Numero 24 del 2021
Titolo: Approvazione nuovo Statuto Sociale Uici
Autore: Mario Barbuto
Articolo:
Care amiche e cari amici,
con piacere comunico che l'1 giugno scorso, la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - ha perfezionato l'approvazione dello Statuto Sociale dell'Unione, nel testo formulato dal XXIV Congresso, con la sua conseguente iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.
L'iter si è quindi felicemente concluso con l'entrata in vigore del nuovo Statuto e il Consiglio Nazionale potrà ora procedere alla revisione e adeguamento delle modifiche sia al Regolamento Generale, sia al Regolamento Contabile-Amministrativo.
Fra le modifiche di maggior rilievo del nuovo testo statutario, troviamo:
- esplicito riferimento alle persone con disabilità aggiuntive, accanto ai ciechi e agli ipovedenti, per meglio qualificare gli scopi istituzionali dell'Unione;
- introduzione di ulteriori requisiti specifici per ricoprire le cariche apicali della dirigenza associativa, in modo da garantire il possesso da parte dei dirigenti della necessaria esperienza di organizzazione interna;
- facoltà che gli adattamenti dell'organizzazione amministrativa dell'Uici, sempre di competenza del Consiglio Nazionale, vengano proposti anche dalla Direzione Nazionale oltre che dai Consigli regionali;
- esplicitazione che il Presidente Nazionale ha anche la rappresentanza politica dell'Associazione, per una migliore connotazione del ruolo;
- specificazione, fra le competenze del Consiglio Nazionale, che la nomina e la revoca del Segretario Generale avvengono su proposta della Direzione Nazionale;
- specificazione, in tutte le norme statutarie relative, che la eventuale sfiducia comporta la decadenza immediata dell'organo sfiduciato;
- in accordo con il passaggio alla nuova tipologia di contabilità economico-patrimoniale, la dizione «Bilancio Preventivo» è stata sostituita da «Budget Previsionale» in ogni punto in cui vi fossero riferimenti al bilancio di previsione;
- specificazione della Direzione Nazionale quale Organo di supporto al Presidente Nazionale nell'attuazione complessiva della politica associativa;
- inserimento fra le competenze della Direzione Nazionale di:
- facoltà di nomina del Direttore Generale;
- chiarimento circa i poteri in materia di gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente della struttura nazionale;
- ampliamento dei poteri di nomina dei Commissari Straordinari e dei Commissari ad Acta presso le Sezioni territoriali;
- in materia di gestione patrimoniale è stato previsto che il Consiglio Nazionale, a maggioranza qualificata, possa effettuare operazioni di conferimento patrimoniale in favore di organismi appositamente istituiti, purché la nomina dei relativi organi dirigenziali sia esclusivamente di competenza dell'Unione;
- evidenziazione del principio di sussidiarietà per il sostegno alle strutture territoriali in difficoltà economico-finanziaria;
- specificazione che sia il Presidente Regionale che il Presidente Sezionale esercitano, nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di rappresentanza legale dell'Ente, come disciplinate nel Regolamento Generale, secondo le modalità di conferimento da parte del Presidente Nazionale, che è comunque l'unico e solo rappresentante legale dell'Associazione;
- riunioni del Consiglio Regionale almeno quattro volte ogni anno e ampliamento delle competenze dell'Organo, attraverso un trasferimento di alcune materie da quelle prima di pertinenza della Direzione Regionale, con particolare riferimento a:
deliberazioni in materia di lavoro del personale dipendente;
nomina e revoca, con effetto immediato, del Segretario Regionale, su proposta della Direzione Regionale;
istituzione di eventuali organi di amministrazione, comitati o gestioni speciali in ambito regionale;
facoltà di costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare;
- conseguente modifica delle rispettive competenze della Direzione Regionale e ridefinizione dei criteri di composizione dell'Organo in un senso di maggiore rappresentatività, specificando che in ogni caso almeno la metà dei componenti deve essere di provenienza elettiva e prevedendo, sempre nell'ottica di favorire maggiori possibilità di accesso alle cariche istituzionali, che il Consigliere Delegato regionale possa essere nominato fra tutti i componenti dell'Organo;
- ridefinizione dei criteri di elezione sia dei componenti del Consiglio Sezionale, sia della elezione dei Delegati al Congresso, nel senso di garantire una adeguata rappresentatività a tutte le Sezioni territoriali, nel rispetto, allo stesso tempo, del criterio di proporzionalità e di equilibrata rappresentatività;
- è stata chiarita la norma che regola la convocazione in via ordinaria e straordinaria del Consiglio della Sezione Territoriale ed è stata affidata all'Organo l'approvazione del Budget Previsionale, in conformità al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- limitazione parziale delle cause di incompatibilità fra cariche, prevedendo che i Consiglieri eletti dall'Assemblea Sezionale non possano ricoprire le cariche di Presidente o Vice Presidente Sezionale e chiarendo che, tranne per il Presidente Nazionale, le cause di incompatibilità non operano nell'anno in cui si procede al rinnovo delle cariche in vista del Congresso;
- inserimento di una norma che disciplina direttamente i possibili conflitti di interessi all'interno degli organi associativi;
- per omogeneità della disciplina in materia elettorale, è stato chiarito che, in assenza di liste, si possono esprimere preferenze solo fino a un terzo dei componenti da eleggere;
- in materia di ricorsi gerarchici la disciplina applicata agli atti del Consiglio Regionale è stata estesa agli atti emanati dalla Direzione Regionale, cioè in seconda istanza decide la Direzione Nazionale e non più il Consiglio Regionale;
- al fine di favorire la celerità delle procedure di adeguamento del testo statutario a norme di legge che lo richiedessero, è stato previsto che il Consiglio Nazionale ha la facoltà di provvedere in tal senso con effetto immediato ed è stata esplicitata la facoltà della Direzione Nazionale di apportare al testo modifiche meramente testuali, salva successiva presa d'atto da parte del Consiglio Nazionale;
- infine, è stato chiarito che ogni modifica al testo dello Statuto entra in vigore solo quando la fattispecie in essa prevista si verifica effettivamente.
Ora, amiche e amici, abbiamo uno strumento ancora più aggiornato e moderno, voluto dal nostro Congresso e starà a noi dirigenti, a ogni livello, farcene interpreti e rispettarne rigorosamente spirito e lettera.