Il Supplemento ordinario n. 152 alla G.U. 186 del 10 agosto 1999 pubblica il testo del regolamento sull’autonomia scolastica adottato con D.P.R. dell’8 marzo 1999 n. 275.
Il testo fa solo un fugace accenno, nell’art. 4, comma 2, lett. "c", all’integrazione scolastica; ma esso è importante per collocare l’integrazione nell’ambito dell’autonomia ed applicare all’autonomia il principio, costituzionalmente riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87, concernente "l’integrazione". Pertanto il criterio interpretativo del regolamento è quello di applicare agli alunni in situazione di handicap visivo, tutte le volte che sia possibile, le norme che riguardano tutti gli alunni.
È significativo che l’art. 4, comma 2, lett. "c" della stesura definitiva del Regolamento faccia espresso riferimento all’integrazione scolastica, situandola nell’ambito dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che deve realizzare il "principio generale dell’integrazione di tutti gli alunni nella classe e nel gruppo". Inoltre è in esso espressamente richiamata la Legge-quadro n.104/92, ancorando l’integrazione scolastica ai principi ed alle modalità previste da tale legge.
I rischi temuti da molti di emarginazione di alcuni disabili a causa della nuova organizzazione scolastica conseguente all’autonomia, dovrebbero essere fugati da questa chiara formulazione, che trova rinforzo nel principio di "individualizzazione" degli interventi didattici, previsti nella stessa disposizione.
Alla luce di questo principio può essere letto tutto il regolamento, in cui, pertanto, si aprono spazi concreti per una corretta attuazione dell’integrazione scolastica degli alunni minorati di vista.
Così assume un preciso significato il comma 2 dell’art.1, che prevede interventi di educazione, formazione ed istruzione, adeguati alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti.
Così pure l’art.3, comma 3, secondo il quale il progetto formativo va impostato sentiti anche i pareri delle associazioni dei genitori, deve leggersi anche pensando alle associazioni di familiari di disabili, ed il riferimento ai pareri degli studenti nelle scuole superiori, rimanda, per completezza sistematica, all’art.15 comma 2 della Legge n. 104/92 che prevede la presenza degli studenti nei Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica istituiti in ogni scuola.
Anche agli alunni disabili si riferiscono i corsi di recupero, di orientamento e la continuità educativa previsti nel successivo comma 4 dello stesso art.4.
Spazi per una corretta integrazione scolastica sono offerti dalla flessibilità dell’orario (art.5, comma 3), dall’integrazione fra il sistema scolastico e quello formativo (art. 6, comma 1, lett. "g"), dallo scambio di docenti fra istituzioni scolastiche in rete (art. 7, comma 3), dall’integrazione dei curricoli formativi con discipline liberamente scelte dalle istituzioni scolastiche (art. 8, comma 2), nella possibilità di opzioni offerte agli studenti ed alle famiglie, in considerazione delle diverse esigenze degli alunni (art. 8, comma 4).
I commi 5 e 6 dell’art.8 offrono spunti interpretativi alla luce di due fondamentali principi sanciti dalla Legge-quadro n. 104/92. Infatti il comma 5, ribadito dal comma 2 dell’art. 9 in tema di offerta formativa per gli adulti, prevede la modificabilità dei curricoli, tramite l’integrazione fra sistema scolastico e formativo sulla base di "accordi" fra istituzioni scolastiche, Regioni ed Enti locali. Il pensiero va subito all’art. 13, comma 1, lett. "a" della Legge n. 104/92 che ritiene essenziale per l’integrazione scolastica "l’accordo di programma", introdotto nel nostro ordinamento come figura generale dall’art. 27 della Legge n. 142/90 e per la cui stipula il Min. della P. I., d’intesa con il Min. degli Affari sociali e della Sanità, ha emanato con D.I. del 9/07/92 apposito "atto di indirizzo".
Il comma 6 dell’art.8 del regolamento sull’autonomia scolastica prevede la possibilità di modulazione dei curricoli anche in relazione alle "attese degli studenti e delle famiglie, in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto". La formulazione normativa rimanda, per associazione di idee, all’art.16 della Legge quadro sulla valutazione degli alunni disabili, ed alla "massima" della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale, ribadita dal "parere" n. 318/91 del Consiglio di Stato circa l’opportunità di una valutazione "formativa" (e non "selettiva") del profitto degli alunni disabili intellettivi, che consenta loro di pervenire alla conclusione dei corsi scolastici, pur non potendo conseguire il titolo legale di studio. In questa linea interpretativa si colloca la norma della Legge n. 425/97 sulla riforma degli esami di maturità, che consente l’ammissione agli esami per gli alunni con handicap intellettivo che abbiano svolto positivamente un "piano educativo diversificato" rispetto ai programmi ministeriali, al fine di ottenere la certificazione dei crediti formativi maturati. In questi casi le attese degli studenti e delle famiglie sono proprio questi e la normativa amministrativa a partire dalla C.M. n. 262/88, e nelle successive ordinanze sugli scrutini, ha coraggiosamente preparato ed anticipato la soluzione adottata dal legislatore del ’97.
La verifica degli standard di qualità del servizio scolastico prevista dall’art. 10, comma 1 del regolamento impone una riflessione su quali possano essere gli standard strutturali, di processo e di risultato per l’integrazione scolastica con riguardo ad alunni con diverse tipologie di minorazione, inseriti nei diversi gradi di scuola.
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