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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Verbale

Data: 05/05/2026

GdL 1 - Lavoro, Previdenza, Pensionistica


Riunione GdL 1 – I commissione – Lavoro e altre professioni
Convocazione in data 05/05/2026 - protocollo N. UICI004680
Martedì 5 maggio 2026 alle ore 15:00 – modalità Zoom

Presenti:
Angelo Camodeca (coordinatore del Gruppo)
Nunzio Bruno (referente del Gruppo)
Stefania Terre
Nicolò Finocchiaro
Eduardo Martucci
Emanuele Ceccarelli
Valerio Fornaro
Luca Mellano (per un breve periodo)

Assenti:
Massimo Diodati
Alessandro Fantin
Giovanni Cancelliere
Tommaso di Gesaro

Ordini del giorno:
1) Lettura e discussione dei primi tre punti congressuali;
2) Proposta di due emendamenti in occasione del prossimo "Decreto Primo Maggio";
3) Comunicazioni dei componenti.

Orario di inizio/fine: 15.15 – 17.00

La riunione è iniziata con qualche minuto di ritardo. Non appena si è decretato l’inizio dell’incontro, il primo punto si è incentrato sulla proposta, ideata dal referente Nunzio Bruno, in merito al “Decreto Primo Maggio”, incentrato sull’esigenza di tentare di subentrare in strategie specifiche per la legge 68/1999 categorie protette. Il decreto è rivolto specialmente verso il Mezzogiorno, e prevede esoneri dei contributi fiscali per i datori di lavoro, ciò per incentivare assunzioni.
La proposta è suddivisa in due emendamenti, così discussi e modificati dal gruppo:

«Riguardo agli esoneri contributivi:
(Condizionalità per l'accesso ai benefici normativi e contributivi)
2. Ai fini del comma 1 [ fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, inclusi gli esoneri e gli incentivi all'occupazione previsti dalla normativa vigente], i datori di lavoro tenuti all'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 devono risultare in regola con la copertura delle quote di riserva previste dalla medesima legge al momento della presentazione della richiesta di ammissione al beneficio e per l'intera durata della sua fruizione. Il requisito si intende esteso agli obblighi derivanti da normative speciali in materia di collocamento obbligatorio, quali la legge 113/1985 e la legge 29/1994.
3. Per la verifica del requisito di cui al comma 2, il datore di lavoro, in sede di richiesta del beneficio, è tenuto a produrre un'attestazione, rilasciata da un consulente del lavoro o da altro professionista abilitato ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che certifichi l'integrale assolvimento degli obblighi di assunzione previsti dalla normativa di cui al comma 1. Tale attestazione si basa sulla situazione occupazionale risultante dal prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999, e dalle comunicazioni obbligatorie inviate ai servizi competenti.
4. L'accertamento, in qualsiasi momento, della violazione degli obblighi di cui al comma 2 comporta la revoca immediata del beneficio concesso e l'obbligo per il datore di lavoro di restituire le somme corrispondenti all'esonero o all'incentivo già fruito, maggiorate delle sanzioni civili e degli interessi secondo la normativa vigente.
5. Restano ferme le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e le altre disposizioni sanzionatorie vigenti in materia di inadempimento degli obblighi di collocamento obbligatorio».

Riguardo all’occupabilità dei centralinisti non vedenti agli URP (il secondo emendamento):
All'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, per ciascun ufficio per le relazioni con il pubblico, le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute ad assumere un operatore non vedente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113, in possesso di qualifica equipollente a quella di centralinista telefonico ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 gennaio 2000 e successivi aggiornamenti. L'operatore è adibito a mansioni di operatore della comunicazione, coerenti con le funzioni dell'ufficio di cui al comma 2 e con le finalità del collocamento mirato, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e di ausili tecnici appropriati. L'assunzione di cui al presente comma è obbligatoria anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni di personale. Il lavoratore assunto ai sensi del presente comma è computato a copertura dell'aliquota d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Qualora il datore di lavoro abbia già adempiuto agli obblighi occupazionali, l'assunzione avviene in soprannumero. Il lavoratore è assorbito nella quota d'obbligo alla prima vacanza utile.
3-ter. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis, i datori di lavoro pubblici che istituiscono o riorganizzano il proprio ufficio per le relazioni con il pubblico sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni ai servizi competenti per il collocamento mirato, secondo le modalità previste dall'articolo 39-quater del presente decreto».

Sul punto 2 degli emendamenti si è parlato soprattutto delle somme percepite dal datore di lavoro assumendo lavoratori in categoria protetta. Risulta così essenziale la partecipazione attiva degli enti che sono in obbligo di assunzione (poiché prevedono l’assunzione di figure compatibili) e i controlli del caso (a carico dell’Ispettorato).
I datori di lavoro dovranno presentare all’Ispettorato una certificazione (ad ogni variazione, anche se è stato dibattuto di effettuarlo ogni anno, come si faceva in precedenza) denominata “Prospetto Disabili”, che prevede il rispetto delle quote per amministrazioni ed enti pubblici (questo per il tema bandi e fondi europei) e vincolare le aziende ai dati che presenta (riguardo assunzioni, scoperture, posti di lavoro, etc.).
Nel Prospetto ideato, sarà prioritaria l’evidenza dei numeri e il rispetto delle leggi 68/99, 113/85 e 29.
La certificazione inoltre, dovrebbe essere presa in carico da un consulente del lavoro (per le varie finezze legali che potrebbero sorgere).
Dopo questa prima fase, l’incontro si è spostato sul tema dei primi tre punti della risoluzione congressuale: uno dei cardini è stato sicuramente il rinnovo della normativa vigente, con il cambio del nominativo attuale a quello di “operatore delle comunicazioni”, ossia una figura più completa sotto il punto di vista professionale (cioè che racchiude varie occupazioni, come URP, front-office, segreteria, etc.). Qui il dibattito si è acceso tra chi approverebbe un netto cambiamento e chi vorrebbe si cambiare, ma con più giudizio.
Tutti però sono stati d’accordo sul fatto di garantire almeno un’unità dove risiede obbligo di assunzione di tutte quelle figure professionali. Qui è da segnalare l’intervento di Emanuele Ceccarelli, che propone di intervenire, più che sulla Legge 113, direttamente sulla legge che ha normato l’URP, al fine di migliorare le possibilità di assunzione delle persone affette da disabilità visive e aggiuntive. Altro punto trattato è quello delle politiche sociali e dei sostegni che le amministrazioni e gli enti di controllo dovrebbero garantire. Il problema qui, aggiunge Camodeca, sono i protocolli d’intesa con l’Ispettorato.
Come ultimo intervento, il coordinatore Camodeca ha dapprima ringraziato il referente Nunzio Bruno per il brillante lavoro svolto, e poi ha chiosato asserendo che serve ricercare il giusto stimolo nei confronti delle sedi territoriali per stabilire e creare protocolli d’intesa per l’Ispettorato sul Lavoro e, inoltre, aumentare e fomentare l’interazione con le strutture pubbliche nazionali (es. INPS, Ministeri, INAIL, etc.) per verificare scoperture e inserire personale con disabilità visiva (ove risieda l’obbligo). L’idea è quella di coinvolgere tutti con un unico grande protocollo.
La prossima riunione è prevista per gli inizi di giugno. La riunione è terminata per le ore 17.


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