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Corriere dei Ciechi

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Numero 1 del 2020

Titolo: RUBRICHE- Agenzia IURA

Autore: a cura di Roberta Natale


Articolo:
L'Agenzia IURA
L'Agenzia per i Diritti delle Persone con Disabilità si è costituita ufficialmente lo scorso mese di dicembre, ma era già operativa da tempo.
Come comunicato ai nostri lettori, l'Agenzia IURA nasce con lo scopo principale di tutelare, non solo la categoria dei disabili visivi, ma più in generale coloro che a causa della loro disabilità possono subire delle discriminazioni in ambito civile, penale ed amministrativo.
Uno dei recenti casi di cui l'Agenzia si è occupata, a seguito di segnalazione di un nostro socio e del Consiglio regionale UICI della Campania, tratta dell'illegittimità di un bando di concorso pubblico del Comune di Calitri in Provincia di Avellino per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, riservato alle categorie protette ex L. n. 68/99 dal quale venivano escluse le persone prive della vista.
Le motivazioni all'uopo sostenute dall'Amministrazione locale e rese note, successivamente, in un parere pubblicato sul sito del Comune ribadivano come la vista fosse "un requisito indispensabile allo svolgimento del servizio, soprattutto in considerazione del fatto che il medesimo prevede un diretto rapporto con il pubblico".
Di talché, l'Agenzia ha provveduto a confutare le argomentazioni sostenute dalla stessa in quanto prive di fondamento, lesive della par condicio dei candidati e soprattutto di natura sostanzialmente discriminatoria. Altresì, è stato invocato, a sostegno del favor admissionis e della parità di trattamento, la non correlazione dell'uso essenziale della vista con le attività di front office svolte dal futuro operatore.
È utile informare come i bandi dei concorsi pubblici, indetti per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, vanno tempestivamente impugnati, se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati, qualora impongano determinati requisiti di partecipazione anziché altri (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 946/2015).
L'esclusione di una persona al solo titolo della minorazione visiva concreta, pertanto, in una discriminazione diretta passibile della tutela giurisdizionale prevista ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 1 marzo 2006, n. 67.
Parimenti, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009, che richiama più volte il concetto di non discriminazione, nell'articolo 27 sancisce il divieto di "discriminare sulla base della disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di selezione, assunzione e impiego, mantenimento dell'impiego, avanzamento di carriera e le condizioni lavorative sicure e salubri".
In conclusione, la clausola inserita dal Comune suindicato viola da un lato, il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della nostra Carta costituzionale e, dall'altro, la dignità della persona, che viene lesa a causa della sua cecità, a parità degli altri candidati nell'accesso ai pubblici uffici.
Invero, le attività di front office e di back office previste dalla figura professionale messa a bando di concorso, possono essere largamente svolte dalle persone disabili visive che, opportunamente coadiuvati da idonei ausili tiflotecnici ed informatici, sono in grado di esercitare e soddisfare la qualità dei servizi offerti all'utenza.
A seguito della ricostruzione giuridica descritta, il Comune di Calitri ha provveduto immediatamente a rettificare il citato avviso pubblico includendo alla partecipazione anche la nostra categoria e ha provveduto a riaprire i termini per la presentazione delle domande.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito dell'Agenzia al seguente link: https://www.agenziaiura.it/ e al contatto di telefono: 06 69 98 83 56.



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