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Prestazioni degli enti locali a supporto dell'integrazione scolastica 
Molti comuni e molte provincie 
  stanno cominciando ad applicare l'art. 59 comma 51 della legge 449/97, il decreto 
  legislativo n. 109/98 (cosiddetto redditometro) ed il decreto applicativo D.P.C.M. 
  n. 221/99, in forza dei quali viene richiesta alle famiglie di alunni minorati 
  della vista la partecipazione ai costi dei servizi quali ad esempio l'assistenza 
  domiciliare pomeridiana, sul presupposto che trattasi di prestazioni "sociali" 
  a richiesta individuale. 
In merito questa Unione 
  formula le seguenti osservazioni:
- Le prestazioni degli 
  enti locali concernenti l'integrazione scolastica degli alunni minorati della 
  vista non rientrano nel capo II "Servizi sociali" del Titolo IV "Servizi 
  alla persona e alla comunità" del dlgs. n. 112/98, sul decentramento di 
  funzioni amministrative dallo stato alle regioni ed agli enti locali. Bensì, 
  nel capo III dello stesso Titolo IV del medesimo decreto, intitolato "Istruzione 
  scolastica". Infatti l'art. 139 comma 1 lettera c, contenuto nel Capo III, 
  espressamente stabilisce che sono di competenza degli enti locali "i servizi 
  di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap...". 
  Pertanto le norme sul redditometro invocate dagli enti locali per i servizi 
  sociali di cui al Capo II, non si applicano "ai servizi di supporto organizzativo" 
  all'integrazione scolastica, di cui al Capo III dello stesso dlgs. N. 112/98.
- Il R.D. 1449/41 all'art. 
  32 comma 1, mai abrogato, stabilisce che "L'obbligo scolastico ... è esteso 
  anche, per quanto concerne i ciechi, allo loro istruzione professionale, oltre 
  i limiti di età fissati per l'istruzione elementare" oggi da intendersi 
  istruzione obbligatoria. E' da tener presente, a tale proposito che la legge 
  n. 9/99 ha innalzato di un anno l'obbligo scolastico per tutti gli alunni e 
  l'art. 68 della legge 144/99 ha creato per tutti gli alunni l'obbligo "di 
  formazione professionale" da adempiersi nei tre anni successivi all'obbligo 
  scolastico, anche tramite la frequenza della scuola superiore. Ora, l'art. 34 
  comma 2 della Costituzione Italiana stabilisce che "l'istruzione inferiore, 
  impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita". Pertanto la 
  norma del R.D. citato va interpretata sistematicamente alla luce delle due leggi 
  del '99 citate e della Costituzione; pertanto la frequenza della scuola superiore 
  (da considerarsi quindi obbligatoria per gli alunni ciechi) ed i servizi "di 
  supporto all'integrazione scolastica" dalla scuola materna sino al termine 
  della scuola superiore per gli alunni ciechi debbono essere gratuiti.
- La sentenza della Corte 
  Costituzionale n. 215/87, avendo riconosciuto il diritto pieno ed incondizionato 
  degli alunni con handicap e quindi dei ciechi all'integrazione nelle scuole 
  superiori, ha fissato il principio della "pari opportunità" delle 
  persone handicappate al diritto allo studio, rispetto ai compagni non handicappati. 
  Ora, la partecipazione alle spese di supporto all'integrazione scolastica che 
  gli enti locali pretendono dalle famiglie degli alunni ciechi contrasta palesemente 
  con la sentenza citata, in quanto tali servizi debbono considerarsi un mezzo 
  obbligatorio posto a carico della Repubblica per garantire la realizzazione 
  delle pari opportunità e pertanto il loro costo non può ricadere sulle spalle 
  degli alunni con handicap che, a causa della loro minorazione, sarebbero gravati, 
  per esercitare lo stesso diritto allo studio, di un costo che gli altri alunni 
  non debbono sopportare.
- E infine da far presente con riguardo alla competenza delle provincie all'erogazione 
  dei servizi gratuiti di supporto all'integrazione scolastica che, il Ministero 
  della Funzione Pubblica, su espressa richiesta di questa Unione, con nota prot. 
       del         ha formulato 
  il parere secondo cui l'entrata in vigore dell'art. 139 dlgs. 112/98 che prevede 
  l'attribuzione ai comuni delle competenze di supporto all'integrazione scolastica 
  per la scuola materna e dell'obbligo, nulla innova rispetto a quanto in precedenza 
  stabilito dalla legge 67/93 che attribuisce tali competenze per gli alunni ciechi 
  alle provincie per tutti gli ordini e gradi di scuola. Il Ministro della Funzione 
  Pubblica ha ufficialmente inviato tale parere alla Presidenza del Consiglio 
  dei Ministri e al Ministero dell'Interno perché venga diramata immediatamente 
  una circolare chiarificatrice che ponga fine ai disagi creati da molte provincie 
  agli alunni minorati della vista. 
Roma, lì 21 ottobre 1999