Numero 44 del 2021
Titolo: Agenzia Iura
Autore: a cura di Roberta Natale
Articolo:
Disabilità- Iva Agevolata- Acquisto autovettura
È stata sottoposta all'attenzione dell'Agenzia Iura la vicenda di un interessato al quale non veniva riconosciuta l'applicazione dell'Iva agevolata per l'acquisto di un'autovettura. La concessionaria sosteneva il mancato riconoscimento per assenza dei requisiti richiesti.
In primo luogo, nel caso di specie, è presente un atto della Pretura del 1988 che inoppugnabilmente riconosce l'interessato quale cieco assoluto imponendo conseguentemente anche la liquidazione dell'assegno di accompagnamento previsto dalla ancora vigente legge n. 382-1970. Peraltro, va premesso che in una gerarchia formale e sostanziale degli atti amministrativi una sentenza emessa dal sistema giudiziario prevale sempre ed in ogni caso rispetto a verbali, attestazioni o certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione, ancor più quando sono proprio questi ultimi atti ad essere stati impugnati e riformati in giudizio. Non vige peraltro l'obbligo per l'amministrazione soccombente di produrre un nuovo verbale aggiornato o modificato. La concessionaria auto, acquisito questo atto, ha tutti gli elementi formali e sostanziali per applicare le agevolazioni previste dalla normativa vigente; se possibile anche di maggior valore di un verbale rilasciato dall'Inps o dalla Asl.
In secondo luogo, il richiamo alla circolare 30 luglio 2001, n. 72 appare fuori luogo e superfluo. Per la corretta applicazione ne va ricostruita la genesi ed è necessario conoscere le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 138 ivi citata. Com'è noto, l'estensione dell'agevolazione Iva alle persone non vedenti è stata introdotta dall'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che nel riformulare il n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, ha stabilito appunto l'applicabilità dell'aliquota Iva agevolata del 4% alle cessioni di veicoli effettuate nei confronti dei non vedenti e dei sordi, ovvero dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Onde evitare fraintendimenti nella corretta interpretazione della disposizione laddove si riferisce ai non vedenti, l'amministrazione finanziaria nella circolare 72 citata, ha precisato che ai fini delle agevolazioni devono essere compresi non solo i ciechi totali (assoluti), ma anche i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi. Rimangono esclusi gli ipovedenti medio-gravi e lievi. E per operare questo distinguo l'Agenzia delle entrate ha richiamato la classificazione operata dalla legge 3 aprile 2001, n. 138.
Nessuna norma impone che il valore della certificazione di cecità dipenda dalla citazione di quella norma e in tal senso si rammenta che il primo articolo della legge n. 138-2001 recita: «Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale». E la circolare n. 72-2001 non afferma affatto che nei verbali di cecità o di handicap (legge n. 104-1992) debba essere riportato il riferimento espresso a quella norma, ma che i beneficiari rientrano nelle classificazioni di ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovedenti gravi. Pertanto, la concessionaria è correttamente chiamata a verificare le premesse sostanziali e formali per l'applicazione dell'Iva agevolata. L'elemento sostanziale è fissato dalla norma (articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342) - essere non vedenti - e dettagliato dalla circolare n. 72-2001 - essere ciechi assoluti, ciechi parziali o ipovedenti gravi. L'elemento formale è definito dalla sentenza citata.
In conclusione, per il Direttore Generale dell'Agenzia Iura, dott. Carlo Giacobini, non si rilevano elementi che impediscano con ragionevolezza l'applicazione dell'aliquota Iva di favore al caso di specie.
Si invitano gli utenti a visionare il nuovo sito dell'Agenzia Iura al seguente link di riferimento: https://www.agenziaiura.it/