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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 7-8 del 2012

Titolo: RUBRICHE- Lavoro Oggi

Autore: a cura di Vitantonio Zito


Articolo:
Informazioni dall'Ufficio Lavoro e Previdenza della Sede Centrale

Centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti – indennità di mansione - ferie: diritto alla fruizione Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorda con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nel sostenere che l'indennità di mansione prevista dall'art. 9 della legge 113/85 concernente i lavoratori pubblici e privati è di diritto anche durante i giorni di ferie; infatti tale indennità altro non è che il corrispettivo della gravosità della prestazione lavorativa connessa alla minorazione visiva, come del resto ha dichiarato già nel 2006 la Corte Costituzionale. In linea con la posizione dell'Unione nel confermare il diritto del dipendente non vedente ed ipovedente a riscuotere le somme arretrate, il Ministero precisa che, per quanto attiene alla modalità di pagamento poiché tutte le indennità nazionali sono disciplinate nell'ambito dell'accordo integrativo sulle risorse economiche del fondo unico di amministrazione, gli uffici possono attivare l'iter procedurale relativo alla soddisfazione del credito valutato dal diritto del dipendente interessato. In considerazione di tutto ciò, l'Unione invita tutti i centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti a verificare attentamente la corresponsione della indennità di mansione nelle giornate di assenza per congedo ordinario, permessi ex legge 104/92. Ove si ravvisino arbitrarie decurtazioni in sede di pagamento della medesima indennità sarà opportuno intervenire presso l'organo competente del datore di lavoro. Lavoratori disabili settore privato - Sospensione obblighi di assunzione I datori di lavoro privati possono derogare l'obbligo di assunzione dei disabili solo nel caso in cui versino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione e organizzazione e facciano richiesta dei cosiddetti ammortizzatori sociali. L'ambito applicativo di tale facoltà disciplinata dall'art. 3 comma 5 della legge 68/99 è il seguente: procedure di mobilità, fondi di solidarietà, licenziamenti collettivi per esubero di personale, cassa integrazione guadagni straordinaria. Per i datori di lavoro pubblici, invece, l'obbligo di assunzione nei confronti dei lavoratori disabili viene fatto salvo anche in caso di necessità di contenimento della spesa (confronta funzione pubblica circolare n. 6 del dicembre 2009 e Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute nota 270-2009). Le categorie protette, nel limite di completamento della quota d'obbligo (articoli 2 e 3 della legge 113/85) vanno infatti escluse dal divieto dell'assunzione prevista dall'art. 17 comma 7 del Decreto Legge 68/2009 perché trattasi di categorie meritevoli di tutela in quanto rientrano tra le fasce più deboli della società normalmente escluse dai blocchi e dai vincoli assunzionali. Sintesi di una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica in risposta ad un quesito dell'Unione sulla interpretazione dell'art. 3 comma 1 della legge 113/85 Il Dipartimento della Funzione Pubblica nella presente nota fa riferimento alla missiva dell'Unione del primo marzo 2012 e riassume le tematiche di altre note precedenti quali quella del 18 febbraio, 14 giugno, 21 luglio del 2011 e 3 febbraio, 16 aprile 2012. Con la presente nota si considerano affrontati i problemi esposti dall'Unione riguardanti i centralinisti telefonici non vedenti. Infatti, l'Unione chiede chiarimenti in merito all'interpretazione del comma 1 art. 3 della legge 29 marzo 1985 n. 113. Nella nota in cui si risponde nel premettere che la legge 113/85 è destinata ai centralinisti telefonici non vedenti per i quali le norme tecniche richiedono l'impiego di uno o più posti operatore, si evidenzia che il progresso tecnologico ha consentito di realizzare impianti telefonici che, per la loro caratteristica tecnica, non necessitano di alcun posto riferito alla predetta posizione di lavoro. In mancanza di posto operatore, sostiene il Dipartimento della Funzione Pubblica, non troverebbe applicazione l'obbligo di assunzione dei centralinisti non vedenti e ipovedenti prevista dall'art. 3 comma 1 della citata legge. Quello che si rileva dalla richiesta di parere è che le caratteristiche tecniche dell'impianto telefonico non dovrebbero incidere sulla garanzia in materia di collocamento obbligatorio riconosciuto ai centralinisti minorati della vista per cui, secondo l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la presenza di un terminale telefonico da usare come centralino dovrebbe comportare l'obbligo di assunzione del centralinista minorato della vista. Il problema è stato posto anche all'attenzione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, per ragioni di competenza, ha trasmesso la richiesta di parere al Dipartimento Funzione Pubblica. Uno dei casi riportati dall'Unione nella nota a cui si risponde, infatti, riguarda il collocamento dei centralinisti non vedenti presso pubbliche amministrazioni; in particolare il Comune di Lauria. Nel merito, come in parte anticipato, l'art. 3 della legge 113/85 fissa gli obblighi dei datori di lavoro, precisando, per quanto d'interesse, in riferimento al datore di lavoro pubblico, che i centralinisti telefonici, in relazione dei quali si applicano le disposizioni della predetta legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti operatore. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui al comma 2 dell'art. 1 della citata legge. Qualora il centralino telefonico in funzione presso i datori di lavoro pubblici o privati abbia più di un posto di operatore, il 51% dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista. Ai fini dell'obbligo di assunzione occorre verificare l'esistenza delle seguenti condizioni: a) Le caratteristiche tecniche del centralino telefonico (appare utile, secondo la Funzione Pubblica, il rinvio alla Circolare dell'allora Ministro del Lavoro e della previdenza sociale n. 88 del 1986 che continua a mantenere la sua attualità anche tenuto conto dell'evolversi della tecnologia al riguardo). b) La presenza di uno o più posti operatore, ossia l'esistenza di un posto di lavoro che, anche se non previsto in organico, sia di fatto destinato allo svolgimento delle specifiche mansioni di centralinista. In presenza delle predette condizioni, il datore di lavoro pubblico è dunque obbligato ad assumere il personale minorato della vista con le modalità indicate nella legge 113/85, rilevando, a garanzia della tutela riconosciuta alla categoria, che l'obbligo di assunzione si applichi ogni qualvolta vi sia personale di fatto destinato allo svolgimento delle mansioni di centralinista telefonico a prescindere dalla previsione nell'organico dell'amministrazione della relativa qualifica funzionale. Nei casi in cui non si ravvisi la presenza delle predette condizioni, l'amministrazione non ha l'obbligo di assunzione di centralinisti non vedenti. Infatti la normativa di riferimento mira a garantire l'assunzione dei minorati della vista in qualità di centralinisti telefonici in presenza di impianti che non possono funzionare se non con l'ausilio dell'operatore; ma non impone che in presenza di un impianto gestibile in entrambi i modi, cioè in automatico o con operazioni manuali, si debba necessariamente assumere un centralinista non vedente. Il riconoscimento dell'obbligo di assunzione anche nel caso di assenza del posto operatore, oltre a non rispondere al dettato dell'art. 3 comma 1 della legge 113/85, creerebbe una discrasia fra la disciplina in materia di collocamento mirato e il fabbisogno dell'amministrazione rendendo vano così il principio dell'inclusione fattiva nel contesto lavorativo. Indubbiamente l'evoluzione tecnologica degli impianti telefonici riduce il campo applicativo della norma in favore dei minorati della vista. Secondo il responsabile della rubrica, come si evince dalla nota della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica la montagna ha partorito il topolino perché una tale risposta non dà un'interpretazione valida al citato art. 3 della legge 113/85 tenendo conto anche della evoluzione tecnologica, ma riferisce soltanto il contenuto del disposto dello stesso articolo. Dunque, a parere dello scrivente, è più che mai necessario, ed in tal senso la Presidenza Nazionale è impegnata con tutte le sue possibilità, ottenere quanto prima dal Parlamento la modifica dell'intera legge 113/85. Se ciò sarà possibile saranno salvati o riconquistati molti posti di lavoro.



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