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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 16

Oggetto: Accertamento della cecità e della ipovisione- Buone prassi UICI e INPS- Istruzioni operative e metodologich

Data: 01/02/2019

Ufficio: LAPR

Protocollo: 1277


Care amiche, cari amici,
con grande piacere, vi presento il risultato di un lavoro di squadra, che, negli ultimi mesi, ha coinvolto gli Uffici di questa Presidenza Nazionale e quelli del Coordinamento Generale Medico-legale INPS di Roma, nella elaborazione di un documento che riporta utili indicazioni operative e metodologiche per le Commissioni medico-legali di accertamento delle condizioni di ipovisione e cecità.
L’esigenza dell’UICI è stata quella di puntualizzare, d’intesa con la Medicina legale Superiore INPS, alcuni fondamentali aspetti metodologico-operativi per la valutazione della disabilità visiva ai sensi della legge 138/2001, al fine di risolvere la persistente eterogeneità di posizione, assunta dalle Commissioni per l’invalidità e cecità civile nei confronti delle persone cieche e ipovedenti, sia nell’approccio metodologico e dell’interpretazione dei dati clinici (certificati oculistici, esami anatomo-morfologici (OCT), esami clinico-diagnostici (misurazione della campimetria) e esami elettrofunzionali (PEV), sia nelle modalità di redazione dei verbali.
Il documento che ne è scaturito, dal titolo “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile”, si ricollega funzionalmente alle Linee Guida INPS emanate nel 2012 e tuttora in vigore, per l’accertamento degli stati invalidanti, ed è già stato inserito nelle procedure telematiche INPS per l’INVCIV (Invalidità Civile) e la Verifica, per una sua puntuale consultazione e presa visione da parte delle Commissioni per l’invalidità e cecità civile.
Data l’evidente importanza del suo contenuto, sarà fondamentale, per l’esercizio del nostro ruolo di tutela e rappresentanza, che anche i dirigenti e tutto il personale dell’UICI ne abbiano piena consapevolezza, al fine di promuoverne il pieno recepimento sul territorio di competenza.
Troverete il documento in allegato.
Sperando di fare cosa gradita, per agevolare la lettura abbiamo riassunto alcuni passaggi essenziali, da tenere bene a mente.
1) Sulla metodologia dell’accertamento e redazione del verbale di cecità civile. Il documento
precisa che il verbale di accertamento medico-legale, pur privo di una specifica sezione per l’espressione delle motivazioni del giudizio, dovrà consentire di dedurre con sufficiente chiarezza il percorso logico-valutativo seguito dalla Commissione, specie allorché il giudizio conclusivo si discosti dalle risultanze tecnico-strumentali della documentazione prodotta dal cittadino. Si legge infatti che: “In via più generale e conclusiva si ribadisce che un corretto giudizio medico legale in materia di cecità, deve trovare il suo fondamento essenziale non tanto nell’esito di un singolo accertamento quanto piuttosto nella complessiva coerenza e compatibilità scientifica di tutti i rilievi clinici e strumentali”.
Fermo restando che il compito delle Commissioni è quello di addivenire ad un giudizio certo e veritiero, nella logica di un ragionamento che, dagli esami introduttivi presentati dal cittadino, si snodi coerentemente fino al giudizio collegiale definitivo, è pacifico che i medici legali, per la soluzione di casi dubbi, abbiano facoltà di fare ricorso ad ogni esame clinico-strumentale ritenuto opportuno.
Su espressa richiesta dell’UICI, è stato, però, sottolineato che le Commissioni, nel richiedere al cittadino disabile visivo specifici, ulteriori, esami, prestino particolare attenzione al fatto che tali esami siano compatibili con le condizioni psicofisiche dell’interessato, non si rivelino invasivi o anche potenzialmente pericolosi, e possano essere eseguiti in strutture pubbliche o accreditate presenti in loco, quindi facilmente raggiungibili.
Il documento ribadisce, altresì, la piena ed incontrovertibile validità dell’esame del Campo visivo binoculare eseguito secondo la tecnica di Zingirian-Gandolfo, ai fini degli accertamenti di cui alla legge 138/2001.
Per evitare che i medici legali in Commissione sollevino perplessità circa l’oggettività dei risultati di campimetria ottenuti (circostanze, spesso ricorrenti, che condizionano la visita collegiale di quanti soffrano di un forte restringimento del campo visivo), sarà necessario, in fase di raccolta della certificazione introduttiva finalizzata alla presentazione della domanda di accertamento, che lo specialista chiamato ad eseguire la misurazione del Campo visivo esprima “nella refertazione le proprie osservazioni sull’effettiva affidabilità del test, ovvero sulla presenza di elementi o circostanze che ne riducano l’attendibilità o, più brevemente, a dichiararne la validità a fini medico legali”.
Importante è anche l’aspetto che interessa le visite di rivedibilità. Consapevoli del ricorso, spesso indiscriminato, alla chiamata a revisione da parte dell’INPS, come UICI abbiamo preteso che ci fosse una maggiore attenzione da parte dell’Istituto nell’individuare chi, con disabilità visiva, debba necessariamente tornare a visita: “Per quanto riguarda la previsione della rivedibilità, sebbene essa rientri nella facoltà discrezionale della Commissione, sarebbe opportuno che vi si faccia ricorso solo nei casi in cui nelle condizioni cliniche accertate al paziente, sussistano effettive possibilità di miglioramento, tali da comportare l’ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale”.
2) Sulla metodologia dell’accertamento e redazione del verbale di invalidità civile per i
cittadini ipovedenti o ciechi. Il documento fornisce i necessari chiarimenti in merito all’applicazione di un doppio giudizio, finalizzato ad ottenere, in favore dei soggetti ciechi civili o ipovedenti gravi, accanto ad un giudizio medico legale, espresso ai fini della invalidità civile e cecità civile per la eventuale liquidazione delle relative prestazioni economiche INVCIV, un secondo giudizio medico legale complessivo riferito a tutte le minorazioni in diagnosi, per l’individuazione della sola percentuale di invalidità (utile, ad esempio, per l’iscrizione alle liste del collocamento mirato disabili). Dal Coordinamento Generale Medico-legale INPS è stato riferito che, laddove possibile (in particolare, quando l’accertamento in prima istanza sia gestito, sin dall’inizio, interamente dalla Commissione Unica INPS, senza il doppio passaggio con la Commissione ASL), i due giudizi di cecità civile e di invalidità civile verranno emessi nella medesima seduta di accertamento, evitando così che l’istante debba presentarsi a visita in due diverse occasioni (dinanzi alla Commissione Ciechi civili e, poi, dinanzi a quella dell’Invalidità Civile).
Inoltre, il documento dovrebbe definitivamente risolvere il problema che interessa i soggetti ipovedenti gravi, in possesso di verbali di invalidità civile non “parlanti” in riferimento allo status di non vedente, con tutte le complicazioni che ne derivano per gli interessati al momento della richiesta dei relativi benefici previdenziali e fiscali (si pensi alla necessità di ricorrere, su questi verbali non “parlanti”, alla certificazione storica- certificazione di stato- per veder riconosciuta, in favore dei pensionandi ipovedenti gravi- la maggiorazione figurativa convenzionale per non vedenti, laddove manchi, a verbale, la indicazione di “ipovedente grave”). I verbali di invalidità civile dei soggetti ipovedenti gravi dovranno ora riportare i seguenti correttivi, espressi:
- la dizione di “non cieco” verrà sostituita da “privo delle minorazioni visive di cui all’art 1 l.
382/70”;
- nei verbali per esteso, la Commissione dovrà selezionare la voce “è ipovedente grave (art.
Legge 138/2001 - art. 50 Legge 342/2000 - art. 6 Legge 488/1999)”; dizione che nei verbali omissis diventerà “ricorrono le previsioni di cui all’art. 4 della Legge 138/2001, all’art. 50 Legge 342/2000 e all’art. 6 Legge 488/1999 nel loro combinato disposto”.
3) Sulle agevolazioni fiscali per disabili e sul diritto al contrassegno. Per garantire a tutti i
cittadini non vedenti l’unicità dell’accertamento, il documento raccomanda che, laddove le Commissioni di invalidità civile ASL operino fuori dalla procedura telematica INPS e quindi in assenza degli automatismi riportati dal sistema telematico INPS per le Commissioni Medico-legali, il medico INPS che integra la Commissione, dovrà intervenire per l’esatta attribuzione dei requisiti sanitari per i benefici fiscali e il contrassegno disabili, nel rispetto della normativa vigente (decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, cd “decreto semplificazioni”).
Molto interessante è anche l’aspetto che riguarda la chiarezza e la completezza dei verbali di cecità civile e di invalidità civile. Circostanza, questa, prevista espressamente dal Legislatore. Così che chiarezza e completezza espositiva non possano rientrare nella sfera di mera facoltà delle Commissioni ASL e INPS, ma debbano essere considerate, in sede di accertamento collegiale, un preciso obbligo da parte dei medici legali. Facciamo riferimento, più precisamente, alle seguenti fonti normative:
• al DM 387 del 5 agosto 1991, che all’art. 1, comma 5, prevede che “Nel verbale di visita la
dizione diagnostica è espressa con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che per la loro particolare gravità determinano la totale incapacità lavorativa o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità……”;
• al DM del 5 febbraio 1992, che al punto 4. riporta gli elementi che devono essere verbalizzati
specificando anche che, in ogni caso, il giudizio della Commissione collegiale deve essere motivato.
Per un necessario approfondimento, rinvio direttamente alla lettura del documento “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile”, allegato.
L’impegno dell’UICI sarà, ora, quello di diffondere quanto definito insieme al Coordinamento Generale Medico-legale INPS di Roma su tutto il territorio nazionale. Pertanto, invito caldamente tutte le strutture UICI ad attivarsi sin da subito, perché tale documento giunga all’attenzione dei Presidenti delle Commissioni territoriali ASL e INPS per l’accertamento dell’invalidità e della cecità civile, sensibilizzandoli sul contenuto, e assicurandovi che ci sia da parte di tutti una consapevole presa d’atto delle linee operative.
Posso già anticiparvi che a breve verrà fissata in calendario una trasmissione on-line, dove ci incontreremo per discutere insieme del documento e rispondere a dubbi o perplessità.
Per noi poi sarà interessante comprendere quali iniziative e strategie comunicative avete pensato di mettere in atto nei confronti delle Commissioni ASL e INPS vostri referenti, perché tale importante documento venga effettivamente recepito.

Vive cordialità.
Mario Barbuto
Presidente Nazionale


In allegato: “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile”.
LAPR (EC/ec)
S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\LETTERE AL EC\ACCERTAMENTI SANITARI E TUTELA GIUDIZIALE\CAMPO VISIVO\REPORT PER LA DN 24-5-2018\INPS DIREZIONE CENTRALE\COMUNICATO UICI- LINEE GUIDA ACCERTAMENTI CECITA.DOC

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