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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 2

Oggetto: Riforma del processo di accertamento della disabilità (Decreto legislativo n. 62 del 3/5/2024). Avvio della sperimentazi

Data: 09/01/2025

Ufficio: LAPR09

Protocollo: 191


Dal 1° gennaio 2025 parte la sperimentazione della riforma del percorso di accertamento della disabilità, introdotta dal Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, che coinvolge nove province italiane, individuate dal decreto-legge n. 71 del 31 maggio 2024:
Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.
Le restanti Province d’Italia, per tutto il 2025, seguiranno le consuete procedure accertative.
Principali norme di riferimento della riforma.
1. la legge n. 227 del 22 dicembre 2021 ha delegato il Governo ad adottare, entro il 15 marzo 2024, uno o più decreti legislativi per la “revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità”
2. il Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, attuativo della legge delega n. 227/2021, reca la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita indipendente e partecipato. Il Decreto ha una portata storica e riforma le procedure di accertamento della disabilità e in particolare la valutazione di base nonché la successiva valutazione multidimensionale (facoltativa) per l’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. La riforma interviene anche dal punto di vista del linguaggio normativo sulla disabilità, recependo espressamente nell’ordinamento nazionale le definizioni di persona con disabilità e di disabilità, coerentemente con l’approccio della Convenzione ONU. I termini “handicap”, “handicappato”, “persona affetta da disabilità”, “diversamente abile”, etc., saranno sostituiti, ovunque ricorrenti, dalle nuove definizioni.
Gli aspetti che caratterizzano e qualificano il nuovo procedimento della valutazione di base possono essere così riassunti (in estrema sintesi).
• Innanzitutto, il procedimento valutativo di base è configurato come sistema unitario che riunisce tutti i procedimenti esistenti volti, tra l’altro, al riconoscimento della condizione di disabilità, all’accertamento dell’invalidità civile, all’accertamento della cecità civile, all’accertamento della sordità civile, etc. La procedura di riconoscimento sarà conformata come unica per tutte le tipologie di accertamento sanitario, e verrà gestita dalle c.d. Unità di Valutazione di Base (UVB), che prenderanno il posto delle Commissioni ASL/INPS, destinate ad essere dismesse.
• In secondo luogo, vi sono novità dal punto di vista dei criteri che informano il procedimento. In particolare, viene previsto che la diagnosi clinica sia combinata con la valutazione del funzionamento e della partecipazione sociale (ICF), della persona con disabilità, così da garantire una visione complessiva della salute e del benessere della persona disabile. L’ICF prenderà il posto delle tabelle del DM del 1992, ai fini del giudizio finale sullo stato di disabilità - in senso globale - del paziente.
• Inoltre, si introduce il WHODAS, un questionario psicometrico sulla disabilità autopercepita, sviluppato dall’OMS sull’impianto concettuale dell’ICF, per fornire un metodo standardizzato di misura della salute e della disabilità nelle diverse culture. Raccoglie informazioni su mobilità, autonomia, lavoro, etc. ed è rivolto ai maggiorenni con disabilità.
• Si prevede, ai fini della valutazione dell’invalidità, l’aggiornamento delle tabelle di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992. Infatti, le attuali tabelle si limitano a rilevare la patologia o menomazione in sé e la conseguente riduzione della capacità lavorativa generica in termini percentuali, mentre le tabelle aggiornate dovranno stabilire quanto la compromissione incida sul funzionamento della persona.
• Il “certificato definitivo” prende il posto del verbale sanitario.
• Per assicurare l’omogeneità delle procedure, è stato scelto l’INPS quale unico gestore della valutazione di base. Nell’individuare un’unica fase accertativa in capo all’INPS, si attua una semplificazione che elimina l’attuale doppia fase di accertamento riconducibile, in prima battuta, alle commissioni integrate ASL-INPS e, in secondo luogo, alla validazione da parte di altra commissione INPS di quanto accertato “in prima istanza”.
3. Il Decreto legislativo n. 29 del 15 marzo 2024 riguarda le persone sopra i 70 anni e si combina con la riforma della non autosufficienza. I procedimenti che riguardano le persone anziane (in particolare, la loro condizione di non autosufficienza) sono ancora in fase di strutturazione.
4. Il Decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024, convertito dalla legge n. 106 del 29 luglio 2024 ha individuato, all’art. 9 del Decreto legge, le 9 Province “sperimentali”, secondo il principio di differenziazione geografica tra nord, sud e centro italia, nelle quali si svolgerà, dal 1° gennaio 2025 e per 12 mesi, una fase preliminare di sperimentazione delle nuove norme (secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del Decreto legislativo n. 62 del 2024). È bene precisare che il giudizio finale verrà reso ancora in applicazione dei pregressi criteri, dettati dal DM del 1992 (l’iter accertativo si svilupperà, secondo un doppio canale di valutazione, di cui l’uno ancorato al DM del 1992, l’altro all’ICF ma con alcune limitazioni, dettagliate più avanti).
5. Presidenza del Consiglio dei Ministri – decreto ministeriale n. 197 del 12 novembre 2024, quale “Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio”.
6. Nel complesso delle misure della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), collegati alla riforma della disabilità sono i commi
167: Dopo il comma 3 dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente: “3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 [accertamento agli atti], ferma restando la facoltà dell’istante di chiedere la visita diretta”.
Resta inteso per la generalità dei casi (al di fuori dell’ambito patologico oncologico) che la visita diretta (in presenza del richiedente l’accertamento sanitario) costituirà la regola.
168. “Dopo l’articolo 33 del (Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilità) – In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente [in altri termini, invalidità e inabilità lavorativa – a differenza di quanto avviene oggi - verranno gestite dalla medesima Commissione accertatrice]. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi”
Sul piano amministrativo, a fine anno, con l’implementazione delle procedure informatiche, l’INPS ha diramato le prime istruzioni operative:
1. Messaggio n. 4014 del 28 novembre 2024, “Riforma della disabilità. Decreto legislativo n. 62/2024. Certificato medico introduttivo. Prime istruzioni operative e avvio della sperimentazione”
2. Messaggio n. 4364 del 19 dicembre 2024, “Profilazione dei medici certificatori. Istruzioni operative”
3. Messaggio n. 4465 del 27 dicembre 2024, “Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Avvio della sperimentazione a decorrere dal 1° gennaio 2025 nelle Province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Prime istruzioni operative.
4. Messaggio n. 4512 del 31 dicembre 2024, “Certificato medico introduttivo di cui al decreto legislativo n. 62/2024. Profilazione dei medici certificatori. Ulteriori indicazioni operative”
Tutto ciò premesso, è comprensibile dedurre che la questione sia di ampia portata e in costante fase di strutturazione, per cui è importante fornire, di volta in volta, notizie e aggiornamenti circostanziati che ripercorreranno le procedure organizzative dell’INPS, ad oggi tutt’altro che definite in maniera completa. Una generalizzazione della questione rischierebbe, infatti, di essere fuorviante e non aderente alla realtà dei fatti e delle procedure.
A ogni modo, come previsto dall’art. 9, comma 4, del Decreto legislativo n. 62/2024, le nuove Unità di Valutazione di Base (UVB) saranno integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’ANMIC, dell’UICI, dell’ENS e dell’ANFFAS, convocato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione. Nello specifico, in Commissione troveremo due medici nominati dall’INPS, un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione), una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Nel caso di minori, almeno uno dei medici nominati dall’Istituto deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute del minore.
Sotto il profilo amministrativo, la novità della riforma è, certamente, rappresentata dalla nuova modalità per l’avvio del procedimento valutativo di base, che prevede l’invio telematico diretto all’INPS del “nuovo certificato medico introduttivo”, il quale rappresenterà a tutti gli effetti l’unica modalità per la presentazione dell'istanza per l'accertamento della disabilità e non dovrà essere più completata con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o del Patronato. Eventuali prestazioni economiche riconosciute decorreranno dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo (art. 6, comma 10, del Decreto legislativo n. 62/2024).
Nelle more della sperimentazione, per le sole 9 Province (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste), la valutazione verrà effettuata, per tutte le patologie, continuando a utilizzare le tabelle di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1992, a eccezione di 3 patologie (diabete di tipo 2, disturbi dello spettro autistico, sclerosi multipla), per cui si opererà un passaggio valutativo sulla base dell’ICF, non appena verrà emesso, però, il relativo decreto del Ministero della Sanità contenente le linee guida per l’accertamento secondo i nuovi criteri. In assenza di detto decreto, anche queste 3 patologie “sperimentali” continueranno a essere valutate con le tabelle del 1992.
In esito all’accertamento verrà prodotto un verbale definito “certificato” (ex verbale) attestante la condizione di disabilità, unico e complessivo che comprende ogni accertamento previsto dalla normativa vigente (disabilità 68/1999, invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap). Il certificato che attesta la condizione di disabilità avrà valore polifunzionale. Ciò, nei termini dell’art. 6, comma 7, del Decreto legislativo n. 62/2024. Il certificato non avrà una data di scadenza dell’accertamento sanitario, salvo casi eccezionali (revisioni).
Dal momento in cui il certificato medico introduttivo è trasmesso all’Istituto, il cittadino, direttamente o tramite Patronato, o anche le Associazioni di categoria, al fine di accelerare l’erogazione delle prestazioni economiche eventualmente riconosciute, è tenuto a comunicare all’INPS i dati socioeconomici utilizzando la procedura di inserimento DATI SOCIO-ECONOMICI DISABILITÀ (iban, delega associazioni di categoria, ricoveri).
Dal 1° gennaio 2026, l’estensione della riforma riguarderà l’intero territorio nazionale.
Come anticipato, seguiranno altri comunicati UICI per affrontare miratamente altre questioni legate alla riforma della disabilità, che a oggi, sono ancora “sulla carta”, come ad esempio il progetto di vita individuale – PVI (dopo la conclusione della valutazione di base su richiesta del diritto interessato) e gli Enti deputati a erogarlo, la valutazione della non autosufficienza degli anziani (in riferimento alla quale mancano ancora i messaggi operativi INPS), e l’impatto che la riforma avrà all’interno delle 9 Province in sperimentazione.
A ogni modo, in tutto questo contesto di riforma sanitaria, è importante tenere a mente che è fatto salvo il principio di “non regressione” e tutela diritti acquisiti (servizi, agevolazioni, pensioni e indennità speciale e di accompagnamento già in pagamento). Come previsto dall’art. 35 del Decreto legislativo n. 62 del 2024, infatti le norme concessorie in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile, di sordocecità e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i permessi assistenziali, continueranno a mantenere la loro validità legale, né sul punto la riforma ha apportato limitazioni di sorta.
Continuiamo a seguire e monitorare il processo per fronteggiare e contrastare ogni eventuale emergenza che possa palesarsi nel corso della sperimentazione.


Mario Barbuto- Presidente nazionale


Si allegano:
1. Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, attuativo della legge delega n. 227/2021
2. Messaggio n. 4014 del 28 novembre 2024
3. Messaggio n. 4364 del 19 dicembre 2024
4. Messaggio n. 4465 del 27 dicembre 2024
5. Messaggio n. 4512 del 31 dicembre 2024


LAPR (EC/ec)
S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\LETTERE AL EC\ACCERTAMENTI SANITARI E TUTELA GIUDIZIALE\2026_RIFORMA DELLA DISABILITA (VALUTAZIONE DI BASE+ANZIANI)\SPERIMENTAZIONE PER L'ANNO 2025\COMUNICATO UICI. RIFORMA DELLA DISABILITÀ E AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE.DOC

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