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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 6 del 2017

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Roberta Natale


Articolo:
Nomenclatore delle prestazioni sanitarie

Nel nuovo decreto sui LEA è anche contenuto il nuovo Nomenclatore delle prestazioni sanitarie protesiche e degli ausili (riportato negli allegati 2, 4 e 5 del medesimo decreto), il cui ultimo aggiornamento risaliva al 1999. Si tratta di un risultato di grandissima importanza, pervenuto dopo anni di impegno da parte di tutte le Associazioni di e per persone con disabilità, fra le quali in prima fila la nostra Unione, che hanno svolto un'opera di forte pressione nei confronti di tutte le autorità di Governo che si sono succedute in tutti questi anni. Le prestazioni elencate nel Nomenclatore (all. 4) sono, invece, disciplinate all'art. 15 e la loro erogazione è subordinata all'indicazione della ricetta o sospetto diagnostico (questa la novità) formulata dal medico prescrittore. La competenza spetta alle Regioni che disciplineranno le modalità di erogazione delle stesse. Tutte le prestazioni e le tipologie di dispositivi di protesi, ortesi ed ausili tecnici costruiti su misura e quelli di serie sono garantite dal SSN e l'elenco è contenuto nell'allegato n. 5 del decreto.
Procedura di erogazione
Le modalità di erogazione dell'assistenza protesica sono disciplinate in generale nell'art. 19 e sono definite in dettaglio nell'allegato 12 del medesimo decreto. Al riguardo non si rilevano particolari novità rispetto alla precedente normativa. L'erogazione delle protesi, ausili ed ortesi avviene, in sintesi, secondo le seguenti modalità e si articola nelle seguenti fasi: formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale; prescrizione; autorizzazione; erogazione; collaudo; follow up.
In ogni caso, le Regioni potranno adottare tutte le misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari.
È previsto che le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nel Nomenclatore vengano erogate su prescrizione del medico specialista, effettuata sul ricettario standardizzato del SSN. Anche in questo caso, le Regioni potranno individuare modalità e prescrizioni diverse. In aggiunta, sono previste procedure di allestimento, adattamento e personalizzazione degli ausili di serie, se prescritte dal medico specialista ed eseguite da specifiche figure professionali previste dal decreto. Sono parimenti erogate su prescrizione dello specialista le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione degli ausili e dei loro componenti.
Come di consueto, l'erogazione della prestazione è autorizzata dalla Asl di residenza dell'assistito, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell'assistito, della presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza della prescrizione.
Le Regioni disciplineranno le modalità di rilascio dell'autorizzazione, anche in forma semplificata, prevedendo il tempo massimo per la conclusione della procedura da parte della Asl.
Va ricordato che l'Unione ha presentato delle importanti proposte di integrazione o modifica al testo del decreto e dei relativi allegati, alcune delle quali hanno trovato pieno accoglimento in relazione ai seguenti dispositivi inseriti nell'elenco del Nomenclatore (allegato n. 5):
- tra gli ausili per la vista: video ingranditore da tavolo, facendo inserire delle caratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo da parte delle persone non vedenti e pienamente accolte dal Ministero della Salute;
- tra gli ausili per telefonare: telefono a controllo a distanza, rispetto al quale sono stati inseriti dei requisiti tecnici specifici per le persone non vedenti;
- tra gli ausili per la lettura: sistema OCR (lettore automatico) specificando, in dettaglio, le modalità tecniche e la possibilità che tale ausilio possa essere prescrivibile in alternativa al software OCR.
Altre proposte, purtroppo, non hanno trovato un pieno accoglimento nonostante la loro fondatezza su dati tecnici e scientifici. Le stesse si possono così riassumere:
- bastone tattile bianco rigido, la proposta era di eliminare la parola "tattile";
- tra gli ausili per indicazione, segnalazione ed allarmi, la proposta era introdurre la specifica di "o parlante" in merito alla sveglia tattile;
- in riferimento ai display tattili per dispositivi informatici, nell'introdurre il requisito "di 20 caratteri" per il display Braille e nel caso della stampante Braille, nell'introdurre una velocità di stampa di almeno 100 caratteri;
- introduzione di altri due ausili specifici quali: "orologio da polso consultabile tramite vibrazione" per consentire la fruizione di tale ausilio anche alle persone sordocieche e "orologio tattile da taschino” presente già nel precedente Nomenclatore;
- tra i dispositivi d'ingresso alternativi, in merito alla prescrizione per il sistema per il riconoscimento vocale, oltre ai casi di estrema disabilità motoria, l'estensione anche "nei casi di perdita totale della vista in età avanzata con conseguente incapacità all'apprendimento dell'uso manuale di una comune tastiera";
- in merito ai sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini (video-ingranditore da tavolo, video-ingranditore portatile e software per ingrandimento) è stata ritenuta priva di logica la condizione che pone in alternativa la concessione dei dispositivi previsti con i sistemi galileiano e kepleriano. L'utilizzo di questi ultimi, infatti, precede nel tempo quello dei video-ingranditori; comunque detti sussidi assolvono a esigenze diverse da quella della lettura ingrandita essendo più legate alla mobilità e ad usi diversi da parte dei richiedenti.
In merito, invece, al Nomenclatore che descrive le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (allegato n. 4):
- attualmente per la riabilitazione del cieco e dell'ipovedente grave è stata introdotta una terapia delle attività della vita quotidiana articolata in un ciclo di 10 sedute individuali di 30 minuti ciascuna. La proposta avanzata dall'UICI era stata, invece, quella di aumentare le ore di sedute individuali a 90 minuti per due cicli completi di 20 sedute ciascuno;
- per la riabilitazione della funzione visiva negli ipovedenti è previsto un ciclo di 10 sedute individuali, mentre la proposta avanzata dall'Unione era quella di aumentare il numero delle sedute a minimo 20.
Comunque, l'azione dell'Unione, in riferimento alle parti non accolte né modificate dal Ministero della Salute, sarà da un lato, di continuo controllo affinché in tempi celeri possano essere attuati i futuri decreti attuativi e definite le azioni delle Regioni, dall'altro, una continua pressione sulle istituzioni governative e parlamentari, affinché tutte le proposte avanzate possano trovare un pieno riconoscimento a tutela della nostra categoria.
Si ricorda che il decreto rimanda a norme specifiche che verranno successivamente emanate dalle Regioni per le ulteriori discipline di dettaglio. Per ogni ulteriore chiarimento in materia, gli uffici della Sede Nazionale sono a disposizione sia delle strutture UICI che dei singoli utenti.



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