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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 38

Oggetto: Messaggio INPS.HERMES.28/05/2026.0001791. Requisiti socio-economici perfezionati successivamente alla reiezione

Data: 04/06/2026

Ufficio: LAPR

Protocollo: 38


Care amiche, cari amici,
lo scorso 28 maggio l’INPS ha pubblicato il messaggio hermes n. 1791/2026, riguardante le procedure di liquidazione e/o ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità. Il messaggio rappresenta un significativo spartiacque procedurale rispetto alla disciplina previgente e introduce regole differenziate in base allo stato della prestazione al momento della richiesta: se mai sorta, se cessata definitivamente o se temporaneamente sospesa.
Al fine di evitare applicazioni errate e conseguenti perdite economiche anche per gli Associati UICI, si espongono di seguito le indicazioni operative, distinte secondo le tre fattispecie individuate dall’INPS.
FATTISPECIE 1: Ripristino a seguito di reiezione della domanda per mancanza dei requisiti socio-economici. La prima fattispecie riguarda l’ipotesi in cui la domanda originaria, intesa a ottenere la prestazione economica, sia stata respinta esclusivamente per l’insussistenza dei requisiti socio-economici — ad esempio, per superamento dei limiti di reddito — nonostante il cittadino fosse già in possesso di un accertamento sanitario favorevole. In questo caso, la prestazione non è mai stata concretamente liquidata, sebbene il riconoscimento dello stato di invalidità sia definitivo.
Si consideri, ad esempio, il caso di un cittadino che, dopo aver presentato domanda di invalidità civile, ottiene il riconoscimento di un grado invalidante (es. 75%) che darebbe astrattamente diritto all’assegno mensile di assistenza. Tuttavia, nella fase di verifica dei requisiti socio-economici, l’INPS rileva un reddito da lavoro dipendente superiore al limite di legge e notifica un provvedimento di reiezione. Il cittadino conserva lo status di invalido, ma la prestazione non viene liquidata. Successivamente, qualora il cittadino perda il lavoro e il suo reddito scenda a zero, il requisito socio-economico si perfeziona e si ricostituiscono le condizioni per l’erogazione.
In questa circostanza, l’interessato può attivare la procedura di ripristino presentando il modello cartaceo "AP93" (domanda di ripristino) e il modello "AP70" tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente. Non è necessario riattivare l’accertamento sanitario né sottoporsi a visita medica. Qualora il verbale sanitario sia stato rilasciato da un Ente diverso dall’INPS in epoca anteriore al 1° gennaio 2010 (verbale ASL o, in epoca precedente, dalle Prefetture o dal MEF), lo stesso dovrà essere allegato alla documentazione.
Un aspetto procedurale di fondamentale importanza riguarda la decorrenza economica della prestazione. Essa viene riconosciuta dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza di ripristino. Se il cittadino trasmette la PEC il 15 giugno, l’INPS liquiderà l’assegno mensile a partire dal 1° luglio. Non verranno corrisposti arretrati per il periodo antecedente alla presentazione della domanda, anche qualora in tale periodo il cittadino fosse già privo di reddito, poiché l’inerzia amministrativa — l’omessa presentazione della richiesta nel momento opportuno — comporta la perdita economica dei ratei non richiesti.
FATTISPECIE 2: Ripristino a seguito di revoca della prestazione per sopravvenuta perdita dei requisiti socio-economici. La seconda fattispecie si configura quando una prestazione già attiva e in godimento viene revocata dall’INPS a causa della perdita sopravvenuta dei requisiti socio-economici. La revoca estingue il rapporto assistenziale in modo definitivo e permanente, con un effetto radicalmente diverso dalla mera sospensione: il diritto viene meno completamente e deve essere riconosciuto ex novo.
Rientrano in questo caso le revoche determinate dalla permanenza all’estero per un periodo superiore a un anno — che fa venir meno il requisito della residenza effettiva e abituale sul territorio nazionale — oppure dalla liquidazione di altri trattamenti pensionistici incompatibili con la prestazione assistenziale. La fattispecie ricomprende anche il caso concreto — molto ricorrente presso le Sezioni UICI — del lavoratore disabile che, a seguito di assunzione, percepisce un reddito superiore al limite di legge. Tale evento non configura una perdita "provvisoria" del requisito, ma una sua stabile e durevole insussistenza, che determina l’estinzione del diritto originario e la conseguente revoca formale da parte dell’INPS. La giurisprudenza ha consolidato questo principio, affermando che: “la revoca per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza — quale il requisito reddituale — comporta l’estinzione del diritto medesimo, con l’effetto che per il ripristino dell’assegno occorre una nuova domanda amministrativa e l’instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo” (Corte d’Appello di Lecce, Sez. Lavoro, Sent. 5 luglio 2025, n. 443).
Segue una breve esemplificazione. Un lavoratore invalido, già percettore della prestazione, viene assunto e il suo reddito da lavoro supera il limite di legge. L’INPS procede a notificare un provvedimento di revoca della prestazione: il diritto si estingue formalmente. Durante l’intero periodo lavorativo, il diritto alla prestazione assistenziale rimane estinto. La situazione cambia nel momento in cui il lavoratore cessa l’attività e va in pensione. Con il pensionamento, il reddito personale si riduce e, nello scenario descritto, scende nuovamente al di sotto della soglia prevista per l’anno in corso. A questo punto, il requisito socio-economico risulta nuovamente perfezionato. Tuttavia, il diritto non rinasce automaticamente: poiché il precedente era stato estinto tramite revoca, è necessario un nuovo atto di impulso da parte dell’interessato per ottenere il riconoscimento di un nuovo diritto, identico nel contenuto al precedente.
La procedura di ripristino è identica a quella della Fattispecie 1. L’interessato deve presentare il modello "AP93" e il modello "AP70" compilato in ogni sua parte tramite PEC alla sede INPS competente, allegando il verbale sanitario in corso di validità. L’Istituto esclude l’obbligo di attivare un nuovo iter di accertamento sanitario, poiché il verbale originario che riconosceva lo stato di invalidità rimane pienamente valido. Tuttavia, qualora tale verbale sia stato emesso da più di due anni, il Centro Medico Legale dell’INPS ha la facoltà di disporre una visita di verifica straordinaria per accertare la permanenza della condizione invalidante.
Anche in questa fattispecie, la prestazione è riconosciuta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza di ripristino. Se il lavoratore invalido va in pensione il 1° gennaio 2027 e presenta la domanda di ripristino il 15 giugno 2027, l’INPS riattiverà la prestazione economica con decorrenza 1° luglio 2027. Non sono ammessi arretrati per il periodo intercorrente tra il perfezionamento del requisito e la presentazione della domanda, qualora l’interessato sia rimasto inerte. Questo aspetto rappresenta la conseguenza logica della revoca: poiché il diritto era stato estinto, la sua ricostituzione decorre ex nunc, ossia dal mese successivo alla domanda, e non dal momento in cui il requisito si è effettivamente ricostituito.
FATTISPECIE 3: Ripristino a seguito di sospensione della prestazione per perdita provvisoria dei requisiti socio-economici. La terza fattispecie riguarda la sospensione — e non la revoca o la reiezione — della prestazione economica, determinata da una causa di natura temporanea e provvisoria. La sospensione non estingue il diritto, ma ne congela temporaneamente gli effetti economici. Il diritto rimane "latente" in capo al beneficiario; soltanto l’erogazione è interrotta finché persiste la causa sospensiva.
Si applica ai casi in cui l’erogazione sia stata temporaneamente bloccata per eventi contingenti, quali, a esempio, il ricovero ospedaliero gratuito a carico del Servizio Sanitario Nazionale, poiché la legge esclude l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili (resta in pagamento, invece, quella per ciechi civili) o di comunicazione e dell’assegno mensile durante tali periodi; il venir meno temporaneo della frequenza scolastica per i minori; la liquidazione di un importo una tantum che determini il superamento del limite di reddito per un solo anno d’imposta.
Un cittadino titolare di assegno mensile di assistenza viene, ad esempio, ricoverato presso una struttura pubblica per un periodo di degenza. Poiché durante il ricovero lo Stato copre integralmente i costi di cura, l’INPS sospende l’erogazione della prestazione. Al termine del ricovero, il paziente viene formalmente dimesso. Cessa così la causa ostativa — il ricovero gratuito — e si ripristinano le condizioni per l’erogazione della prestazione.
In questa circostanza, l’iter amministrativo differisce radicalmente dalle prime due fattispecie. L’interessato non deve utilizzare il modello cartaceo AP93 né inviare una PEC. Deve invece presentare una domanda telematica di "Ricostituzione per motivi documentali", allegando la documentazione attestante la cessazione della causa sospensiva (es. la lettera di dimissione della struttura ospedaliera). Non è richiesta alcuna nuova visita medica.
La differenza principale rispetto alle fattispecie precedenti risiede nella decorrenza degli effetti economici. A differenza dei casi di reiezione e revoca — dove il pagamento decorre dal mese successivo alla domanda — nel caso di sospensione la prestazione economica viene ripristinata con decorrenza dal giorno in cui si sono ricostituiti i requisiti (es. il giorno delle dimissioni), con il pagamento dei ratei a partire dal mese in cui si è verificata la cessazione della causa sospensiva. Il fondamento logico sta nel fatto che, poiché nella sospensione il diritto non si estingue, ma ne vengono soltanto sospesi gli effetti economici, una volta cessata la causa ostativa la prestazione riprende a decorrere da quel momento, indipendentemente da quando venga presentata la domanda di ricostituzione.
Ad esempio, se il cittadino viene dimesso il 10 maggio ma presenta la domanda telematica di ricostituzione solo il 15 luglio, l’INPS riattiverà il pagamento con decorrenza maggio 2026, corrispondendo anche le mensilità arretrate di maggio e giugno.
Segue una sintetica tabella riepilogativa.

Fattispecie 1: Reiezione Fattispecie 2: Revoca Fattispecie 3: Sospensione
Stato della prestazione Mai liquidata per motivi economici Revocata (diritto estinto) Sospesa (diritto congelato)
Modulistica e canale AP93 + AP70 via PEC AP93 + AP70 via PEC Domanda telematica portale INPS
Iter sanitario Escluso (salvo verifiche straordinarie) Escluso (salvo verifiche straordinarie) Escluso
Decorrenza economica Dal mese successivo alla domanda Dal mese successivo alla domanda Dal mese di ripristino effettivo del requisito
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Disposizioni comuni in materia sanitaria
Con riferimento a tutte e tre le fattispecie, si precisano alcuni principi comuni in materia sanitaria, rilevanti per la corretta gestione dei procedimenti. La presentazione dell’istanza di ripristino o ricostituzione non comporta la riapertura dell’intero procedimento di accertamento sanitario. Qualora il verbale sanitario sia stato emesso da oltre due anni rispetto alla data della domanda, questo verrà sottoposto al vaglio del Responsabile del Centro Medico Legale (CML) competente, il quale ha facoltà di disporre una verifica straordinaria sulla permanenza della condizione invalidante.
Tuttavia, i poteri di attivazione di tale verifica sono differenziati:
a) Per i verbali post-riforma, emessi dal 1° gennaio 2025 in base al Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Riforma della disabilità), l’INPS è stato individuato quale Ente unico accertatore della "valutazione di base" della condizione di disabilità. L’esito di tale valutazione è attestato da certificato con validità non limitata nel tempo. In attuazione dei principi ispiratori della riforma, le circostanze per cui il medico responsabile del CML può attivare una verifica straordinaria devono essere circoscritte a casi eccezionali e situazioni del tutto peculiari.
b) Per quanto riguarda i verbali ante-riforma, antecedenti al 1° gennaio 2025 e risalenti di oltre due anni, l’attivazione della verifica straordinaria da parte del CML deve essere limitata ai soli casi in cui il giudizio medico-legale sia in palese e manifesto contrasto con i riferimenti tabellari di legge o con le linee guida valutative fornite dall’INPS. Non si tratta dunque di una verifica discrezionale, ma di un controllo strettamente circoscritto alle ipotesi di palese incoerenza.
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Alla luce di quanto esposto, è fondamentale tenere presente che la corretta classificazione della propria situazione in una delle tre fattispecie è di importanza critica, poiché un errore può comportare conseguenze economiche gravi e la perdita di mensilità.
In particolare, qualora una situazione che rientri nella Fattispecie 1 o 2 venga gestita erroneamente con la procedura prevista per la Fattispecie 3 (ricostituzione telematica), e l’INPS rigetti l’istanza, la successiva riproposizione della domanda corretta (tramite PEC) comporterà per l’interessato la perdita degli arretrati. Come indicato nel Messaggio n. 1791/2026, nelle Fattispecie 1 e 2 la decorrenza è fissata al mese successivo alla domanda, e la perdita di tale finestra temporale è irreversibile.
In caso di incertezza sulla corretta classificazione, è pertanto prudente confrontarsi preliminarmente con gli operatori di Patronato in convenzione, Vostri fiduciari, prima di avviare qualunque procedimento.
Al riguardo, questa Presidenza Nazionale continuerà l’azione informativa su ulteriori novità provenienti dall’INPS.

Vive cordialità.
Mario Barbuto – Presidente nazionale


Documenti allegati:
INPS messaggio hermes 1791 del 28/05/2026

LAPR (EC/ec)
S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\LETTERE AL EC\PROVVIDENZE ECONOMICHE\AP 70\DATI UTILI\REDDITI\PRIMO RICONOSCIMENTO- RIPRISTINO. DIFFERENZE\COMUNICATO UICI RICHIESTA DI RIPRISTINO DELLE RELATIVE PRESTAZIONI ECONOMICHE.DOC


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