 
 
 
 
  Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS
 
    
Norme per lo svolgimento 
  degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, 
  media e secondaria superiore
L’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 
  aprile 2000, n. 126, reca le norme per lo svolgimento degli scrutini e degli 
  esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria 
  superiore per l’anno scolastico 1999/2000.
L’Ordinanza in questione non apporta modifiche né alle disposizioni 
  concernenti gli scrutini e gli esami nella scuola elementare, nella scuola media 
  e nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti d’arte 
  degli alunni in situazione di handicap (disposizioni di cui al testo coordinato 
  dell’Ordinanza Ministeriale n. 65/1998, confermate dall’art. 1 dell’ordinanza 
  ministeriale n. 128/1999), né alle disposizioni concernenti gli scrutini e gli 
  esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore 
  degli allievi in situazione di handicap (disposizioni di cui al titolo II dell’Ordinanza 
  Ministeriale 128/1998).
Si riportano alle pagine seguenti le disposizioni richiamate, 
  limitatamente agli scrutini e agli esami degli alunni e degli allievi in situazione 
  di handicap.
Ordinanza Ministeriale n. 65 del 20 febbraio 1998
Titolo I, art. 3
  - Comma 3: La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap 
    viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove 
    di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti 
    ed idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue 
    potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.
Titolo II, art. 10
  - Comma 10: I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni 
    handicappati, di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4 agosto 1977, 
    n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno 
    titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di 
    licenza di scuola superiore. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti 
    nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni 
    in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta 
    e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, 
    n. 119.
- Comma 11: Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione 
    di handicap, che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono 
    svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici 
    attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni 
    contenute nell’art. 318 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali 
    prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto 
    alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
- Comma 12: nei diplomi di licenza di scuola media, nei certificati e negli 
    attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione 
    delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.
Ordinanza Ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999, Titolo II, 
  art. 4
  - Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, 
    di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso 
    di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, 
    al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso 
    un colloquio o prove scritte tradizionali.
- Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il 
    suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita 
    nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, 
    in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta 
    del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione 
    dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli 
    elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento 
    raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica 
    i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo 
    Individualizzato.
- Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello 
    di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali 
    o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei 
    precedenti artt. 2 e 3.
- Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione 
    di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il Piano Educativo 
    Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi 
    non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo 
    restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare Ministeriale 
    n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione 
    di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato 
    e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale 
    solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi 
    del Piano Educativo Individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, 
    essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti 
    anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art. 316 del Decreto 
    Legislativo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, 
    deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita 
    al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 
    4 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come 
    sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza 
    di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, 
    finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale 
    attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato 
    preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento 
    lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione 
    professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti Locali. In 
    caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi 
    didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere 
    preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, 
    anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, 
    conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per 
    la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico 
    vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti 
    dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità 
    dei precedenti artt. 2 e 3, senza necessità di prove di idoneità relative 
    alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio 
    medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione 
    di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti 
    la terza classe degli istituti professionali e d’arte, possono frequentare, 
    nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art. 312 e seguenti del Decreto 
    Legislativo n. 297/1994, lezioni e attività delle classi successive, sulla 
    base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione 
    e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito 
    formativo - concordato dai rispettivi Consigli di classe al fine del raggiungimento 
    degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione 
    del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, 
    che al termini della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso 
    di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove 
    differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio 
    dell’attestazione di cui all’art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto 
    previsto dall’art. 17, comma 4, dell’O.M. n. 38/1999.
- Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata 
    di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia, fissandole un termine 
    per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa 
    proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può 
    essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, 
    che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3.
- Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, 
    ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito 
    agli esami si aggiunge l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. 
    e non ai programmi ministeriali.
- Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, 
    le disposizioni contenute nelle Circolari n. 163 del 16.6.1983 e n. 262 del 
    22.9.1988, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7) prove scritte, 
    grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) valutazione.
- Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art. 
    318 del Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, i Consigli di classe presentano 
    alle Commissioni d’esame un’apposita relazione, nella quale, oltre ad indicare 
    i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete 
    sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame sia sulle modalità 
    di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta 
    a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei 
    corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe 
    del 15 maggio, come precisato dall’art. 17, comma 1, dell’O.M. n. 38/1999.
- I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti 
    dal terzo comma dell’art. 318 del Decreto Legislativo n. 297/1994, riguardano 
    le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma 
    un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli 
    esami.
- I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del Decreto 
    Legislativo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, 
    pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto 
    per tutti gli alunni della classe.
Chiarimenti ed ulteriori informazioni possono essere richiesti 
  all’Ufficio Istruzione ed Autonomia dell’Unione Italiana Ciechi ONLUS-APS, Via Borgognona, 
  38 - 00187 Roma  tel. 06.69988409, 06.69988390  fax 06.6786815  sito internet: 
  www.uiciechi.it - e-mail: istruzione @ uiciechi.it
Roma, 22 giugno 2000
D’ordine del Prof. Enzo Tioli, Marinica Mecca