Numero 4 del 2021
Titolo: RUBRICHE- Agenzia IURA
Autore: a cura di Roberta Natale
Articolo:
Acquisto elettrodomestici - Legge n. 104/92 - Agevolazioni Fiscali
Pervengono diversi quesiti all'Agenzia IURA circa l'acquisto di elettrodomestici con l'IVA agevolata al 4%. Al riguardo, sono necessari alcuni chiarimenti. La normativa che tutela le persone con disabilità, secondo la legge 104 del 5 febbraio 1992, in linea generale non agevola gli acquisiti considerati beni di facile consumo e non presenta un elenco tassativo e specifico di prodotti che rientrano nell'agevolazione (es. lavatrici, lavastoviglie, cucina, frigoriferi o altri elettrodomestici). Nello specifico, l'art. 1, comma 3-bis), del DL 29 maggio 1989, n. 202 prevede che: "Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4%". In virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, del DL 31 dicembre 1996, n. 669, l'aliquota IVA agevolata "si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l'autonomia delle persone con disabilità. In primo luogo, è necessario comprendere se è possibile ricondurre gli elettrodomestici all'elenco dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti disabili titolari di gravità ai sensi della normativa summenzionata e per i quali la legge applica l'IVA agevolata al 4% anziché al 22%. La condizione necessaria per l'agevolazione è che debba sussistere un collegamento funzionale fra il tipo di menomazione/disabilità e il tipo di prodotto da acquistare, che deve portare degli effetti migliorativi nell'interessato. Con riguardo alla documentazione da produrre al fine di fruire dell'aliquota IVA agevolata, l'art. 2, comma 2 del D.M. 14 marzo 1998 prevede che il soggetto portatore di handicap debba produrre: - il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'ASL competente; - la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione. L'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello presentato statuisce che: "Tali certificati devono attestare, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare".
L'interpellante era affetto da handicap grave con diagnosi di paraplegia postchirurgica. Data la sua diagnosi aveva la necessità di adattare l'ambiente domestico alle esigenze derivanti dai suoi problemi di salute e, pertanto, doveva procedere all'acquisto di elettrodomestici e mobili rivolti a facilitare la sua autosufficienza. (v. risposta Agenzia delle Entrate n. 422 del 24 ottobre 2019). Pertanto, se per quanto riguarda i sussidi tecnici ed informatici come quelli preposti alla riabilitazione, alla comunicazione interpersonale, all'elaborazione scritta o grafica, al controllo dell'ambiente e all'accesso alla informazione e alla cultura l'agevolazione risulta abbastanza diretta, per quanto riguarda gli elettrodomestici sopra citati la sussistenza del beneficio non è così immediata: per accedervi è sempre necessario che nei certificati prodotti dal contribuente sia specificato che tali sussidi "facilitano l'autosufficienza, l'integrazione e la comunicazione interpersonale".
Per ulteriori aggiornamenti è possibile contattare l'Ufficio Agenzia IURA: tel: 06 69988356; email: segreteria@agenziaiura.it