Numero 2 del 2015
Titolo: RUBRICHE- A lume di legge
Autore: a cura di Paolo Colombo
Articolo:
a cura di Paolo Colombo coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2015
La Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS, con Circolare n. 1 del 9 gennaio 2015, ha reso noto gli importi e i limiti reddituali per il 2015 delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi.
Nella stessa circolare l'INPS richiama anche l'art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114). Secondo cui “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.”
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell'anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Ciò significa che l'erogazione di pensioni, indennità e assegni non si interrompono alla data di scadenza di revisione e l'interessato continua a percepirli sino alla data della effettiva visita.
La stessa disposizione, lo ricordiamo, riguarda anche la validità dei verbali di handicap (legge 104/1992).
Nella tabella indichiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2014:
TIPO DI PROVVIDENZA
Pensioni ciechi civili assoluti
IMPORTO 2015
302,53
IMPORTO 2014
301,62
LIMITE DI REDDITO 2015
16.532,10
LIMITE DI REDDITO 2014
16.449,85
Pensioni ciechi civili assoluti (se ricoverati)
279,75
278,91
16.532,10
16.449,85
Pensione ciechi civili parziali
279,75
278,91
16.532,10
16.449,85
Pensione invalidi civili totali
279,75
278,91
16.532,10
16.449,85
Pensione sordi
279,75
278,91
16.532,10
16.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali
279,75
278,91
4.805,19
4.790,76
Indennità mensile frequenza minori
279,75
278,91
4.805,19
4.790,76
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
880,70
863,85
Nessuno
Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali
508,55
504,07
Nessuno
Nessuno
Indennità comunicazione sordi
253,26
251,22
Nessuno
Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti
203,15
200,04
Nessuno
Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
502,39
500,88
Nessuno
Nessuno
Sostegno: il bambino disabile deve partecipare al processo educativo come i suoi compagni anche nella scuola dell'infanzia
I tagli di spesa, che riducono il monte ore degli insegnanti di sostegno, sono inammissibili quando si ha a che fare con alunni disabili gravi iscritti alla scuola dell'infanzia. Va sempre garantito il sostegno all'alunno disabile. In caso contrario, si è di fronte a una condotta discriminatoria da parte delle istituzioni scolastiche. È la Cassazione, a stabilirlo con la recente sentenza del 18 novembre 2014 n. 25011, condannando il Miur e una scuola friulana per condotta discriminatoria verso una bimba disabile.
Secondo i giudici supremi, “una volta che il Piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti (e dagli operatori sanitari individuati dalla Asl, ndr) e della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano”.
L'amministrazione scolastica, dunque, deve garantire il monte ore nella sua interezza, senza alcuna discrezionalità, e nella misura programmata attraverso il piano educativo individualizzato.
"In presenza di un handicap grave - affermano le Sezioni Unite civili della Cassazione - l'amministrazione ha gli strumenti per dare piena attuazione alle misure corrispondenti alle esigenze del bambino, per come prefigurate in concreto a seguito della redazione conclusiva del piano educativo individualizzato (Pei), il quale, accertando la misura in cui il servizio di sostegno è necessario per quel disabile, individua un nucleo indefettibile insuscettibile di riduzione o compressione in sede di determinazioni esecutive".
Questa la ratio per cui, i supremi giudici, hanno confermato che a una bimba friulana con handicap del 100% deve essere garantito tutto il monte ore settimanale di sostegno, pari a 25 ore stabilite dal Pei, che le consentirebbe di frequentare l'asilo a tempo pieno mentre l'amministrazione scolastica dove era iscritta, le aveva dato il tutor solo per 12 ore e mezzo.
Invano il Miur e la scuola si sono difesi dall'accusa di comportamento discriminatorio facendo presente che "l'alunna, nel corso dell'anno scolastico 2011-2012, ha usufruito di 12,5 ore di sostegno e di 9 ore di educatore socio-educativo, per un totale di 21,5 ore settimanali, interamente coperte dalle predette figure professionali, oltre che dai docenti ordinari, e che il personale scolastico si è attenuto ad una 'logica e pratica inclusiva', senza affidamento esclusivo ad un docente differenziato rispetto ai compagni".
A nulla sono servite le argomentazioni formulate per il Miur dall'Avvocatura dello Stato relativamente alla sussistenza di "un potere discrezionale della pubblica amministrazione nell'erogazione del servizio pubblico", e al fatto che "la scuola dell'infanzia, non è scuola dell'obbligo, sicché non entrerebbe in gioco alcun diritto all'istruzione" tanto è vero che c'è il "contingentamento delle sezioni e le liste di attesa", e dunque non è un diritto "assoluto e incomprimibile".
In quanto la Suprema Corte nel formulare il suo verdetto ha invece precisato che sebbene “l'iscrizione alla scuola dell'infanzia è facoltativa, ….., per espressa previsione legislativa (art.12 legge n.104 del 1992), il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata è garantito anche nella scuola d'infanzia”. "Quanto poi al limite delle risorse disponibili, occorre rilevare che il quadro costituzionale e legislativo - rileva l'alta Corte - è nel senso della necessità per l'amministrazione scolastica di erogare il servizio didattico predisponendo le misure di sostegno necessarie per evitare che il bambino disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di educazione e di istruzione". E anche i bambini 'normali' ne avranno vantaggio perché - conclude la Cassazione - avere in classe un bambino 'diverso', "può indurre a rispettare ed accettare la diversità come parte della diversità dell'umanità stessa".
Il diritto all'istruzione è dunque parte integrante del riconoscimento dei diritti dei disabili per il conseguimento della loro pari dignità sociale e va riconosciuto come tale anche agli alunni della scuola dell'infanzia.
Importante è anche la decisione della Cassazione di condanna al risarcimento per danni morali, quantificati in € 5.000,00 del Miur e della scuola da indennizzare ai genitori della bimba che hanno agito in sua rappresentanza e difesa.
La condizione di handicap palese non autorizza a diffondere i dati sensibili dell'interessato e ove ciò accada è violazione della privacy
La terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24986, depositata il 25 novembre 2014, ha definitivamente condannato il direttore di un giornale per essere contravvenuto agli obblighi della privacy avendo pubblicato la notizia della delibera comunale di assistenza a una minore portatrice di handicap. Pubblicazione a cui era seguito un interessamento della popolazione locale su chi fosse il soggetto disabile.
Nel caso esaminato dalla Corte i genitori di una minore disabile avevano presentato ricorso avverso il responsabile di una rivista periodica la quale, in violazione delle disposizioni di cui al Dlgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy) pubblicando i dati sensibili inerenti la minore stessa - in particolare, la notizia di adozione di delibera comunale di assistenza alla minore - ottenendo sia in primo che in secondo grado di giudizio l'accoglimento della propria domanda di risarcimento danni. Il giornale proponeva dunque ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge.
Anche per la Suprema Corte non conta dunque che la delibera comunale che dispone l'assistenza a un minore diversamente abile sia stata pubblicata, con nome e cognome dell'interessato, sull'organo di informazione dell'amministrazione e il direttore del giornale che ha divulgato a mezzo stampa i dati sensibili va comunque condannato per i danni subiti sia dal minore sia dai suoi genitori e non assume rilievo che l'interessato si sia mostrato in pubblico.
La decisione ha come punto essenziale l'interpretazione di un passo dell'articolo 137 del Codice della privacy. La regola fondamentale in tema di trattamento dei dati in materia giornalistica è, in sintesi, che si possono diffondere tutti i dati veri ed essenziali per comprendere una notizia di interesse pubblico. Ma possono comunque essere divulgati quelli "resi noti direttamente dagli interessati attraverso loro comportamenti in pubblico". Ed è proprio sul significato di "comportamenti in pubblico" che la sentenza è interessante.
Il ricorrente sosteneva che l'handicap del minore fosse del tutto evidente e, quindi, che il fatto di mostrarsi in contesti sociali fosse riconducibile al comportamento attraverso cui si rendono noti i propri dati personali, determinandone la libera publicabilità.
La Corte respinge invece la tesi sottolineando che la mera percepibilità non è sufficiente, in quanto il mostrarsi non è una condotta con cui il soggetto ha inteso rendere palese la sua condizione.
Dunque si possono pubblicare dati anche non di stretto interesse pubblico - e il nome del minore non lo sono - solo se vi è il consenso dell'interessato, che può essere, stando alla lettera della legge, esplicito o implicito. Pertanto il consenso si può trarre anche da comportamenti in pubblico, purché questi ultimi non siano solo l'occasione in cui si è disvelato il dato, bensì la modalità scelta dall'interessato per renderlo pubblicamente palese.
Non basta, quindi, che il fatto avvenga in pubblico: occorre che il protagonista abbia scelto di renderlo noto o almeno, potendo evitarlo, accettato la possibilità concreta che ciò accada.
“La percepibilità icto oculi, da parte di terzi, della condizione di handicap di una persona non può, infatti, considerarsi circostanza o fatto reso noto direttamente dall'interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico e, conseguentemente, non è applicabile in siffatta ipotesi la richiamata norma.
E ciò vale a maggior ragione nel caso in esame, in cui risulta violata la riservatezza di una minore della quale sono stati divulgati gli elementi di identificazione e i dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che essi, così come pubblicati - e in particolare con l'indicazione del nome e del cognome della minore - fossero peraltro di interesse pubblico ed essenziali all'informazione”.
Dunque l'interpretazione condivisibile della Cassazione si basa sul principio che il semplice fatto di vivere, mostrandosi in pubblico per come si è, non può essere confuso con un consenso alla diffusione indiscriminata dei propri dati.