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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

ACCORDI DI PROGRAMMA

Chi li promuove e chi vi partecipa

Per una buona qualità dell’integrazione scolastica la legge quadro n. 104/92 all’articolo 13, comma 1, lettera a) ha previsto la stipula di "accordi di programma".

Questi sono dei contratti pubblici che vengono avviati dal Sindaco o dal presidente della provincia o dal presidente della regione, a seconda dell’ambito territoriale nel quale si vuole realizzare un progetto di integrazione che i proponenti ritengono di far proprio. Il Sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione, invitano ad un incontro le altre pubbliche amministrazioni che si ritiene di coinvolgere; nel caso dell’integrazione scolastica queste sono, almeno, la A.S.L., e il Provveditorato agli studi. Quando, nel 2000, verrà attivata l’autonomia scolastica, potranno essere invitate anche singole scuole e, al posto del Provveditorato agli studi, che dovrebbe essere soppresso a causa del decentramento amministrativo, verrà invitato il capo del dipartimento regionale della pubblica istruzione. La riunione per questo incontro si chiana tecnicamente "conferenza dei servizi" ed a essa possono essere invitate altre amministrazioni pubbliche come, ad esempio, le IPAB, che sono le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali vi sono alcuni istituti per ciechi.

Ad un accordo di programma promosso dal Sindaco possono essere anche invitati altri comuni e la provincia ed, in certi casi, anche la regione. Lo stesso può avvenire in un accordo di programma promosso dalla provincia o dalla regione.

Gli accordi di programma riguardanti anche alunni minorati della vista debbono necessariamente essere firmati dalla provincia, che, quindi, deve essere invitata quando non sia essa a promuovere l’accordo. Ciò perché, in base alla legge n. 67/93, è la provincia che deve prestare l’assistenza scolastica ai minorati della vista.

Possono essere anche invitate associazioni, come ad esempio l’UIC e associazioni di genitori; queste però, pur potendo avanzare proposte e discuterle, non possono essere firmatarie dell’accordo di programma, che è riservato solo alle pubbliche amministrazioni.

Una volta raggiunto l’accordo, che viene sottoscritto da quelli che condividono il progetto, questo viene approvato con un’ordinanza del Sindaco o del presidente della Provincia o con un decreto del presidente della regione. Tale atto amministrativo ed il testo dell’accordo firmato vanno pubblicati sul bollettino ufficiale della regione e divengono efficaci il giorno successivo alla loro pubblicazione. Tutto ciò è previsto dall’articolo 27 della L. 142/90, legge di riordino degli ordinamenti degli enti locali.

Contratti di programma

Per consentire anche a soggetti privati, come le associazioni, di sottoscrivere un progetto di integrazione scolastica, i comuni o le provincie possono convocare una conferenza dei servizi per sottoscrivere "un contratto di programma" che è un nuovo strumento giuridico previsto dalla L. 662/96, art. 2, comma 203. In questo modo, ad esempio, l’UIC non si limiterà a fare proposte ma potrà sottoscrivere il progetto divenendone parte attiva, acquisendo così il potere di pretenderne l’attuazione.

Cosa contengono un accordo di programma e un contratto di programma.

Tali atti giuridici contengono sostanzialmente il progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica di tutti gli alunni disabili di un certo territorio, con l’indicazione degli interventi che ognuno dei sottoscrittori si impegna a realizzare. L’accordo è vincolante per ogni sottoscrittore solo se sono elencati puntigliosamente gli interventi che ognuno è obbligato a fare e la somma che si impegna a mettere a disposizione per realizzare tali interventi. E’ necessario anche che siano indicati l’organo o l’ufficio amministrativo di ogni sottoscrittore che, in base allo statuto dell’ente o per espressa previsione nell’accordo, deve provvedere ad erogare la somma di spettanza di quel determinato ente. Perciò è necessario pure che, accanto ad ogni impegno di prestazione di servizi, sia indicato il capitolo di bilancio dell’ente dal quale dovrà essere prelevata la somma necessaria. È infine necessario specificare il tempo, il luogo e la modalità di erogazione di ciascun servizio ed il coordinamento tra i servizi dei diversi enti.

Così, ad esempio, per gli alunni ciechi assoluti che frequenteranno la scuola materna è necessario prevedere che la provincia si impegni ad erogare, da un apposito capitolo del proprio bilancio, le somme necessarie all’acquisto del materiale didattico occorrente per tutti: ad esempio, casellario-Romagnoli, palla sonora, etc. Per gli alunni ciechi assoluti frequentanti il primo ciclo della scuola elementare, il comune dovrà indicare le somme col corrispondente capitolo di bilancio necessarie per la trascrizione in Braille dei libri di testo. Occorrerà inoltre prevedere la data di avvio della trascrizione, in modo che il testo sia disponibile per l’inizio dell’anno scolastico. E così via.

Quali effetti produce l’accordo.

Come in tutti i contratti, gli impegni sottoscritti fanno nascere in capo ad ogni amministrazione l’obbligo di eseguire spontaneamente le proprie prestazioni. Conseguentemente nasce in capo agli studenti il diritto ad ottenere, nei tempi e nei modi stabiliti, tali prestazioni. In caso di ritardo lieve, i genitori possono sollecitare le amministrazioni morose a provvedere. Anche ciascun firmatario può pretendere dagli altri che adempiano i loro impegni sottoscritti. Così, ad esempio, il Sindaco, o un suo delegato, può chiedere al Provveditore agli studi la nomina di un’insegnante specializzato se questa ritarda; il Provveditore agli studi (e, quando vi sarà l’autonomia scolastica, anche il capo di istituto) potrà chiedere al comune la nomina di un assistente per l’autonomia di un alunno pluriminorato frequentante la scuola elementare. Così, infine, la sezione UIC, che sottoscrive un contratto di programma, potrà rivolgere analoghe pretese legittime alle parti morose.

Cosa succede se un sottoscrittore non rispetta gli impegni presi.

La legge n. 142/90, all’art. 27, comma 6, prevede che con l’accordo di programma debba essere nominato un collegio di vigilanza, composto dai rappresentanti delle parti firmatarie, presieduto da chi ha promosso l’accordo, cioè il Sindaco per gli accordi comunali, il presidente della provincia per quelli provinciali. Tale collegio ha il compito di raccogliere le denuncie di inadempienza e di imporre alla parte inadempiente di effettuare la sua prestazione. Addirittura, se vogliamo che l’accordo sia serio, occorre attribuire al collegio di vigilanza "il potere surrogatorio", cioè il potere di fare esso quello che la parte inadempiente si rifiuta di fare. Ecco perché è necessario prevedere nell’accordo il capitolo di bilancio e la somma stanziata per ogni prestazione, nonché l’ufficio che provvederà alla erogazione della somma o alla effettuazione della prestazione. Infatti, in caso di inadempienza, il collegio di vigilanza effettua una diffida al legale rappresentante dell’ente inadempiente e quindi effettua esso la prestazione, ad esempio, dando un ordine di pagamento all’impiegato che doveva erogare la somma e nominando la persona che verrà pagata con tale somma per effettuare la prestazione richiesta.

Come fare quando non c’è accordo di programma.

Gli obblighi assunti sottoscrivendo un accordo di programma derivano dalla volontà dell’ente sottoscrittore, anche se molti di questi obblighi sono previsti dalle leggi, che è anzi opportuno indicare nell’accordo accanto ad ogni prestazione.

Ma è spesso riuscito difficile far sottoscrivere un accordo. In tali casi è da ricordare che vi sono alcune ipotesi in cui obblighi gravanti su comuni e provincie per "espressa disposizione di legge" possono essere realizzati anche contro la volontà degli stessi inadempienti.

A tal proposito, la legge Bassanini bis, n. 127/97, all’art. 17, comma 43, prevede quanto segue:

il difensore civico regionale o il CO.RE.CO., accertato che l’obbligo è previsto da una precisa norma di legge e diffidato il comune o la provincia inadempiente, nomina un commissario ad acta per adempiere l’obbligo violato. Così, ad esempio, se un alunno minorato della vista non ha ricevuto l’assistenza scolastica prevista dalla legge n. 67/93 a carico della provincia, può seguire la procedura sopra indicata. In tal caso il genitore, se vuole, può farsi assistere dalla locale Sezione UIC che ha un peso contrattuale più forte.

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