Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS
Prestazioni degli enti locali a supporto dell'integrazione scolastica
Molti comuni e molte provincie
stanno cominciando ad applicare l'art. 59 comma 51 della legge 449/97, il decreto
legislativo n. 109/98 (cosiddetto redditometro) ed il decreto applicativo D.P.C.M.
n. 221/99, in forza dei quali viene richiesta alle famiglie di alunni minorati
della vista la partecipazione ai costi dei servizi quali ad esempio l'assistenza
domiciliare pomeridiana, sul presupposto che trattasi di prestazioni "sociali"
a richiesta individuale.
In merito questa Unione
formula le seguenti osservazioni:
- Le prestazioni degli
enti locali concernenti l'integrazione scolastica degli alunni minorati della
vista non rientrano nel capo II "Servizi sociali" del Titolo IV "Servizi
alla persona e alla comunità" del dlgs. n. 112/98, sul decentramento di
funzioni amministrative dallo stato alle regioni ed agli enti locali. Bensì,
nel capo III dello stesso Titolo IV del medesimo decreto, intitolato "Istruzione
scolastica". Infatti l'art. 139 comma 1 lettera c, contenuto nel Capo III,
espressamente stabilisce che sono di competenza degli enti locali "i servizi
di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap...".
Pertanto le norme sul redditometro invocate dagli enti locali per i servizi
sociali di cui al Capo II, non si applicano "ai servizi di supporto organizzativo"
all'integrazione scolastica, di cui al Capo III dello stesso dlgs. N. 112/98.
- Il R.D. 1449/41 all'art.
32 comma 1, mai abrogato, stabilisce che "L'obbligo scolastico ... è esteso
anche, per quanto concerne i ciechi, allo loro istruzione professionale, oltre
i limiti di età fissati per l'istruzione elementare" oggi da intendersi
istruzione obbligatoria. E' da tener presente, a tale proposito che la legge
n. 9/99 ha innalzato di un anno l'obbligo scolastico per tutti gli alunni e
l'art. 68 della legge 144/99 ha creato per tutti gli alunni l'obbligo "di
formazione professionale" da adempiersi nei tre anni successivi all'obbligo
scolastico, anche tramite la frequenza della scuola superiore. Ora, l'art. 34
comma 2 della Costituzione Italiana stabilisce che "l'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita". Pertanto la
norma del R.D. citato va interpretata sistematicamente alla luce delle due leggi
del '99 citate e della Costituzione; pertanto la frequenza della scuola superiore
(da considerarsi quindi obbligatoria per gli alunni ciechi) ed i servizi "di
supporto all'integrazione scolastica" dalla scuola materna sino al termine
della scuola superiore per gli alunni ciechi debbono essere gratuiti.
- La sentenza della Corte
Costituzionale n. 215/87, avendo riconosciuto il diritto pieno ed incondizionato
degli alunni con handicap e quindi dei ciechi all'integrazione nelle scuole
superiori, ha fissato il principio della "pari opportunità" delle
persone handicappate al diritto allo studio, rispetto ai compagni non handicappati.
Ora, la partecipazione alle spese di supporto all'integrazione scolastica che
gli enti locali pretendono dalle famiglie degli alunni ciechi contrasta palesemente
con la sentenza citata, in quanto tali servizi debbono considerarsi un mezzo
obbligatorio posto a carico della Repubblica per garantire la realizzazione
delle pari opportunità e pertanto il loro costo non può ricadere sulle spalle
degli alunni con handicap che, a causa della loro minorazione, sarebbero gravati,
per esercitare lo stesso diritto allo studio, di un costo che gli altri alunni
non debbono sopportare.
- E infine da far presente con riguardo alla competenza delle provincie all'erogazione
dei servizi gratuiti di supporto all'integrazione scolastica che, il Ministero
della Funzione Pubblica, su espressa richiesta di questa Unione, con nota prot.
del ha formulato
il parere secondo cui l'entrata in vigore dell'art. 139 dlgs. 112/98 che prevede
l'attribuzione ai comuni delle competenze di supporto all'integrazione scolastica
per la scuola materna e dell'obbligo, nulla innova rispetto a quanto in precedenza
stabilito dalla legge 67/93 che attribuisce tali competenze per gli alunni ciechi
alle provincie per tutti gli ordini e gradi di scuola. Il Ministro della Funzione
Pubblica ha ufficialmente inviato tale parere alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e al Ministero dell'Interno perché venga diramata immediatamente
una circolare chiarificatrice che ponga fine ai disagi creati da molte provincie
agli alunni minorati della vista.
Roma, lì 21 ottobre 1999