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Corriere dei Ciechi

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Numero 11 del 2020

Titolo: RUBRICHE- Agenzia IURA

Autore: a cura di Roberta Natale


Articolo:
Veicoli destinati ai disabili: come si applica l'imposta provinciale di trascrizione (IPT)
Pervengono all’Agenzia IURA molti quesiti che chiedono informazioni e delucidazioni circa il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l'acquisto di veicoli destinati alla mobilità da parte delle persone disabili visivi. È necessaria, pertanto, un po’ di chiarezza.
La normativa nazionale prevede per l'acquisto di veicoli destinati alla mobilità delle persone con handicap o invalidi l'esenzione totale dal pagamento dell'IPT, quale tributo con gettito destinato alla Provincia per le iscrizioni e trascrizioni al pubblico registro automobilistico.
Tale beneficio si applica per l’iscrizione dei veicoli di prima immatricolazione o per la trascrizione del passaggio di proprietà dei veicoli usati.
L'acquisto deve avere ad oggetto veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido), fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido), di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico. Inoltre, per gli autoveicoli ad uso speciale con accesso per sedia a rotelle, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli per trasporti specifici.
L'agevolazione si applica per un solo veicolo e deve essere intestato direttamente al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico.
Per poter beneficiare dell'esenzione IPT non è sufficiente che la persona con handicap rientri nella previsione dell’art. 3, L. n. 104/1992, vale a dire, persona con handicap grave, ma rilevano anche le patologie. Infatti, non tutte le patologie della più ampia categoria generale di handicap grave danno diritto a questa specifica esenzione.
Al riguardo, le patologie di handicap che ne hanno diritto sono:
disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione (art. 8, L. n. 449/97);
disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. n. 388/00);
disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. n. 388/00).
A differenza di quanto previsto per le altre agevolazioni fiscali (Iva al 4%, Irpef, tassa automobilistica), la normativa nazionale prevede l'esclusione di questa agevolazione per i disabili affetti dalla patologia che comporta cecità o sordità.
Ciononostante, molte Province, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, hanno riconosciuto tale beneficio anche a favore di tali categorie seppur escluse a livello nazionale.
Per quanto concerne la documentazione da presentare, è sufficiente copia del certificato rilasciato da Commissioni mediche pubbliche che abbiano accertato lo stato di handicap o di invalidità e la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa oltre alla copia del documento di identità.
In conclusione, è necessario far riferimento alla normativa della Provincia di settore per verificare la sussistenza o meno dell'agevolazione in commento.
Si informa che il nuovo indirizzo di posta elettronica per contattare l'Agenzia Iura è il seguente: segreteria@agenziaiura.it



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