Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato in data 28.3.2000 la Circolare n. 96 con la quale fornisce alcuni chiarimenti relativi alla fruizione di quanto stabilito dal comma 14 dell’articolo 26 della legge 448/98 (legge finanziaria ’99), vale a dire che i docenti ed i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti ed i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali relativi.
In particolare, l’amministrazione ritiene che:
|
Organizzazione | Documentazione | Servizi | Istituzioni | News e Web | Contattaci |