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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere Braille

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Numero 28 del 2019

Titolo: Informatutto

Autore: a cura di Alessandro Locati


Articolo:
Uso della bacheca condominiale
D. La bacheca condominiale, esistente nell'ingresso di tanti edifici, può essere usata liberamente da ogni condomino o, per farne uso, bisogna chiedere l'autorizzazione all'amministratore?
R. La bacheca condominiale è accessorio di una parte comune, quale è l'atrio condominiale, e quindi per il suo utilizzo occorre tenere conto della sua destinazione a favore di tutta la collettività condominiale, con esclusione di qualsiasi stravolgimento a mezzo di interventi innovativi volti a limitare il godimento degli altri condomini. In questo senso, l'articolo 1120, ultimo comma, del Codice civile dispone che «sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino». E dunque, solo compatibilmente con il rispetto della sua destinazione - quale definita dal regolamento condominiale, dalle delibere assembleari e dalle regole dettate dall'amministratore, a norma dell'articolo 1130, n. 2, del Codice civile - della bacheca condominiale potranno fare un uso legittimo il singolo condomino o eventuali gruppi di condomini. In tale contesto, è necessario rivolgersi all'amministratore per qualsivoglia utilizzo diverso.
Redatto da Silvio Rezzonico
(da «L'esperto risponde» de «Il Sole 24 Ore» del 15 aprile 2019)

Fruizione quota di detrazione per l'acquirente
D. Sto valutando l'acquisto di una casa già ristrutturata. I proprietari sono deceduti e andrei ad acquistare l'immobile dagli eredi. Questi ultimi affermano che c'è ancora una quota di detrazione per i lavori di ristrutturazione che può spettare all'acquirente per i sei anni restanti. È possibile per me, acquirente, fruire di questo residuo di detrazione?
R. La risposta è affermativa. Dal 1o gennaio 2012, l'articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917-86 (articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50%, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. L'opzione per il diritto al mantenimento dei benefici fiscali in capo al venditore va effettuata direttamente nel rogito di trasferimento del bene e non è necessario che sia specificamente comunicata all'Agenzia delle Entrate, visto che il rogito è già registrato presso l'Agenzia. Le suddette regole valgono anche se si tratta di diritto alla detrazione per interventi su parti comuni condominiali. Pertanto se il venditore, nel caso di specie, non opta in sede di rogito per il mantenimento del diritto alla detrazione, le ultime sei rate residue di detrazione si trasferiscono all'acquirente.
Redatto da Marco Zandonà
(da «L'esperto risponde» de «Il Sole 24 Ore» del 6 maggio 2019)



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