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Numero 11 del 2019

Titolo: Il trattato di Marrakech nell’ordinamento italiano e comunitario.

Autore: Marco Pronello.


Articolo:
Il trattato di Marrakech nell’ordinamento italiano e comunitario.

Di Marco Pronello.

È appena stata licenziata dal parlamento italiano la legge 3 maggio 2019 n. 37, il cui art. 15 reca modifiche all’art. 71-bis della legge 633/1941 sul diritto d’autore, recependo la direttiva 2017/1564/UE relativa a taluni utilizzi consentiti di materiale protetto da copyright e diritti annessi a beneficio delle persone con disabilità visive o con difficoltà nella lettura di testi a stampa, in attuazione del trattato di Marrakech, sottoscritto su impulso dell’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) il 28 giugno2013, che introduce forti deroghe al diritto d’autore in favore di chi è impossibilitato alla lettura a stampa, in nome delle pari opportunità di accesso al sapere.

Il primo comma dell’art. 71-bis, tuttora in vigore, prevedeva già la possibilità per i portatori di particolari handicap non meglio specificati di riprodurre per uso personale opere e materiali protetti o comunicarli al pubblico, purché queste azioni siano direttamente collegate all’handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall’handicap.

Ora, con il recepimento delle norme comunitarie ed internazionali, è finalmente chiarito l’impianto normativo in tema di copyright e diritto alla lettura che prima constava solo di questo comma fumoso e mal concepito, che lasciava più dubbi e vuoti normativi di quante questioni dirimesse. In particolare, non è chiaro cosa voglia dire “…si limitino a quanto richiesto dall’handicap”: questa locuzione avrebbe potuto lasciare spazio a pericolose interpretazioni limitative sui contenuti usufruibili dai portatori di disabilità, interpretazioni peraltro certamente anticostituzionali, per non dire lesive delle libertà di opinione e di accesso all’informazione sanciti dalle dichiarazioni sui diritti umani delle Nazioni Unite. Inoltre si dà mandato, con il comma 2 ormai desueto, ad una norma secondaria per l’individuazione delle categorie di portatori di handicap beneficiari, dei criteri di individuazione dei singoli beneficiari e delle modalità di fruizione dell’eccezione.

Questa eccezione acquista una grandissima valenza normativa, assurgendo a principio di diritto sancito dall’art. 3 comma 1 della direttiva e dall’art. 71-bis comma 2-bis della legge e si applica qualora non in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera come definita dall’art. 2 comma 2 della direttiva e dall’art. 71-bis comma 2-bis della legge, cioè se l’opera non è già in commercio in formato accessibile (art. 71-bis comma 2-septies della legge), ferma restando la clausola della norma interna che permette eventualmente di migliorare l'accessibilità, e qualora non si arrechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi (art. 3 comma 3 della direttiva e art. 71 comma 2-octies della legge).

Al di fuori di questi casi, nessuna autorizzazione va richiesta per la creazione di una copia accessibile di un contenuto da parte di una persona con una disabilità visiva, percettiva, di lettura o fisica che le impedisce di leggere utilmente lo stampato, o da parte di una persona che agisce per suo conto, se il beneficiario ne ha legalmente accesso per suo uso esclusivo. Lo stesso dicasi, previo l’eventuale indennizzo ex art. 3 comma 6 della direttiva, non previsto dalla legge interna, per la realizzazione di una copia in formato accessibile di un'opera da parte di un ente pubblico o un’organizzazione senza scopo di lucro che abbia come attività primaria o tra le sue attività quella di fornire istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni e che abbia legalmente accesso all’opera.

La deroga vale anche per la comunicazione, la resa disponibile, la distribuzione anche in prestito dell’opera in formato accessibile, senza scopo di lucro, unicamente a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata, situati anche in un altro stato membro, ai sensi dell’art. 4 della direttiva e dell’art. 71-bis commi 2-octies e 2-decies della legge, per un uso esclusivo da parte di un beneficiario (art. 3 comma 1 e art. 5 comma 1 lett. a) della direttiva e anche art. 71 commi 2-quater e 2-quinquies della legge. Vedasi anche art. 5 comma 2 e artt. 6 e 7 della direttiva e art. 71-bis commi da 2-decies a 2-terdecies della legge per lo scambio di informazioni tra entità autorizzate e beneficiari e per il trattamento dei dati personali).

Nessun contratto può prevalere su questa eccezione (art. 3 comma 5 della direttiva e vedasi il già citato comma 2-septies della legge), fermo restando che ogni copia in formato accessibile deve rispettare l'integrità dell'opera, tenendo conto delle modifiche necessarie per renderla nel formato alternativo (art. 3 comma 2 della direttiva e il già citato comma 2-septies della legge) e vanno prese tutte le precauzioni per impedirne la divulgazione o la resa disponibile non autorizzate (art. 5 comma 1 lett. b della direttiva e art. 71-bis comma 2-undecies lett. a) e b) della legge).

A completamento delle norme che recepiscono il trattato di Marrakech, interviene il regolamento 2017/1563/UE che stabilisce norme uniformi per lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di opere tra l'Unione e i paesi terzi parti contraenti del trattato, secondo il principio di deroga di cui sopra (art. 1).

Le entità autorizzate di uno Stato membro possono distribuire, comunicare o rendere disponibile ai beneficiari o a un'entità autorizzata di un paese terzo una copia in formato accessibile di un'opera realizzata in conformità della normativa nazionale adottata a ratifica della direttiva 2017/1564 (art. 3) e, per converso, possono liberamente accedere e utilizzare una copia in formato accessibile di un'opera proveniente da un'entità autorizzata in un paese terzo (art. 4).

Infine, l'art. 5 richiama nel suo testo le norme della direttiva sugli obblighi delle entità autorizzate stabilite nell'UE nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti articoli, nell'adottare ogni misura atta a prevenire abusi nella distribuzione e nel trattare diligentemente le opere e le loro copie in formato accessibile, mettendo a disposizione del pubblico mediante internet, o degli interessati che ne facciano richiesta, comunicazioni sulle opere disponibili, nel pieno rispetto delle norme applicabili al trattamento dei dati personali dei beneficiari di cui all'art. 6.




Per ulteriori spiegazioni, scrivere a: Marco Pronello



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