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Corriere dei Ciechi

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Numero 10 del 2019

Titolo: RUBRICHE- A Lume di legge

Autore: a cura di Roberta Natale


Articolo:
Reato di maltrattamento animali: mancanza di cure veterinarie
Nel nostro Paese esistono tre tipi di leggi che tutelano gli animali: statali ("Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" del 1991 e la legge n. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali" che ha modificato diversi articoli del codice penale); regionali e comunali. Sussistono, invero, appositi regolamenti ed ordinanze per la tutela e il benessere degli animali, inclusa la prevenzione del randagismo.
Per quanto concerne la nostra categoria, appare utile rammentare la legge n. 37/1974 che garantisce l'ingresso gratuito al cane guida che accompagna un disabile visivo anche nei luoghi in cui i cani domestici non sono generalmente ammessi (taxi, mezzi pubblici, attività commerciali, alberghi, istituti scolastici ecc.). Il cane guida, inoltre, come previsto dall'ordinanza del 23 marzo 2009 è esonerato dall'indossare la museruola e non deve essere disturbato o allontanato poiché considerato "ausilio" per le persone disabili visive.
Il nostro codice penale disciplina il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 544 ter che così recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000,00 a 30.000,00 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale”. La norma prevede, dunque, tre distinte ipotesi di reato, una quarta che ricalca quanto predisposto dall'art. 586 c.p. “Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto” e si rammenta, altresì, l'art. 727 c.p. “Abbandono di animali” quale ipotesi contravvenzionale. Orbene, la prima condotta consiste nel causare una lesione all'animale cagionato per ragioni di crudeltà o senza necessità. La seconda prende in considerazione l'eventualità che l'animale venga sottoposto a sevizie ovvero a fatiche e lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Infine, la terza fattispecie sanziona condotte di sottoposizione dell'animale a trattamenti “dopanti”, spesso diffusi nel mondo delle competizioni sportive. L'ultimo comma prevede, infine, un aumento di pena qualora dalle condotte di cui ai commi precedenti sia derivata la morte di un animale.
Nel corso storico, in diverse decisioni, la Corte di Cassazione ha stabilito come gli animali siano esseri capaci di provare dolore e quindi devono essere tutelati dalla legge. Muovendosi nella direzione della tutela dei sentimenti dell'uomo verso gli animali in qualità di esseri viventi e non più della semplice proprietà privata, la giurisprudenza ha così statuito come il maltrattamento sussiste quando si crea una sofferenza nell'animale, a prescindere dalla presenza di lesioni visibili o da violenze fisiche particolarmente crudeli. I cani soffrono se non vengono curati, se non si dà loro da mangiare, se vengono abbandonati, se vengono tenuti in spazi angusti o in ambienti poco igienici.
Si configura il reato di maltrattamento di animali quando un cane viene aggredito con un calcio o con un corpo contundente (come pietre, bottiglie ecc.) o in ipotesi in cui viene lasciato chiuso in auto al sole per un lasso di tempo apprezzabile dando segni visibili di disagio mentre il proprietario è al centro commerciale (v. sentenze Cass. n. 20468/2007 e n. 175/2008).
Sono considerati, altresì, maltrattamenti anche gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi vietati per legge come:
la recisione delle corte vocali, il taglio delle orecchie, il taglio della coda.
Non è considerato reato penale la sterilizzazione.
Quanto alle lesioni, è pacifico in giurisprudenza che la norma non richieda che vengano provocate lesioni fisiche, ma che le lesioni siano integrate dalle "sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico, comunque capaci di produrre nocumento agli animali, in quanto esseri senzienti" (in tal senso, si veda Cass. sentenza del 27 giugno 2013).
Il reato di maltrattamento di animali è perseguibile d'ufficio.
Una volta che l'autorità giudiziaria è venuta conoscenza del fatto riconducibile in astratto a questo tipo di delitto, ha il dovere di procedere autonomamente con le indagini, anche in assenza di altro impulso da parte di soggetti terzi eventualmente offesi.
La segnalazione può giungere da un veterinario o da una associazione animalista e non. Tuttavia, il privato può sempre denunciare episodi di maltrattamento di cui sia a conoscenza o effettuare una segnalazione alle autorità. Tale segnalazione può essere sporta tanto alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Procura della Repubblica oppure alle Associazioni animaliste che, a loro volta, provvederanno ad allertare le Forze dell'Ordine.
Anche la condotta omissiva ha rilevanza penale per la configurazione del reato descritto e, recentemente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22579 del 2019, ha condannato il proprietario di un cane siccome non aveva adottato provvedimenti necessari ad assicurare il benessere e la salute dell'animale, mettendone in pericolo la sua sopravvivenza.
Invero, la Corte di Appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale, riduceva la pena irrogata all'imputato a 10.000,00 Euro di multa poiché non si era adoperato per assicurare il benessere e la salute di una meticcia di cui era proprietario. Il cane veniva, infatti, trovato dagli operatori del canile vagante ed in pessime condizioni di salute così come accertate da un medico del servizio veterinario della AUSL locale, che riscontrava diversi e grossi tumori mammari ulcerati, dermatite, calli da decubito e artrosi agli arti posteriori e anteriori.
Nel corso del processo è stato dimostrato come l'imputato, a causa della sua condotta omissiva e incurante, aveva cagionato all'animale notevoli sofferenze, tanto da rendersi necessario un intervento chirurgico d'urgenza.
Del resto, i giudici hanno evidenziato come anche il protrarsi di una malattia già preesistente senza adeguate cure per limitarla o debellarla configuri le lesioni rilevanti ex art. 544 ter c.p. giacché la nozione di malattia comprende tutte le alterazioni da cui derivi "una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione significativa delle funzioni dell'organismo". (v. sentenza Cass. n. 22156/2016).
La Corte di Cassazione non ha potuto far altro che confermare definitivamente la condanna per maltrattamento di animali nei confronti del proprietario enunciando così il seguente principio di diritto: "Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all'art. 582, cod. pen., l'omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione dell'integrità dell'animale".



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