Numero 23 del 2020
Titolo: Agenzia Iura
Autore: a cura di Roberta Natale
Articolo:
Disabilità: Agevolazione imposta di successione, donazione e trust
L'argomento che verrà trattato dall'Agenzia Iura riguarda il parere richiesto da un geometra per conto di due persone disabili visive in merito alle agevolazioni fiscali in materia successoria. Com'è noto, le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono obbligatoriamente versare l'imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell'imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede (o il donante e il donatario). La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando il beneficiario sia una persona con disabilità grave ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 della legge n. 104-1992. In questi casi, infatti, è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro (articolo 2, comma 49-bis, DL n. 262-2006). Si ricorda, altresì, che è necessario che la certificazione rilasciata evidenzi in modo esplicito la sussistenza della disabilità grave ai sensi della normativa summenzionata e tale condizione deve essere esistente nel momento in cui si chiede di fruire dell'agevolazione. Quando nel patrimonio ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione si applica l'imposta ipotecaria del 2% e l'imposta catastale dell'1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro. Tuttavia, se l'immobile caduto in successione è una casa di abitazione non di lusso e se almeno uno degli eredi possiede i requisiti per fruire del regime di favore «prima casa», le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna. L'immobile deve essere situato nel Comune di residenza dell'erede o donatario, oppure in quello in cui egli svolge la propria attività di lavoro. Può trovarsi anche in un altro Comune, purché egli si impegni a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni. Sono inoltre previsti altri due requisiti. Anzitutto, l'erede o donatario non deve essere proprietario (neppure in comunione con il coniuge) né usufruttuario di un'altra abitazione situata nello stesso Comune di quella ereditata. Inoltre non deve essere proprietario né usufruttuario di un'altra abitazione, ovunque essa si trovi, che sia già stata acquistata usufruendo delle agevolazioni per la prima casa.
Con la legge n. 112-2016 c. d. «Dopo di Noi», il legislatore ha riconosciuto un importante ruolo a taluni strumenti di destinazione e separazione patrimoniale, ritenendoli meritevoli sul piano sociale in quanto finalizzati a realizzare valori primari, quali quelli della assistenza e della protezione di persone con disabilità gravi. L'art. 6 della summenzionata legge interviene con specifiche misure fiscali relative alle imposte di donazione e successione, di registro, ipotecaria e catastale, applicabili a trust, vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c. c. e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario istituiti, per atto pubblico, in favore di persone con disabilità grave (ex art. 3, comma 3, legge 104-1992). Il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione, tra le principali condizioni richieste per l'esenzione, devono perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. Tale scopo deve essere espressamente indicato nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione. Si ricorda che comunque tali esenzioni e agevolazioni sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche ulteriori condizioni. Infine, gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal Dpr. n. 642-1972. Inoltre, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'art. 9, co. 1, del Dlgs. n. 23-2011.
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