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Corriere Braille

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Numero 22 del 2019

Titolo: Ambito di applicazione delle norme sull'accessibilità informatica - terza parte

Autore: Marco Pronello


Articolo:
Con l'intervento novellatore della legge Stanca del 2018, il legislatore italiano ha tolto il riferimento all'esclusione dall'obbligo per i sistemi destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. Questa disposizione, oltre a non essere affatto chiara, poneva comunque dei forti dubbi di incostituzionalità soprattutto laddove non si stabiliva espressamente il vincolo di accessibilità per quelle porzioni in cui erano contenute informazioni generiche.
Questo è sicuramente un dato positivo, anche perché il progresso tecnologico fa sì che siano sempre di più i contesti lavorativi e sociali in cui i disabili possono operare e quindi il legislatore si è reso conto se non altro dell'anacronismo di questo dettato. Tuttavia le previsioni normative dell'art. 1 commi 3, 4 e 5 della direttiva e dell'art. 3 comma 2 della legge Stanca sembrano ancora più fumose. Innanzi tutto non si vede la ratio della previsione dell'art. 1 comma 5 della direttiva che sembra del tutto arbitraria, così come appare arbitrario quanto disposto dal comma 4 lett. c) e parzialmente lett. b), perché già da almeno 15 anni le trasmissioni in diretta ed i podcast preregistrati sono prodotti in formato elettronico che può essere reso, laddove non lo sia già, pienamente accessibile.
Negli altri casi, l'impianto prescrittivo sarebbe molto più chiaro e più conforme al quadro di inclusione che sottende a queste norme se si abrogassero semplicemente i commi di cui sopra, facendo solo riferimento al principio dell'onere sproporzionato ex art. 3 ter legge Stanca e art. 5 della direttiva, secondo cui i soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò imponga un onere sproporzionato, inteso come «... un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire, di per sé, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida» (art. 3 ter comma 2 legge Stanca). L'onere sproporzionato andrà segnalato nella dichiarazione di accessibilità ex art. 3 quater comma 2 lett. a) della legge ed art. 7 comma 1 lett. a) della direttiva. Ove possibile, i soggetti erogatori forniranno una versione alternativa accessibile del contenuto non adattabile (art. 5 comma 4 della direttiva).
Per ulteriori approfondimenti, scrivere a: marco.pronello@gmail.com



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