.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del Ssn, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 291,69.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 315,45.
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.197,39.
Assegno a vita a esaurimento: euro 216,49.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 946,80*.
Indennità speciale per ciechi parziali: euro 215,35*.
(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.
Nota bene: in assenza di specifica, l'Invciv di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.
Pensione e indennità per i sordi
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.050,42.
Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 291,69.
Al compimento dei 67 anni*, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).
*Il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni (circ. Inps n. 148-2020, par. 10.3, pag. 18)
Indennità di comunicazione per sordi: euro 260,76.
Pensione e indennità per invalidi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.050,42.
Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 291,69.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all'assegno di assistenza per l'invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.
Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 291,69.
Nota Bene: l'assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l'invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì «non vedenti», ma non «ciechi civili».
*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l'assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base.
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 17.050,42.
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 5.010,20.
Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448-1998 e art. 52 legge n. 488-1999): euro 380,86 (maggiorabile sino a euro 467,65 solo in presenza degli ordinari requisiti reddituali del pensionato - 6.079,45 - o della coppia - 12.158,90).
Nota Bene: bisogna distinguere due casi:
1) Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):
in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione Invciv (Circ. Inps n. 86-2000).
2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:
Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all'assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 6.079,45 se soli; euro 12.158,90 se coniugati).
Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del Ssn: euro 525,17.
Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno - gratuito, poiché a carico del Ssn - l'invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all'Inps, perché venga sospesa l'erogazione dell'accompagnamento (Circostanza che non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del Ssn).
Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346-1989): euro 525,17.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.
Indennità di frequenza: euro 291,69.
Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell'indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all'Inps, perché venga sospesa l'erogazione dell'indennità (legata alla presenza a scuola).
Nota Bene: L'indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l'invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì «non vedenti», ma non «ciechi civili».
Nota Bene: l'indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l'asilo nido (Corte Costituzionale n. 467-2002. Messaggio Inps n. 9043 del 25-05-2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l'erogazione dell'indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all'indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22-2015. Messaggio Inps.Hermes.20-10-2015.0006456).
Richiamiamo l'attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili:
- Liquidazione dell'assegno mensile di invalidità parziale. Possibilità di svolgere un'attività lavorativa entro il limite di euro 5.010,20 (Inps, messaggio n. 4689 del 28-12-2021):
Viene, così, superato il precedente messaggio dell'Inps n. 3495 del 14-10-2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro (per approfondimenti sulla previgente disciplina, a ogni modo ora superata, si rimanda al comunicato Uici n. 83 del 22-10-2021).
- Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (Inps, circolare n. 148-2020, par. 10.1, p. 17, messaggi n. 754 del 22-02-2021, p. 2, quinto capoverso, e n. 1650 del 22-04-2021):
I titolari di prestazioni Invciv in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
- Prestazioni assistenziali e stato emergenziale Covid-19:
a) Inps, circolare n. 50 del 4 aprile 2020, punto 1.3, messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021 per il rilascio del servizio di «Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile» (messaggio in mailing list Uici del 5-10-2021);
b) decreti emergenziali (Dpcm 26 aprile 2020);
c) art. 29-ter del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge n. 120 dell'11 settembre 2020.
- Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni:
I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18o anno di età; le relative pensioni Invciv verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale Ap70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali (ricostituzione per cambio fascia).
Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare il modello Ap70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l'assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (Vedi comunicato Uici n. 172 del 07-04-2014; messaggio in mailing list a tutte le Strutture Uici del 16-07-2019, con allegato foglio di lavoro).
- Maggiorazioni sociali per ciechi civili (circ. Inps n. 197-2021, Allegato 3, p. 30 e a seguire pp. 38 e ss.). Misure di incremento della pensione Invciv per ciechi civili parziali e assoluti che versino in situazioni reddituali personali e-o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Aumento al cd. «Incremento al milione» (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020):
Si invita a prestare la massima attenzione all'allegato n. 2 del Comunicato Uici n. 2022.
Allegati, maggiori informazioni e approfondimenti sono consultabili sul sito www.uici.it, menù «Documentazione», «Consultazione Circolari-Comunicati», quindi Comunicato Uici n. 2-2022.