Numero 5 del 2021
Titolo: RUBRICHE- Agenzia IURA
Autore: a cura di Roberta Natale
Articolo:
Diritto alla salute – Disabili
Il caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia IURA ha riguardato il rifiuto da parte di una Azienda ospedaliera nel riconoscere ad una persona non vedente e affetta da diabete cronico, l'utilizzo e la fornitura di un particolare sistema di microinfusore ad ansa chiusa (alias pancreas artificiale), strumento indispensabile alla gestione del diabete.
Il diniego della Struttura ospedaliera era motivato sulla scorta che tale dispositivo non potesse essere gestito agevolmente e in sicurezza da una persona disabile visiva. Ciononostante, l'Agenzia ha ben argomentato come tale apparecchio innovativo, sempre più apprezzato nell'ambito della diabetologia per la sua efficacia e semplicità di gestione, potesse essere maneggiato con cura anche da una persona disabile visiva siccome è presente anche un controllo tramite una semplice app su smartphone.
Purtuttavia, nonostante l'utente avesse indicazione e prescrizione del suddetto strumento da parte di un noto diabetologo universitario che aveva in cura l'interessato, vi è stato un netto rifiuto della Struttura nell'accogliere tale richiesta. Del caso di specie, si è interessata anche la Regione di competenza al punto da richiedere dei chiarimenti al riguardo.
Com'è noto, la Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute definendolo un diritto fondamentale dell'individuo e il primo comma dell'art. 32 così recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Il diritto alla salute, come diritto sociale fondamentale, viene tutelato, poi, anche dall'art. 2 Cost.; essendo, inoltre, intimamente connesso al valore della dignità umana (diritto ad un'esistenza degna) rientra nell'ulteriore previsione dell'art. 3 Cost.
In considerazione dei principi riconosciuti dalla Carta costituzionale e dalla normativa europea nel garantire pari opportunità e qualità della vita dignitosa a tutte le persone disabili e in ragione che, fra i diritti incomprimibili alla salute, vi rientrano anche quello all'accesso alle cure, agli strumenti innovativi e ai supporti per la salute per le persone, la decisione espressa dal presidio ospedaliero era illegittima e arbitraria. In particolare, il diritto di accesso alle diagnosi, alle cure e il diritto di utilizzo di prodotti tecnologicamente avanzati, già disponibili alle generalità dei cittadini, non possono essere affievoliti in ragione di una menomazione. Pertanto, era innegabile la presenza di una condotta discriminatoria da parte del presidio ospedaliero. Invero, l'espressione "diritto alla salute" sintetizza una pluralità di diritti quali il diritto all'integrità psico-fisica, a quello ad un ambiente salubre, il diritto ad ottenere prestazioni sanitarie, alle cure gratuite per gli indigenti. In generale, la salute costituisce lo stato di benessere fisico, mentale e sociale e consente all'individuo di integrarsi nel suo ambiente naturale e sociale, quindi è una situazione soggettiva che deve essere tutelata contro tutti gli elementi nocivi ambientali e da qualsiasi compromissione di terzi che possa, in qualche modo, ostacolarne il godimento. Oltre che quale diritto soggettivo e individuale, la tutela della salute costituisce anche un interesse per la collettività, in quanto strumento di elevazione della dignità individuale.
In conclusione, il caso in analisi si è risolto in modo favorevole per l'interessato e la struttura ospedaliera ha riconosciuto il diritto di utilizzo di tale specifico dispositivo anche ad una persona disabile visiva.
È possibile contattare l'Agenzia IURA ai seguenti riferimenti: tel. 0669988356; e-mail: segreteria@agenziaiura.it; sito internet: https://www.agenziaiura.it