In materia di integrazione scolastica è necessario il trattamento di dati personali sensibili di cui all’art.22 legge 675/96 da parte delle istituzioni scolastiche e delle ASL. La disposizione dell’art.27 di detta legge è stata integrata con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n°135/99.
Art.2 Comma 2
Deve essere comunque data informativa agli interessati e, nell’informare gli interessati ai sensi dell’art.10 della legge, i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.
D.Lgs. 135/99
Art.3 Comma 5
I dati concernenti lo stato di salute sono conservati separatamente e trattati con codici identificativi, onde impedirne la facile conoscenza a terzi.
Art. 4 Comma 3
La diffusione di dati sensibili è consentita solo se prevista da espressa norma di legge.
Art.5 Comma 2
Modifica l’art.22 comma 3 L. 675/96, consentendo il trattamento solo per espressa disposizione di legge che preveda le operazioni da compiere e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza può essere chiesta al Garante l’identificazione dell’interesse pubblico. In mancanza di individuazione delle operazioni eseguibili previste dalla legge, la P.A. deve individuare e rendere pubbliche tali operazioni.
Art.12
Definisce l’attività di istruzione con attività di rilevante interesse pubblico, per la quale non occorre l’autorizzazione del Garante.
Art.17 Comma 2
La identificazione dell’interessato è riservata ai soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1, cioè la tutela della salute da parte delle autorità sanitarie.
Art.20 Comma 1
Si considera di rilevante interesse generale l’applicazione della legge 104/92.
Comma 2 lettera a)
Tra le operazioni consentite è previsto l’accertamento dell’handicap e assicurare i servizi terapeutici e riabilitativi.
Lettera c)
Curare l’integrazione l’educazione e l’istruzione.
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