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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

AUSILI E TUTORS PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI IN SITUAZIONI DI HANDICAP

Il Parlamento ha approvato la legge n. 17 del 20 gennaio 1999, richiesto dalla eccezionale seduta di studenti svoltasi alla Camera lo scorso anno, concernente modifiche agli articoli 13 e 16 della legge quadro n. 104/92, che arricchiscono il diritto allo studio di studenti universitari in situazione di handicap. Le novità sono le seguenti:

  1. Le università possono stipulare convenzioni con centri specializzati per l’uso di ausili e sussidi didattici specifici, come già avviene nelle scuole.
  2. E’ assicurato ad ogni studente in situazione di handicap un tutor, che è un compagno al quale viene dato l’incarico di aiutare i colleghi per l’orientamento negli studi.
  3. Nell’impostazione di piani educativi individualizzati, da concordarsi con i docenti, già consentiti dalla legge quadro, interviene anche la consulenza del tutor.
  4. Nel confermare il diritto dell’alunno in situazione di handicap ad utilizzare particolari mezzi ed ausili tecnici, si prevede anche, in analogia a quanto già stabilito per le scuole, la possibilità di effettuare prove equipollenti, sempre su proposta del servizio di tutorato specializzato.
  5. Ogni università deve nominare, con decreto del Rettore, un docente col compito di "coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’Ateneo".
  6. Annualmente sono stanziati 10 miliardi da ripartirsi tra le diverse università per realizzare i servizi sopra indicati. A partire dall’anno accademico 2000-2001 vi sarà una quota del fondo ordinario col quale il Ministero dell’università finanzia le singole sedi universitarie finalizzata espressamente per questi scopi.

OSSERVAZIONI

Questi servizi si aggiungono a quelli già previsti dalla legge quadro concernenti assistenti per la comunicazione degli alunni audiolesi ed al servizio di obiettori di coscienza normalmente forniti dall’IDISU (Istituto per il diritto allo studio universitario).

Gli alunni minorati della vista hanno diritto di accesso a questi servizi alla pari di tutti gli altri alunni in situazione di handicap (audiolesi, con minorazioni fisiche gravi) purché siano in possesso dell’attestazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla commissione di cui all’art.4 della L. n. 104/92, presente in ogni A.S.L.

Infatti l’art. 3 comma 2 della legge quadro stabilisce che le persone con handicap riconosciuto in situazione di gravità hanno diritto di priorità per l’accesso a tutti i servizi pubblici previsti dalla stessa legge. E’ da tener presente infine il regolamento sul diritto allo studio universitario approvato con D.M. del 25 luglio 1997 n. 245, che, all’articolo 1, comma 3 e 4, lettera c) stabilisce che il Dipartimento ministeriale per gli studenti deve assicurare l’informazione agli stessi, anche con riguardo all’orientamento e quindi, da ora in poi, anche l’informazione su questi nuovi servizi, specie nella fase che precede le preiscrizioni universitarie fissate al 30 novembre dell’ultimo anno di frequenza della scuola superiore e, comunque, anche nell’epoca successiva.

Lo stesso Dipartimento dovrà diramare le disposizioni per la impostazione dei piani educativi individualizzati e per le prove equipollenti concordate tra studenti e docenti su proposta anche dei tutors (cfr. D.P.R. 6 settembre 1996, n. 522 art. 3, comma 2 lettera b, f).

Il Dipartimento per gli affari economici del Ministero dell’università cura la ripartizione dei fondi tra le università e quindi anche dei 10 miliardi previsti dalla nuova legge (cfr. D.P.R. 522/96 art.3 comma 4 lettere d, f).

L’UIC provvederà a far si che siano stipulate le convenzioni per l’uso degli ausili tecnici concernenti i minorati della vista.

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