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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

La presente scheda, è tratta dalla nota del M.I.U.R. nell’ 30.11.2001, prot. n. 3390, ed intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa ed alcune indicazioni operative in meritoassistenza di base agli alunni in situazione di handicap

Com’è noto, l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92.

Nel sistema vigente l’assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all’interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell’Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell’intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.

Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica.

In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato, è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione. Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con gli alunni con nell’ambito, tuttavia, delle competenze che si richiedono a ciascuna figura professionale.

Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l’obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

Competenze dell’istituzione scolastica

Premesso che la scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l’accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell’accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, "l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola".

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6, punto 4, lettera b, del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS. del 9/11/2001).

A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili.

Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell’Intesa sopra indicata.

Il dirigente scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento.

Competenze dell’Ente Locale

L’obiettivo prioritario di garantire l’effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma previsti dall’art. 13, comma 1, lettera A, della legge 104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali.

Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l’integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l’attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali ai sensi del decreto legislativo 112/98, lo strumento più efficace per un ‘attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

Rimane all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, (Protocollo d’Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla legge 104/92.

A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie Locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni.

Formazione

Negli ultimi anni il profilo del collaboratore scolastico è stato in parte ridisegnato in conseguenza della maggiore complessità organizzativa della scuola dovuta all’autonomia scolastica ed anche in seguito al passaggio del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato. Pertanto, è necessario, considerata anche la delicatezza dei compiti connessi all’assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001 art. 46, in materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI).

Ciò potrà essere fatto ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione in servizio del personale della scuola, anche in concorso con «reti territoriali» di scuole. Si auspica, infatti, che ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall’assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non solo nella situazione contingente della presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio.

Il collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione stabilita a livello territoriale. Si ricorda, al proposito, che i collaboratori scolastici provenienti dagli enti locali possono far valere i titoli dei corsi di formazione già frequentati, anche per effetto di precedenti contratti, al fine di espletare la funzione aggiuntiva. D’altra parte, di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione, il dirigente scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l’ espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base.

I fondi per la formazione dei collaboratori scolastici possono essere reperiti attingendo:

Si fa presente che le risorse di cui sopra potrebbero essere integrate con la quota parte del 10% destinata alla perequazione degli interventi formativi e della strumentazione didattica, già assegnata agli Uffici Scolastici Regionali con la C.M. 139 del 13/9/2001.

Al fine di garantire omogeneità degli obiettivi formativi, si allega un prospetto che indica possibili standard di competenza per un qualificato esercizio della funzione di assistenza agli alunni disabili che i direttori generali regionali potranno utilizzare per l’attivazione dei corsi nel territorio di riferimento.

ALLEGATI

A Scheda analitica sulla normativa

B Standard dei corsi di formazione

SCHEDA A

I riferimenti normativi

I riferimenti normativi per il profilo del collaboratore scolastico, rispetto all’assistenza agli alunni portatori di handicap sono:

DPR, 24 Luglio 1977, n° 616 in materia di oneri a carico dell’ente locale per l’assistenza scolastica -Capo VI ­ artt. 42 e 45.

Legge 104/ 92, art.13, comma 1: "L’integrazione scolastica si realizza ... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 142 dell’8/6/1990 ... "; comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni l’obbligo per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati".

Decreto legislativo 31/03/98, n. 112, art. 139, comma 1: "Sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:. ... c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio"..

Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 - Trasferimento del personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato - comma 2: "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili".

D.M. 23/7/99 - Art. 7 - Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: "Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale".

Legge 8/11/2000, n. 238 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III - art. 14.

CCNL 1998/2001 - Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: "L’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale".

Protocollo d’Intesa tra il Ministero P.I. e ANCI UPI UNCEM e 00.SS. del 13 Settembre 2000 - art. 2, punto B: "L’attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31, tab. A, Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia ali’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica".

CCNI 1998-2001 - art. 46 - Formazione specialistica: "Per le attribuzioni delle funzioni aggiuntive di cui al successivo art. 50 (Lit. 1.200.000 lorde annue per le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di formazione. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l’assunzione di specifiche responsabilità. I corsi hanno la durata tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell’allegato 6 (tra cui l’attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell’accesso all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale) in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all’allegato 7".

Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 15/2/2001 Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche ali’integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici. compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale".

Intesa tra MIUR e le 00.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2001 - Punto 3: "Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall’art.4 dell’ipotesi di accordo ARAN - OO.SS del 28/9/2001".

SCHEDA B

Standard dei corsi di formazione

Profili di formazione dei collaboratori scolastici per il servizio di assistenza di base ad alunni in situazione di handicap.

Con «assistenza di base» si intende una serie di competenze utili a rendere possibile all’alunno disabile la vita a scuola, in relazione all’autonomia corporea, di movimento, di relazione.

La formazione prevista integra le competenze già presenti nel personale coinvolto e quindi non ha bisogno di essere «iniziale», ma di implementazione delle competenze già possedute.

Standard di formazione per l’«assistenza di base»

a) DURATA

Tempo complessivo minimo 40 ore suddivisibili, a titolo esemplificativo, in:

congruo tempo per formazione d’aula;

formazione in situazione: ogni collaboratore potrà essere impegnato anche in situazione di ricerca - azione nella sua scuola. Questa fase potrebbe prevedere anche il coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti allo scopo di creare un clima di collaborazione già nella fase della formazione.

b) CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE

Competenze essenziali da acquisire:

Puericultura di base ed igiene; saper cambiare e pulire un bambino, saperlo vestire, saperlo muovere in situazione scolastica;

relazionalità; cioè il rapporto di cura alla persona svolto in una situazione relazionale positiva (benessere, attenzione, strategie di cura...);

individualizzazione degli interventi in relazione alle diverse tipologie di disabilità, con particolare attenzione al problema delle prestazioni ad alunni di sesso maschile e di sesso femminile in età adolescenziale.

prime nozioni di pronto soccorso. Informazioni essenziali di prima assistenza.

c) COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE AI FORMATORI

puericultura: assistenti sociali, assistenti dei nidi, operatori sociali

relazionalità: psicologi infantili, dirigenti scolastici e insegnanti particolarmente esperti

individualizzazione secondo le tipologie dell’handicap: esperti del settore

prime nozioni di soccorso: medici, infermieri

d) ATTESTATO FINALE

Potrà contenere, oltre al numero delle ore di formazione effettivamente svolte, anche i principali contenuti appresi e un breve profilo delle competenze acquisite da ciascun corsi sta e costituirà un credito professionale (art. 44 CCNI).

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