Numero 12 del 2019
Titolo: RUBRICHE- A lume di legge
Autore: a cura di Franco Lepore
Articolo:
L'Eliminazione delle barriere architettoniche in condominio
Ancora oggi capita che i progetti delle strutture pubbliche o private vengano redatti senza il rigoroso rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. In particolare, con riferimento ai disabili visivi, spesso non viene prevista la presenza di accorgimenti che permettano alle persone non vedenti e ipovedenti di orientarsi in autonomia e sicurezza, e che permettano il riconoscimento delle fonti di pericolo.
Il concetto di barriera architettonica viene associato quasi sempre alla disabilità motoria. In realtà il Decreto Ministeriale n. 236/1989 ha chiaramente specificato che per barriera architettonica si intende anche la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. In questo caso si parla anche di barriere senso-percettive.
Come noto, nonostante queste prescrizioni, gran parte degli edifici pubblici e privati risultano ancora sprovvisti dei percorsi e dei segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio necessari per l'orientamento e la sicurezza dei disabili visivi.
La legge di riferimento per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati è la n. 13/1989, la quale stabilisce che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche devono prevedere, tra l'altro, la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici stessi. In particolare, per la mobilità dei disabili visivi possono essere richiesti diversi accorgimenti che permettono di orientarsi agevolmente e di muoversi in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia. Si pensi ad esempio ai sistemi di chiamata, ai segnali sonori, ai percorsi tattili, alle mappe in rilievo, ecc…
Nel caso di lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio occorre sempre chiedere il preventivo parere dell'assemblea condominiale. Sul punto la legge n. 220/2012 (Modifiche alla disciplina del condominio degli edifici), stabilisce che il quorum da raggiungere durante l'assemblea per deliberare la decisione di intervento deve essere almeno dei 2/3 del valore millesimale dell'intero edificio in prima convocazione o almeno del 50% in seconda convocazione. Nel caso in cui l'assemblea deliberi l'esecuzione dei lavori le spese relative a questi ultimi verranno suddivise tra i condomini in base ai millesimi di proprietà.
Occorre considerare che in un condominio gli eventuali lavori di rimozione delle barriere architettoniche sono rivolte ad uso (quasi) esclusivo della persona con disabilità. Pertanto frequentemente sorgono discussioni in ordine alla ripartizione delle spese relative all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso di opere di edilizia da apportare per l'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio, dovendo quindi modificare parti comuni dell'immobile abitativo, le spese possono essere deliberate dall'assemblea condominiale. Il condomino disabile che ne ha necessità deve presentare un'apposita richiesta all'assemblea. Nell'eventualità che nell'ambito della riunione condominiale non si raggiunga il numero di adesioni sufficiente o l'assemblea dei condomini non si pronunci entro 3 mesi dalla presentazione dell'istanza, la persona con disabilità può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento strutturale, con spese però a proprio carico. In ogni caso, si deve avere l'accortezza, pur in presenza di necessità importanti come la salvaguardia dell'abbattimento delle barriere architettoniche, di non alterare il decoro dell'edificio, di non pregiudicare la sicurezza e la stabilità dell'immobile e di non rendere alcune parti dello stabile inservibili al godimento o all'uso anche di un solo condomino. In definitiva, i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche in un condominio possono essere eseguiti solo ed esclusivamente se tali opere non danneggino, neppure in piccola parte, i diritti anche di un solo individuo.
In caso di lavori pagati personalmente, la persona con disabilità, può ottenere la concessione di contributi a fondo perduto per interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche. A tal fine la legge n. 13/1989 ha istituito il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche. La domanda per ottenere tali contributi va presentata dalla persona con disabilità, o da chi ne esercita la potestà o la tutela, al Sindaco del Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno. Gli interventi da effettuare sull'immobile in cui il disabile risiede non devono essere ancora stati eseguiti né essere in corso di realizzazione. Una volta presentata la domanda sarà possibile dare il via agli interventi da eseguire, senza tener conto dell'iter burocratico della richiesta. I singoli Comuni, dopo aver effettuato i dovuti controlli per verificare l'effettiva ammissibilità della domanda, provvederanno a stilare una graduatoria sulla base delle richieste pervenute. Una volta ottenuti i fondi, i Comuni procederanno all'assegnazione dei contributi ai richiedenti. La precedenza di erogazione spetta a quei soggetti che presentano invalidità totale con gravi difficoltà di deambulazione ed avviene in base all'ordine cronologico di presentazione di ciascuna domanda. Il calcolo del contributo si basa sulla spesa complessivamente sostenuta e verrà erogato solo al termine dei lavori effettuati.
Qualora i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche debbano essere eseguiti da un soggetto senza disabilità la questione si complica. Difatti l'assemblea condominiale potrebbe non autorizzare la spesa, in quanto non pertinente con la condizione di disabilità di un condomino. Inoltre, anche se un condomino non disabile volesse comunque eseguire delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, non potrebbe accedere ai contributi previsti dal fondo speciale poiché tali contributi possono essere richiesti solo dalle persone con disabilità residenti nel condominio. Il soggetto non disabile potrebbe comunque richiedere quanto meno l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% a condizione che dimostri che le opere siano volte all'eliminazione delle barriere architettoniche.