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Il Progresso

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Numero 9 del 2019

Titolo: La stagione delle tasse- Modello 730 e redditi persone fisiche 2019 - prima parte

Autore: Stefano Poggi Longostrevi


Articolo:
(da «Corriere.it» del 23 aprile 2019)
Le 10 cose da sapere per non fare errori
1. Chi è esonerato
Alcune persone fisiche non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi. Si tratta di chi nel 2018 ha avuto soltanto:
- redditi da fabbricati e-o terreni non superiori a 500 euro;
- redditi catastali da abitazione principale e pertinenze (box, cantine) o da altri fabbricati non locati (salvo quelli nel medesimo comune dell'abitazione principale), quale che sia il loro importo;
- redditi di lavoro dipendente o pensione, corrisposti da un unico soggetto che ha effettuato le ritenute o da più soggetti ma conguagliati da uno di essi;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati o pensione, anche se corrisposti da più datori di lavoro e non conguagliati, non superiori a 8.000 euro complessivi se il periodo di lavoro o pensione è durato l'intero anno;
- redditi da assegni periodici di separazione o divorzio non superiori a 8.000 euro complessivi;
- solo redditi esenti (pensioni di guerra, rendite Inail, indennità di accompagnamento, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (interessi su titoli di Stato, dividendi da azioni non qualificate). Sono esonerati dalla dichiarazione anche i contribuenti che hanno redditi di qualsiasi tipologia (eccetto quelli derivanti da attività svolte con partita Iva) quando l'Irpef dovuta, al netto delle ritenute, delle detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro o pensione, non supera i 10,33 euro.
2. Le date da ricordare
Dal 15 aprile è possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata 2019 sull'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate.
Dal 2 maggio è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia Entrate direttamente tramite l'applicazione web.
Dal 10 maggio è possibile inviare il modello Redditi Pf precompilato, dopo averlo accettato senza modifiche oppure modificato.
Entro il 1o luglio: scadenza di presentazione del modello Redditi Pf in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale (nei pochi casi in cui è ancora ammessa).
Entro il 7 luglio: termine di presentazione del 730 al sostituto d'imposta, se presta l'assistenza.
Entro il 23 luglio: scadenza di invio del modello 730 direttamente dal contribuente via web o tramite intermediario (Caf o professionista).
Entro il 30 settembre: termine ultimo per inviare il modello Redditi Pf in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario (Caf o professionista).
3. Chi può utilizzare il 730
I soggetti che possono utilizzare il modello 730 sono i contribuenti che nell'anno di presentazione della dichiarazione si qualificano come:
- lavoratori dipendenti e pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;
- soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, i parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Possono presentare il 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2018 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensione e-o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2019 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera A nella casella «730 senza sostituto» e nel riquadro «Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio» va barrata la casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto». In questo caso, il rimborso viene eseguito direttamente dall'Agenzia Entrate; se dal 730 emerge un debito, va versato con F24.
(Continua)



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