Logo dell'UIC Logo TUV

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

torna alla visualizzazione del numero 10 del Corriere dei Ciechi

Numero 10 del 2020

Titolo: RUBRICHE- Agenzia IURA

Autore: a cura di Roberta Natale


Articolo:
Legge n. 104/1992:
Diritto di precedenza ed il consequenziale trasferimento interprovinciale presso la sede ove risiede il disabile

La tematica giuridica che verrà portata alla Vostra Attenzione da parte dell’Ufficio Agenzia IURA per questo mese tratta di due sentenze pronunciate dal Tribunale di Palermo (n. 2814/2019 del 10 luglio 2019) e di Trapani ( n. 151/2020 del 26/02/2020) che hanno dichiarato la nullità parziale della norma pattizia relativamente alla parte in cui, negli artt. 13 e 14 del CCNI concernete la mobilità del personale della scuola, il diritto di precedenza di cui all’art. 33, legge n. 104/92 in combinato disposto con l’art. 601 del D.lgs n. 297/94 (Testo unico della scuola) viene escluso con riferimento alla mobilità interprovinciale.
Com’è noto, il comma 5, dell’art. 33 della legge n. 104/92 così recita: “Il lavoratore di cui al comma 3 [persona con handicap in situazione di gravità] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
La giurisprudenza dei giudici si è interrogata e si interroga sulla compatibilità delle clausole contrattuali con le disposizioni di cui alla summenzionata normativa.
Il Testo Unico della Scuola prevede esplicitamente all’art. 601 l’applicazione al personale scolastico degli articoli 21 e 33 della citata legge, con espressa precisazione che ciò comporta “la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione non di ruolo e in sede di mobilità”.
Nei casi in esame, i giudici di merito hanno accolto le domande avanzate da docenti, che illegittimamente non trovavano riconosciuto il diritto di precedenza, giovandosi preliminarmente dell’interpretazione dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale, con i quali è stato chiarito che la legge n. 104 del 1992 “ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali alle persone con disabilità”. Per cui le disposizioni analizzate nel contratto collettivo integrativo sono chiaramente sfavorevoli per il lavoratore nella parte in cui esclude dai trasferimenti interprovinciali il diritto di precedenza per i figli referenti unici di persona con disabilità grave.
Peraltro, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nota come Carta di Nizza, proclamata solennemente una prima volta il 7 dicembre 2000 e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, riconosce il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra l’altro, l’autonomia e l’inserimento sociale. Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010-2020, inoltre, vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l’assistenza informale. Da tali rilievi proposti, è, pertanto, “evidente come sia assolutamente conforme a questo quadro normativo l’esclusione di limiti all’esercizio del diritto all’assistenza all’interno della famiglia per le persone affette da disabilità grave, quindi anche un approccio sistematico induce a ritenere che il diritto enunciato dall’art. 601 del D.lgs. 297/94 debba essere riconosciuto senza riserve anche nei trasferimenti interprovinciali”.
In conclusione, i giudici di merito hanno imposto all'Amministrazione l'immediata rettifica dei provvedimenti di movimenti disponendo per effetto il diritto dei ricorrenti a scegliere la sede con riferimento alla mobilità interprovinciale che assiste il genitore disabile ai sensi e per gli effetti della normativa analizzata.
In conclusione, va tuttavia evidenziato che la sentenza fa stato tra le parti e le questioni giuridiche sottese possono soggiacere ad interpretazioni di diritto giurisprudenziale diversificate in relazione alla vexata quaestio.



Torna alla pagina iniziale della consultazione delle riviste

Oppure effettua una ricerca per:


Scelta Rapida