Numero 13 del 2019
Titolo: Firma digitale e posta certificata, chiarimenti.
Autore: Giovanni Clerici.
Articolo:
Firma digitale e posta certificata, chiarimenti.
Di Giovanni Clerici.
La posta elettronica certificata, alla luce delle leggi vigenti, corrisponde a tutti gli effetti a una vera e propria raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Pec, però, rispetto alla raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno ha un valore maggiore, quello di attribuire al mittente una identità provata e appunto, certificata.
Se dunque scrivo un testo nella PEC, oppure allego un documento in essa, non è necessario che apponga una firma per dare valore giuridico al testo o all'allegato, questo perché l'identità del mittente è già certificata e contenuta nella PEC.
Diverso è per la raccomandata tradizionale, nella quale posso inserire documenti che se privi di firma possono facilmente non essere attribuiti al suo mittente.
La Firma digitale e la posta elettronica certificata sono due strumenti diversi, ognuno dei quali ha un suo specifico valore giuridico.
La firma digitale attribuisce la paternità legale di un documento a chi lo ha sottoscritto digitalmente, proprio come se lo avesse firmato di pugno.
La PEC, attribuisce oltre alla certezza della data di invio, con la rispettiva ricevuta di consegna, la paternità del suo mittente e contestualmente di tutti i suoi contenuti.
Questo argomento è molto complesso, quindi, non è facile restringere tutte le possibili situazioni che si possono presentare. Sappiate, per esempio, che non è da ritenersi infondata l'invalidità di un documento non firmato contenuto in un messaggio inviato con un indirizzo di posta certificata (PEC).
Per comprendere dunque come si potrebbe utilizzare una PEC e una firma digitale si può ipotizzare quanto segue:
Luca e Paolo sono seduti allo stesso tavolo e ognuno con la propria firma digitale firma e controfirma un contratto.
Luca e Paolo, ognuno a casa propria, invia il documento da firmare all'altro tramite posta elettronica tradizionale, i documenti vengono firmati e ognuno di loro è in possesso del file firmato digitalmente.
Luca e Paolo, si scambiano tramite PEC il documento, dichiarando nella stessa la volontà di accettazione.
Luca chiede alla società di energia elettrica con la quale ha un contratto in essere la cessazione della sua fornitura, richiesta tramite PEC non è necessaria la firma.
Come si comprende facilmente, gli utilizzi di una o dell'altra possono essere molteplici, due strumenti come detto molto diversi tra loro, entrambi però molto potenti dal punto di vista giuridico.
Infatti, questi mezzi informatici consentono di rendere inconfutabile le generalità di chi ha inviato una email, proprio perché tale invio è certificato da un ente preposto, così come è inconfutabile la firma apposta digitalmente su un documento digitale con il dispositivo di firma digitale, proprio perché è certificato da un gestore di questo servizio che, con i mezzi digitali utilizzati e tramite il proprio sito, in abbinamento a quello del registro dei certificatori, rende questa firma certa come se avessimo firmato un documento davanti ad un notaio.
Per ulteriori spiegazioni, scrivere a: Giovanni Clerici