Logo dell'UIC Logo TUV

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere Braille

torna alla visualizzazione del numero 8 del Corriere Braille

Numero 8 del 2021

Titolo: Agenzia Iura

Autore: a cura di Roberta Natale


Articolo:
Superbonus 110%: chiarimenti
Sono pervenute all'Agenzia Iura diverse richieste di delucidazioni circa il Superbonus 110% introdotto dal cosiddetto Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77). Anzitutto, il Superbonus riconosce al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (fino al 31 dicembre 2022) per le spese sostenute in caso di lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo. Rientrano nella suddetta agevolazione i lavori di rimozione delle barriere architettoniche (interventi previsti nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità, in base a quanto previsto nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e-o effettuati in favore di persone di età superiore a 65. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il riconoscimento del Superbonus richiede il rispetto di alcuni adempimenti e criteri ed è consentito a prescindere dalla situazione economica dei singoli.
Requisiti. Sono ammessi alla misura: gli edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché gli spogliatoi di società sportive; i soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche; gli interventi ritenuti prioritari (trainanti) e secondari (trainati), quest'ultimi solo se realizzati congiuntamente con i primi.
Interventi. Occorre specificare quali siano gli interventi trainanti (che possono accedere direttamente al Superbonus) e quelli trainati, i quali possono beneficiare al Superbonus soltanto se effettuati congiuntamente ad un intervento trainante.
Interventi trainanti: interventi di isolamento termico; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi di adeguamento sismico.
Interventi aggiuntivi o trainati. Rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti congiuntamente insieme ad almeno uno degli interventi trainanti sopra elencati: interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. È necessario che gli interventi, trainanti e trainati, assicurino nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio (o il conseguimento della classe energetica più alta).
Oltre a quanto descritto, il beneficiario ha la possibilità di: accedere direttamente alla detrazione, pagando quindi l'intero importo dei lavori e ricevendo il 110% degli importi ammessi dilazionato in 5 anni; ricevere direttamente dal soggetto che realizza gli interventi uno sconto in fattura pari al 110% dell'importo dei lavori sostenuti; cedere il credito ad un soggetto terzo, compreso un istituto finanziario o assicurativo, pagando un importo ridotto dei lavori, di una quantità pari all'attualizzazione all'anno zero della quota ceduta. Con particolare riferimento agli interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, il riconoscimento del Superbonus non si applica «automaticamente» nel singolo condominio ma sussistono dei principi generali del nostro ordinamento che vanno rispettati. Pertanto, l'interessato potrà, tramite il proprio amministratore di condominio, proporre la realizzazione dell'opera all'interno di una assemblea condominiale che abbia come oggetto questa tipologia di lavori. Laddove non riesca ad ottenere il necessario quorum richiesto, l'interessato potrà ugualmente effettuare l'intervento a proprie spese. Per quanto di interesse, si rileva che la circolare n. 24-e dell'8 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce dettagliatamente i requisiti necessari per fruire della suddetta agevolazione.
Per presentare quesiti e-o delucidazioni, si lasciano i riferimenti dell'Agenzia Iura: tel. 06 69 98 83 56; email: segreteria@agenziaiura.it.



Torna alla pagina iniziale della consultazione delle riviste

Oppure effettua una ricerca per:


Scelta Rapida