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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 3 del 2019

Titolo: IPOVISIONE- Accertamento della cecità e della ipovisione

Autore: Emanuele Ceccarelli


Articolo:
Buone prassi UICI e INPS

In occasione del Convegno organizzato dal Coordinamento Generale Medico Legale INPS di Roma, in Fiuggi nei giorni 27 e 28 novembre 2018, dal titolo "L'accertamento medico-legale unico in invalidità civile nella Regione Lazio. Il ruolo dell'INPS tra diritti, equità e scienza", è stato ufficialmente presentato il documento "Ulteriori istruzioni operative per l'accertamento della cecità civile", elaborato, con un lavoro di squadra, dagli Uffici della Presidenza Nazionale dell'Unione insieme a quelli della Medicina Legale INPS.
A Mario Girardi, Componente della Direzione Nazionale e Responsabile del settore relativo all'Assistenza e alla Previdenza, è stato affidato direttamente dall'Istituto il compito di illustrare, dinanzi alla platea di medici legali INPS, quali siano gli aspetti di novità e maggior interesse che l'Unione e l'INPS hanno trasposto nel documento, nato, nelle comuni intese, per essere un utile riferimento logico-pratico di valutazione della cecità e dell'ipovisione, al fine di giungere ad un giudizio il più possibile veritiero ed attendibile.
Il documento INPS/UICI è integrativo delle "Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti" che dal 2012 detta i criteri di riferimento delle Commissioni INPS di tutta Italia nell'accertamento e nella verifica dell'invalidità civile, della cecità civile e della sordità, ed già stato inserito nelle procedure telematiche INPS per l'INVCIV (Invalidità Civile) e la Verifica, per una sua puntuale consultazione e presa visione.
L'esigenza dell'Unione è stata, dunque, quella di puntualizzare alcuni fondamentali aspetti metodologico-operativi per la valutazione della disabilità visiva ai sensi della legge 138/2001, al fine di risolvere la persistente eterogeneità di posizione, assunta dalle Commissioni per l'invalidità e cecità civile nei confronti delle persone cieche e ipovedenti, sia nell'approccio metodologico e dell'interpretazione dei dati clinici, sia nelle modalità di redazione dei verbali.
Alcuni passaggi delle "Ulteriori istruzioni operative per l'accertamento della cecità civile" insistono su aspetti essenziali nel percorso di riconoscimento e della verifica della cecità civile e dell'ipovisione. Nel documento, ad esempio, viene precisato che il verbale di accertamento medico-legale, pur privo di una specifica sezione per l'espressione delle motivazioni del giudizio, dovrà consentire di dedurre con sufficiente chiarezza il percorso logico-valutativo seguito dalla Commissione, specie allorché il giudizio conclusivo si discosti dalle risultanze tecnico-strumentali della documentazione prodotta dal cittadino. Viene riportato infatti che: "In via più generale e conclusiva si ribadisce che un corretto giudizio medico legale in materia di cecità, deve trovare il suo fondamento essenziale non tanto nell'esito di un singolo accertamento quanto piuttosto nella complessiva coerenza e compatibilità scientifica di tutti i rilievi clinici e strumentali".
Fermo restando che il compito delle Commissioni è quello di addivenire ad un giudizio certo e veritiero, nella logica di un ragionamento che, dagli esami introduttivi presentati dal cittadino, si snodi coerentemente fino al giudizio collegiale definitivo, è pacifico che i medici legali, per la soluzione di casi dubbi, abbiano facoltà di fare ricorso ad ogni esame clinico-strumentale ritenuto opportuno. Su ferma richiesta del Responsabile UICI Mario Girardi, è stato, però, sottolineato espressamente che le Commissioni, nel richiedere al cittadino disabile visivo specifici, ulteriori, esami, prestino particolare attenzione al fatto che tali esami siano compatibili con le condizioni psicofisiche dell'interessato, non si rivelino invasivi o anche potenzialmente pericolosi, e possano essere eseguiti in strutture pubbliche o accreditate presenti sul territorio, quindi facilmente raggiungibili.
Il documento ribadisce, altresì, la piena ed incontrovertibile validità dell'esame del Campo visivo binoculare eseguito secondo la tecnica di Zingirian-Gandolfo, ai fini degli accertamenti di cui alla legge 138/2001.
Per evitare che i medici legali in Commissione sollevino perplessità circa l'oggettività dei risultati di campimetria ottenuti (circostanze, spesso ricorrenti, che condizionano la visita collegiale di quanti soffrano di un forte restringimento del campo visivo), sarà necessario, in fase di raccolta della certificazione introduttiva finalizzata alla presentazione della domanda di accertamento, che lo specialista chiamato ad eseguire la misurazione del Campo visivo esprima "nella refertazione le proprie osservazioni sull'effettiva affidabilità del test, ovvero sulla presenza di elementi o circostanze che ne riducano l'attendibilità o, più brevemente, a dichiararne la validità a fini medico legali". Importante è anche l'aspetto che interessa le visite di rivedibilità. Consapevoli del ricorso, spesso indiscriminato, alla chiamata a revisione da parte dell'INPS, come Unione è stato chiesto che ci fosse una maggiore attenzione da parte dell'Istituto nell'individuare chi, con disabilità visiva, debba necessariamente tornare a visita: "Per quanto riguarda la previsione della rivedibilità, sebbene essa rientri nella facoltà discrezionale della Commissione, sarebbe opportuno che vi si faccia ricorso solo nei casi in cui nelle condizioni cliniche accertate al paziente, sussistano effettive possibilità di miglioramento, tali da comportare l'ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale".
Il documento fornisce i necessari chiarimenti in merito all'applicazione di un doppio giudizio, finalizzato ad ottenere, in favore dei soggetti ciechi civili o ipovedenti gravi, accanto ad un giudizio medico legale, espresso ai fini della invalidità civile e cecità civile per la eventuale liquidazione delle relative prestazioni economiche INVCIV, un secondo giudizio medico legale complessivo riferito a tutte le minorazioni in diagnosi, per l'individuazione della sola percentuale di invalidità (utile, ad esempio, per l'iscrizione alle liste del collocamento mirato disabili, o per l'accesso all'ape social). Dal Coordinamento Generale Medico-legale INPS è stato riferito che, laddove possibile (in particolare, quando l'accertamento in prima istanza sia gestito, sin dall'inizio, interamente dalla Commissione Unica INPS, senza il doppio passaggio con la Commissione ASL), i due giudizi di cecità civile e di invalidità civile verranno emessi nella medesima seduta di accertamento, evitando così che l'istante debba presentarsi a visita in due diverse occasioni (dinanzi alla Commissione Ciechi civili e, poi, dinanzi a quella dell'Invalidità Civile).
Inoltre, il documento dovrebbe definitivamente risolvere il problema che interessa i soggetti ipovedenti gravi, in possesso di verbali di invalidità civile non "parlanti" in riferimento allo status di non vedente, con tutte le complicazioni che ne derivano per gli interessati al momento della richiesta dei relativi benefici previdenziali e fiscali (si pensi alla necessità di ricorrere, su questi verbali non "parlanti", alla certificazione storica - certificazione di stato - per veder riconosciuta, in favore dei pensionandi ipovedenti gravi, la maggiorazione figurativa convenzionale per non vedenti, laddove manchi, a verbale, la indicazione di "ipovedente grave").
I verbali di invalidità civile dei soggetti ipovedenti gravi dovranno ora riportare i seguenti correttivi, espressi: la dizione di "non cieco" verrà sostituita da "privo delle minorazioni visive di cui all'art. 1 l. 382/70"; nei verbali per esteso, la Commissione dovrà selezionare la voce "è ipovedente grave (art. Legge 138/2001 - art. 50 Legge 342/2000 - art. 6 Legge 488/1999)"; dizione che nei verbali omissis diventerà "ricorrono le previsioni di cui all'art. 4 della Legge 138/2001, all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999 nel loro combinato disposto".
Per garantire a tutti i cittadini non vedenti l'unicità dell'accertamento, il documento raccomanda che, laddove le Commissioni di invalidità civile ASL operino fuori dalla procedura telematica INPS e quindi in assenza degli automatismi riportati dal sistema telematico INPS per le Commissioni Medico-legali, il medico INPS che integra la Commissione, dovrà intervenire per l'esatta attribuzione dei requisiti sanitari per i benefici fiscali e il contrassegno disabili, nel rispetto della normativa vigente (decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, cd "decreto semplificazioni").
Molto interessante è anche l'aspetto che riguarda la chiarezza e la completezza dei verbali di cecità civile e di invalidità civile. Circostanza, questa, prevista espressamente dal Legislatore. Così che chiarezza e completezza espositiva non possano rientrare nella sfera di mera facoltà delle Commissioni ASL e INPS, ma debbano essere considerate, in sede di accertamento collegiale, un preciso obbligo da parte dei medici legali.
"Dalle parole si è passati ai fatti". Grande soddisfazione da parte dell'Unione, che, dopo anni di interlocuzioni e scambi di opinione, è finalmente riuscita a convincere l'INPS a fissare alcuni aspetti essenziali nel percorso di riconoscimento della cecità e dell'ipovisione, mossa dalla speranza di arginare, laddove possibile, quelle arbitrarietà di giudizio da parte delle Commissioni, lesive dei diritti e degli interessi di chi ha serie difficoltà di vista.



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