Numero 30 del 2020
Titolo: Nota integrativa al bilancio consuntivo annuale dell'Irifor per l'esercizio 2019 - prima parte
Autore: Redazionale
Articolo:
Introduzione
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31-12-2019 e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e di Rendiconto Finanziario, un unico documento inscindibile.
In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D. Lgs. del 18-08-2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2425-ter, 2427, nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 c.c. Il Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare lo schema di Stato Patrimoniale rispecchia quello previsto dall'art. 2424 c. c., il Conto Economico è stato redatto secondo uno schema che meglio si adatta alla natura dell'Istituto, il Rendiconto finanziario la disposizione dell'art. 2425-ter, e la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 c.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Inoltre, il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 rispetta i principi generali previsti dall'art. 13 e dal Capo III, artt. 87 e ss. del Decreto Legislativo n. 117 del 3-7-2017 «Codice del Terzo settore» e ss. mm. ii., tenuto conto che l'Irifor, quale Onlus, in applicazione delle proprie norme statutarie, svolge in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza altre attività di tipo commerciale o ad esse equiparate. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.
L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ha visto l'introduzione della nuova contabilità economico-patrimoniale in partita doppia, ormai entrata pienamente a regime; tale impostazione ha comportato la necessità di operare anche ulteriori ed opportune riclassificazioni delle singole voci di bilancio per renderle il più aderente possibili al nuovo piano dei conti. Il risultato complessivo dell'esercizio, ha fatto registrare un utile economico di euro 291.106, in aumento rispetto all'esercizio precedente (euro 220.108).
L'Istituto come per gli esercizi precedenti ha potuto contare, per il 2019, principalmente del contributo statale di cui alla legge 379-93, modificata, in seguito, dalla legge n. 244 del 24-12-2007.
Si sottolinea, inoltre, che l'art. 1 comma 418 della legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità anno 2016) ha stabilito, a decorrere dall'anno 2016, con la modifica al comma 466 dell'art. 2 della legge n. 244 del 24-12-2007, di destinare il citato contributo statale nella seguente misura:
1) L'85% del contributo statale ai due enti di formazione (Irifor e Ierfop);
2) Il 15% del contributo statale all'Ente Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti - Onlus per le esigenze del Centro Autonomie e Mobilità e all'annessa Scuola Cani Guida per ciechi e al Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille di Catania.
Prevede, infine, che la ripartizione del contributo tra Irifor e Ierfop deve essere disposta direttamente dal Ministero dell'Interno, con proprio provvedimento, su proposta dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Successivamente, con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 (n. 232 dell'11-12-2016) ha stabilito di trasferire tutte le funzioni inerenti l'erogazione del contributo di cui alla legge n. 379-93 dal Ministero dell'Interno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale - Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese.
Relazione
Valuta contabile ed arrotondamenti
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106-E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.
Principi di redazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D. Lgs 18-8-2015 n. 139 in attuazione della direttiva 2013-34-Ue relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività istituzionale (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente, si dà atto che determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività. I ricavi-proventi sono stati considerati dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se dello stesso.
Continuità attività
Data la situazione esposta nel Bilancio, non vi sono incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità di sostentamento economico-finanziario dell'Istituto in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità dell'attività non è messa a rischio.
Cambiamenti di principi contabili
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, c. c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del risultato d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'Istituto opera.
In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.
Criteri di valutazione applicati
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico presenti a bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di spesa, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, c.c.). Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo. In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature quando sono di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.
Immobilizzazioni finanziarie
Alla fine dell'esercizio 2019 non sono iscritti in bilancio importi relativi a tali valori patrimoniali.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro effettivo bilancio e sono suddivisi in crediti verso clienti, tributari e verso altri.
Disponibilità liquide
Vengono iscritte in bilancio tutte le voci relative a banche e Poste Italiane) cui l'Istituto ha acceso un conto; inoltre viene evidenziata in apposita contante giacente presso la cassa della Sede Nazionale.
Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macro classe D «Ratei e risconti attivi» sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati fatti per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza mentre non sono stati costituiti fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 c. c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare di beni-servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macro classe E «Ratei e risconti passivi», sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
(Continua sul prossimo numero)