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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere Braille

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Numero 1m del 2001

Titolo: A Lume di Legge

Autore: a cura del C.d.G.


Articolo:
(Inserto al Corriere Braille n. 1-2001)
"Il Tar considera reddito la pensione e l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili"
Repubblica italiana, in nome del popolo italiano il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 2511-1999 proposta dal ... rappresentato e difeso dall'avv. ... ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano; contro il comune di Pioltello, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. ... ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano; il dirigente del settore gestione sociale e sviluppo culturale del comune di Pioltello, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. 7294 in data 2-3-1999, inviata alla sig.ra ... sorella del ricorrente, con cui il comune di Pioltello ha disposto l'aumento del contributo a carico del ricorrente per il suo ricovero presso il Centro residenziale handicap nonché di tutti gli atti connessi;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
udito, alla pubblica udienza del 9 marzo 2000, il relatore dott. ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
Fatto
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Pioltello ... impugnava il provvedimento con cui l'ente intimato aveva disposto l'aumento del contributo a proprio carico per l'ospitalità presso il Centro residenziale handicap della "Cooperativa di solidarietà amicizia", assumendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i peculiari profili della disparità di trattamento e della carenza dei presupposti, e domandandone, conseguentemente, l'annullamento.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e, comunque la sua mancanza di capacità processuale, contestando, nel merito, la fondatezza delle doglianze dedotte nel ricorso e concludendo per la sua reiezione.
Con ordinanza resa nella Camera di Consiglio del 29 luglio 1999 veniva disattesa l'istanza cautelare formulata dal ricorrente e alla pubblica udienza del 9 marzo 2000 la causa veniva posta in decisione.
Diritto
Ordine logico impone la preliminare disamina delle questioni pregiudiziali sollevate dalla parte resistente e relative all'asserito difetto in capo al ricorrente sia della legittimazione ad agire sia della stessa capacità processuale.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Quanto alla dedotta mancanza della legittimazione attiva basti rilevare che se è vero che il destinatario dell'atto impugnato è la sorella del ricorrente, quale persona che di fatto si occupa dei suoi affari, attesa l'incapacità del ... a provvedervi autonomamente, non v'è dubbio, che la sfera di interessi sostanzialmente lesa, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, dagli effetti del provvedimento impugnato coincide evidentemente con quella del ricorrente e non anche con quella della sorella, semplice sua rappresentante di fatto, e che, pertanto, il ... risulta la persona realmente legittimata a dolersi dell'invalidità del provvedimento che, in via sostanziale, lo priva di parte del suo reddito.
In ordine all'affermata mancanza di legittimazione processuale si osserva che la capacità di stare in giudizio, per come definita e regolata dall'art. 75 cpc non risulta impedita o inficiata dalla mera incapacità naturale fino a quando quella condizione non viene accertata giudizialmente per mezzo dell'interdizione del soggetto e la conseguente nomina del tutore. Ne discende che, non risultando intervenuta la pronuncia di un simile accertamento, il ... conserva la capacità di stare in giudizio, ancorché affetto dalle gravi menomazioni fisiche e mentali risultanti dagli atti.
Nel merito le parti controvertono intorno alla legittimità dell'atto con cui il Comune resistente ha disposto l'aumento del contributo spettante al ricorrente per il suo ricovero nell'istituto sopra indicato, riducendo contestualmente la propria quota di partecipazione alla spesa, computando tra i redditi del ... anche le pensioni e le indennità a lui dovute per le gravi malformazioni dalle quali è affetto. Sostiene il ricorrente che quelle voci di reddito non vanno calcolate ai fini della determinazione della misura del concorso degli utenti al costo del servizio, citando, a sostegno di tale tesi, precise disposizioni normative mentre il comune replica a siffatta argomentazione invocando la corretta applicazione dell'art. 63 L. r. Lombardia 1-1986, assumendo che, in ogni caso, residua all'interessato una quota di reddito personale più che sufficiente alla soddisfazione delle sue, peraltro oggettivamente scarse, esigenze personali. Ai fini della risoluzione della question



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