Numero 7-8 del 2016
Titolo: RUBRICHE- A lume di legge
Autore: a cura di Gabriele Colantonio e Franco Lepore
Articolo:
L'amministrazione di sostegno
L'amministrazione di sostegno è un istituto giuridico entrato per la prima volta nell'ordinamento italiano con Legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.
Citando proprio l'art. 1 della Legge 6 del 2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di "tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire".
La Legge n. 6 del 2004 si rivolge a tutte le persone che per effetto di una menomazione, sia fisica che psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici e-o psichici, alcolisti, tossicodipendenti) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.
Il suo scopo, come già detto, è quello di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenze, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti come investire somme di denaro, affittare un appartamento, vendere e-o acquistare.
Per questa ragione il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno deve specificare l'atto o le tipologie di atti per i quali è richiesta l'assistenza.
Le persone che possono richiedere al Giudice l'eventuale apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno sono:
1) il potenziale beneficiario che ritiene di essere in difficoltà nella gestione della propria vita;
2) il coniuge;
3) la persona stabilmente convivente;
4) i parenti entro il primo grado (padre, figlio), entro il secondo grado (fratelli, nonni, nipoti), entro il terzo grado (bisnonno, pronipoti, zii), fino al quarto grado (cugini, zii, pronipoti) in linea retta e collaterale;
5) gli affini (cioè i parenti del coniuge) entro il secondo grado;
6) il tutore;
7) il curatore;
8) il pubblico ministero;
9) i responsabili dei servizi sanitari;
10) i responsabili dei servizi sociali.
Per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno non è sufficiente che la persona sia incapace, occorre vi sia un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l'interessato non potrebbe svolgere da solo e per i quali, dunque, si rende necessario il supporto di un ADS.
Il procedimento risulta essere rapido ed informale. Esso si instaura mediante la proposizione di apposito ricorso diretto al Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del beneficiario, il quale provvede alla nomina di un amministratore entro 60 giorni dalla richiesta ed in contraddittorio tra le parti coinvolte, tenendo conto, in particolare, degli interessi del beneficiario, dei suoi bisogni e delle sue richieste.
Il ricorso deve contenere:
1) le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;
2) le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
3) il nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti e degli ascendenti del medesimo, dei suoi fratelli, dei conviventi del beneficiario e ogni altra indicazione utile a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del destinatario della misura di protezione.
In particolare dette indicazioni devono riguardare:
- il tipo di infermità o di menomazione fisica e-o psichica del beneficiario,
- le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale;
- l'indicazione del potenziale amministratore di sostegno e le motivazioni poste a fondamento di tale scelta;
- le ragioni a sostegno della richiesta nomina;
- l'indicazione degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà compiere in assistenza del beneficiario e di quelli che lo stesso dovrà compiere in sostituzione del beneficiario.
Il nostro ordinamento giuridico riconosce al Giudice Tutelare poteri molto ampi nella individuazione delle specifiche necessità e bisogni del beneficiario. Questi ha facoltà di applicare le misure di protezione ritenute, di volta in volta, più adeguate al singolo caso concreto.
Ecco perché il Giudice tutelare dispone in modo esplicito, nel decreto di nomina, la durata e l'oggetto dell'incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui lo stesso necessita dell'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che quest'ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiato, i limiti di spesa e le altre condizioni che l'ADS è tenuto a rispettare.
Il Giudice Tutelare può anche adottare, qualora lo ritenga opportuno, provvedimenti d'urgenza ovvero modificare le decisioni precedentemente assunte.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario, che sono e restano l'unico parametro guida per le decisioni da adottare. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve infatti tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno può persino essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare, con decreto motivato, un amministratore di sostegno diverso.
Nella scelta, il Magistrato competente preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il Giudice Tutelare, quando lo ritiene necessario, può nominare amministratore di sostegno anche altra persona ritenuta idonea.
La durata dell'incarico di amministratore di sostegno può essere a carattere temporaneo o indeterminato. L'amministratore, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. Una volta nominato l'amministratore non può percepire un compenso per l'attività prestata; tuttavia, può essergli riconosciuto un rimborso delle spese ed, eventualmente, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata e alla sua effettiva entità.
L'amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora vengano meno i presupposti che l'hanno resa necessaria ovvero nel caso in cui la misura di protezione non sia più idonea a conseguire la tutela del beneficiario.
a cura di Gabriele Colantonio
Il "dopo di noi" è legge
Nelle scorse settimane è stata approvata in via definitiva la legge 22 giugno 2016 n. 112 sul "dopo di noi". Si tratta di un importante provvedimento, fortemente voluto dalle associazioni a tutela dei disabili, che introduce il sostegno e l'assistenza alle persone con disabilità grave dopo la morte dei parenti che li accudiscono. La norma estende le tutele anche a quei soggetti che, pur avendo i genitori ancora in vita, non possono beneficiare del loro sostegno.
La legge fa un espresso richiamo ai principi della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Gli obiettivi della legge sono tanti e ambiziosi: favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità; consentire ai genitori di mettere a punto un progetto individuale per la cura e assistenza del congiunto disabile nel momento in cui essi verranno a mancare; rafforzare quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili; definire livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale e garantire tali livelli su tutto il territorio nazionale.
I destinatari di queste misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, quindi non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. I beneficiari devono essere privi di sostegno familiare, sia a causa della mancanza di entrambi i genitori, sia perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno.
La legge sul "dopo di noi" istituisce un fondo per l'assistenza e il sostegno ai disabili privi dell'aiuto della famiglia. Il fondo, ammontante a circa 180 milioni di euro stanziati in tre anni, è compartecipato da Regioni, enti locali, organismi del terzo settore e soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nell'assistenza delle persone con disabilità. I requisiti per l'accesso al fondo saranno individuati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Salute. Le Regioni dovranno definire i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti stessi.
Il Fondo potrà essere utilizzato per realizzare interventi innovativi di residenzialità come ad esempio il co housing. Verranno altresì incentivati progetti di indipendenza dei disabili attraverso lo sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del livello di maggiore autonomia possibile.
Inoltre si potranno realizzare percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative relazionali della casa familiare. Verranno anche favoriti progetti che tengano conto delle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave. Le attività di programmazione di questi interventi prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.
La legge prevede diversi sgravi, esenzioni e incentivi.
Le agevolazioni fiscali previste dalla norma sono di due tipi: detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi; esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari, costituzione di trust e altri strumenti di protezione legale.
Tra le agevolazioni fiscali più significative ricordiamo la possibilità di detrarre le tasse sulle spese delle polizze al momento della dichiarazione dei redditi. Inoltre viene prevista una detrazione dall'imposta IRPEF, innalzata da 530,00 euro fino a 750,00 euro, per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave.
La norma disciplina anche le esenzioni e agevolazioni tributarie per molti negozi giuridici in favore di disabili gravi, come ad esempio la costituzione di trust, la costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri. Tali esenzioni e agevolazioni sono ammesse a condizione che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri deve avviare campagne informative intese alla diffusione della conoscenza delle disposizioni del "dopo di noi" e delle altre forme di sostegno per i disabili gravi privi dell'assistenza familiare, nonché alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale dei disabili.
Infine la norma prevede la presentazione di una relazione annuale al Parlamento per verificare lo stato di attuazione della legge sul "dopo di noi".
Ovviamente rimane ancora molto da fare, poiché la norma sopra descritta dovrà essere integrata nei prossimi mesi da ulteriori indicazioni ministeriali e da disposizioni delle singole regioni.
a cura di Franco Lepore