Il caso della partecipazione di un minorato della vista ad un concorso pubblico viene preso espressamente in considerazione da diverse disposizioni di legge dell’ordinamento italiano, nonché da alcune disposizioni attuative.
In primo luogo, l’articolo 20 della legge 5.2.1992, n. 104 stabilisce, in linea generale, che qualsiasi persona handicappata può sostenere le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, avvalendosi degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Il medesimo articolo aggiunge che nella domanda di partecipazione al concorso o all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato ha la possibilità di specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
In secondo luogo, il comma 3 dell’articolo 7 della legge 29.3.1985, n. 113 precisa più nel dettaglio che tutti i cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.
Su tale argomento sono anche intervenute due principali disposizioni attuative sotto forma di circolari.
La prima è la n. 32176 4.2.29 del 18.9.1985 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5.10.1985) che ha avuto cura di precisare che il dettato del menzionato articolo 7 della legge 113/85 si applica alle procedure di espletamento di tutti i concorsi pubblici cui partecipino candidati non vedenti, aggiungendo che deve essere cura delle commissioni giudicatrici definire, volta per volta e secondo le circostanze e le necessità, le modalità più opportune per consentire un corretto svolgimento delle prove di esame.
La seconda è la n. 144 del 3.6.1991 del Ministero della Pubblica Istruzione che disciplina specificamente l’uso di un personal computer come strumento di scrittura da parte dei non vedenti per la confezione dell’elaborato scritto in sede di concorsi a cattedre.
Su questo argomento va, comunque, precisato che è compito della commissione d’esame stabilire nel caso concreto i tempi aggiuntivi da assegnare al non vedente per l’espletamento della prova d’esame, che dovranno essere proporzionati a quelli assegnati agli altri candidati. È anche compito della medesima commissione quello di individuare una persona vedente (se del caso, in grado di leggere il braille) da assegnare al minorato della vista per la trascrizione della prova in nero, in modo che essa non sia riconoscibile da quella degli altri candidati. Di conseguenza, è escluso che il non vedente che partecipa al concorso possa farsi accompagnare da persona di propria fiducia.
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