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Corriere dei Ciechi

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Numero 1 del 2017

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Franco Lepore


Articolo:
Agevolazioni telefoniche per non vedenti
I servizi di telefonia e l'accesso ad internet assumono rilevanza fondamentale per la piena integrazione sociale delle persone con disabilità. Per promuovere l'accesso a tali servizi la legge prevede tutta una serie di agevolazioni dedicate ai disabili che però sono poco conosciute. Difatti, come si evince dalle segnalazioni delle associazioni a tutela dei disabili, molti degli aventi diritto alle agevolazioni hanno avuto difficoltà di accesso alle stesse, sia per la complessità dei relativi moduli di domanda, sia a causa di una carenza generale di informativa al riguardo. Basti pensare che il numero dei soggetti che usufruiscono effettivamente delle predette agevolazioni è sensibilmente inferiore rispetto al numero degli aventi diritto.
La vigilanza sui servizi di telecomunicazione è demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale è un ente indipendente ed autonomo istituito per legge, che ha il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumatori e i cittadini.
Il Decreto legislativo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevede all'art. 13, comma 6, lettera e), che l'Autorità deve promuovere gli interessi dei cittadini, prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici e in particolare degli utenti disabili. Inoltre l'art. 53, comma 2, del medesimo Decreto stabilisce che l'Autorità determina il metodo più efficace ed adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
Nel corso degli ultimi anni, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato tutta una serie di provvedimenti recanti disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate per i servizi telefonici riservate a particolari categorie di disabili. A tal proposito si segnala la deliberazione 3 ottobre 2007, n. 514/CONS, la quale ha previsto nuove agevolazioni per i ciechi totali e per le persone sorde.
Per quanto più strettamente attiene alla disabilità visiva, si rileva che dette agevolazioni sono riservate ai ciechi totali definiti tali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 138 del 2001 ed aventi diritto alla indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 406 del 1968 e successive modifiche. Queste agevolazioni sono giustificate dalle particolari esigenze di comunicazione dei non vedenti derivanti dalla specifica minorazione, in quanto essa comporta, da un lato, che l'accesso ad Internet da postazione fissa costituisca uno strumento essenziale ai fini della garanzia delle loro libertà di comunicazione nonché della loro integrazione socio-lavorativa, e, dall'altro, che l'efficacia di tale accesso necessiti di tempi di collegamento di gran lunga superiori rispetto agli altri. Pertanto è stato previsto che tutti gli operatori telefonici debbano assicurare agli utenti ciechi totali un congruo numero di ore mensili di navigazione internet gratuita da postazione fissa, al fine di garantire a tali soggetti condizioni di comunicazione paritarie rispetto a quelle di cui gode ogni altro cittadino. La fruizione delle agevolazioni è subordinata esclusivamente alla sola condizione oggettiva di cieco totale, senza quindi tener conto della condizione soggettiva reddituale.
Entrando nel merito delle agevolazioni, la Deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2007, n. 514/CONS, integrata dalla Deliberazione 23 aprile 2008, n. 202/Cons, dispone che gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali, nonché agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale, la fruizione di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet, a prescindere dalla tecnica e dalla velocità di connessione prescelte dal richiedente, sia in tutte le proprie offerte a consumo, sia tramite una riduzione del 50% del canone mensile nelle offerte flat di sola navigazione in Internet o della parte di canone relativa alla navigazione in Internet qualora nell'offerta siano compresi altri servizi. In ogni caso, il primo cambio di piano tariffario richiesto dall'utente è gratuito. La domanda per l'agevolazione è presentata dall'utente all'operatore che fornisce il servizio al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la cecità totale, nonché, per il caso in cui la domanda sia presentata da un utente convivente con il soggetto cieco totale, anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare. L'agevolazione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L'utente contraente è tenuto a comunicare immediatamente all'operatore che fornisce il servizio la data in cui il soggetto cieco totale abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa data l'agevolazione non è più riconosciuta e l'operatore ha il diritto di chiedere il pagamento del servizio indebitamente omesso.
Un'ultima agevolazione, più datata nel tempo, riguarda la telefonia mobile. Considerato che il telefono cellulare può costituire un utile strumento di comunicazione e di soccorso per le persone con disabilità, il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, ha previsto una specifica esenzione dal pagamento della relativa tassa di concessione governativa dovuta mensilmente per chi è abbonato. Nessuna agevolazione è invece prevista per le schede ricaricabili.
Gli operatori telefonici, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle categorie dei minorati visivi, sono tenute a pubblicizzare le agevolazioni con le modalità più idonee ad assicurare la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari e a prevedere moduli di domanda di semplice e rapida compilazione.
In caso di violazione delle disposizioni in favore dei disabili, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può irrogare ai gestori telefonici sanzioni amministrative pecuniarie e, a seguito di reiterazione delle violazioni,, ha la facoltà di proporre la sospensione dell'attività d'impresa.
A tutti coloro che volessero richiedere le agevolazioni sopra illustrate consigliamo comunque di comparare sempre le varie offerte delle compagnie telefoniche, in quanto alcune volte può capitare che le promozioni riservate a tutti risultano più vantaggiose rispetto alle agevolazioni dedicate ai non vedenti.



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