Numero 12 del 2021
Titolo: RUBRICHE- Agenzia IURA
Autore: a cura di Roberta Natale
Articolo:
Agevolazioni fiscali sui veicoli
È entrato in vigore il nuovo Decreto Infrastrutture che ha introdotto importanti novità per le persone disabili. Si riporta, l'articolo pubblicato sul sito dell'Agenzia Iura per avere ulteriori approfondimenti: https://www.agenziaiura.it/2021/11/08/decreto-infrastrutture-convertito-in-legge-novita-parcheggi-agevolazioni-fiscali/
In sede di conversione è stato inserito un comma che semplifica le procedure di accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA agevolata, detrazione Irpef, esenzione bollo e imposte di trascrizione) per uno specifico gruppo di persone che ne sono già titolari: le persone con disabilità che siano titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida. Fino ad oggi costoro, per ottenere le agevolazioni, dovevano presentare sia la patente di guida da cui risultasse l'obbligo di adattamenti che un verbale di invalidità o di handicap (legge n. 104/1992) in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione. Fra l'altro questo gruppo di persone sono le prime, in ordine di tempo, a cui la norma ha concesso il beneficio (legge n. 9/04/1986 n. 97) poi esteso con altre norme ad altre categorie (disabilità visiva, uditiva, intellettiva e psichica). Per essi il requisito principale è la titolarità della patente (cosiddetta "speciale") con obbligo di adattamenti ai dispositivi di guida, prescrizione che viene fissata dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Alla commissione afferiscono i responsabili sia della MTCT che della medicina legale della ASL di competenza. In questi casi, quindi, sono già evidenti il requisito soggettivo (persona con una limitazione funzionale) che oggettivo (il veicolo per poter essere condotto deve essere adattato alla guida). Tuttavia le disposizioni amministrative vigenti per questa categoria prevedevano fino ad ora che oltre alla patente da cui risulti l'obbligo di adattamenti alla guida, venga presentato anche il verbale di invalidità (o handicap) da cui risulti una menomazione che comporta una ridotta o impedita capacità motoria. Una richiesta che comporta la conservazione di dati personali sensibili e soprattutto la presentazione di un verbale talvolta datato, privo delle esplicitazioni richieste, che di volta in volta va valutato da chi vende il veicolo o da chi è proposto ai controlli, con il sovraccarico e l'incertezza che ne deriva. Il comma approvato restituisce ragionevolezza e semplicità al procedimento prevedendo, con forza di legge, che in questi casi sia sufficiente la presentazione della patente di guida con obbligo di adattamenti al veicolo. La disposizione diverrà applicativa dopo l'approvazione di uno specifico decreto ministeriale correttivo. L'emendamento è l'esito di un lavoro preparatorio e di promozione di Agenzia Iura e di UNASCA (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica) che è stato ripreso (quasi) integralmente in sede di conversione.
Gratuità dei parcheggi
In sede di conversione è stato approvato un emendamento che aggiunge un comma molto più stringente e che non necessita di interventi regolatori da parte dei Comuni: “ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”. La norma di conversione conserva immutate l'innalzamento delle sanzioni per l'indebita occupazione degli stalli riservati.
La sanzione raddoppia passando a cifre comprese fra i 168 euro e i 672 euro per chi non è in possesso del contrassegno. Ma viene aumentata anche la sanzione per chi, pur essendo in possesso del contrassegno non rispetta le regole (fra gli 87 e i 344 euro). Ricordiamo che è già prevista anche la decurtazione di due punti sulla patente e, se il comune lo prevede, la rimozione del veicolo "abusivo". Restano invece immutate le sanzioni per chi parcheggia su rampe, scivoli e attraversamenti pedonali (fra gli 87 e i 344 euro).