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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Esenzioni Tasse Universitarie

In regime di autonomia, ogni Università ha la possibilità di deliberare una serie di misure volte a favorire l’accesso allo studio degli studenti in condizione di disagio e, in particolare, gli studenti portatori di handicap.

Normalmente per quel che riguarda quest’ultima categoria di studenti, la maggior parte degli Atenei si rifà ad alcuni principi generali che si possono così sintetizzare.

Gli studenti portatori di handicap possono richiedere un esonero totale o parziale, presentando la documentazione rilasciata dalla competente ASL, ai sensi dell’art. 4 della Legge 5.2.1992, n. 104, attestante la percentuale di invalidità.

In linea di massima, i criteri di esonero comprendono sia la percentuale di invalidità, che il reddito del nucleo familiare del richiedente (normalmente il reddito complessivo dei membri del nucleo familiare al netto dell’IRPEF, incrementato di una percentuale dell’indicatore dalla situazione patrimoniale che varia da Università ad Università).

L’esonero totale si ha, in genere, in due casi:

  1. con una invalidità inferiore al 66,6% (o altro limite fissato dall’Università) e con un tetto reddituale stabilito dall’Ateneo;
  2. oltre il 66,6% o altro limite, indipendentemente dal reddito.

L’esonero parziale si ha in presenza di una invalidità inferiore a quella prima richiamata e in presenza di un reddito generalmente superiore a quello previsto nella fascia precedente.

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