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Corriere Braille

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Numero 12 del 2019

Titolo: Informatutto

Autore: a cura di Alessandro Locati


Articolo:
Posti auto in cortile: ne spetta uno a ciascun condomino
D. L'assemblea decide di creare posti macchina nel cortile condominiale di un fabbricato costruito nel 1983. È valido il criterio di assegnare un posto macchina a ogni singola unità abitativa? Nel caso di un proprietario che ha acquistato, dal costruttore, un posto macchina «sulla carta», ha diritto a un secondo posto?
R. La delibera assembleare che stabilisce a maggioranza di destinare il cortile a parcheggio auto, per le singole unità immobiliari, anche assegnando i posti auto, (senza però attribuire agli assegnatari, il possesso esclusivo della porzione assegnata) è legittima. Va da sé che, salvo uso turnario, deve essere garantito un posto per ciascun condomino, compresi i condomini già proprietari di posti auto privati. Si tenga tra l'altro presente che, per l'articolo 1120, comma 2, numero 2 del Codice civile, le delibere aventi a oggetto la realizzazione di parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio possono essere approvati con la maggioranza di 500 millesimi, oltre a quella degli intervenuti.
Redatto da Matteo Rezzonico
(da «L'esperto risponde» de «Il Sole 24 Ore» del 07 gennaio 2019)

Danni al box, del proprietario i costi non coperti da polizza
D. Un condominio ha sottoscritto una polizza a responsabilità civile. Al riguardo, però, il regolamento condominiale non dice nulla. Ignoti hanno danneggiato il basculante di un condomino e l'assicurazione ha rimborsato al condominio l'importo del danno, detratta la franchigia. L'amministratore ha poi rimborsato l'importo al condomino danneggiato. Le spese che l'amministratore chiede per avere seguito la pratica assicurativa e l'importo della franchigia devono essere addebitate esclusivamente al condomino danneggiato? O anche al resto dei condomini che, tuttavia, non hanno subito alcun danno?
R. Salvo diversa pattuizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, le porte basculanti dei box sono beni di proprietà esclusiva (e non parti comuni). Ove il danneggiamento della porta basculante di proprietà esclusiva da parte di terzi ignoti, rientri tra i beni oggetto della garanzia assicurativa - come sembrerebbe - la somma non rimborsata dall'assicurazione ricade sul condomino proprietario della porta. Quest'ultimo non può, dunque, pretendere che gli altri condomini si accollino la differenza tra la somma versata dalla compagnia di assicurazioni e l'ammontare del danno subìto. Né può pretendere dagli altri condomini che si accollino le spese per lo svolgimento della pratica di rimborso assicurativo da parte dell'amministratore di condominio, sempre che quest'ultimo ne abbia diritto. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, salvo diversa pattuizione, l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte. (Cassazione, sentenza 22313 del 2013).
Redatto da Matteo Rezzonico
(da «L'esperto risponde» de «Il Sole 24 Ore» del 14 gennaio 2019)

Congedo per genitore disabile con dichiarazione dei fratelli
D. Una dipendente pubblica presenta al suo ente pubblico (datore di lavoro) la richiesta di congedo biennale retribuito per assistere la madre disabile grave ex articolo 3, comma 3, legge 104-92 (congedo previsto dall'articolo 42 del Dlgs 151-2001). La dipendente è convivente con la madre disabile. Nella pratica di richiesta del congedo viene allegata una dichiarazione del fratello della dipendente (l'altro figlio della madre disabile), che dichiara di essere in pensione, di non essere disabile a sua volta e di vivere nello stesso appartamento della sorella (cioè la dipendente che richiede il congedo). Ci sono gli estremi per rifiutare la concessione del congedo alla dipendente, per il fatto che vi è un altro figlio (convivente e in pensione) che può assistere la madre disabile?
R. In linea generale, si ritiene che la circostanza che fratelli-sorelle di chi richiede il congedo biennale (ex articolo 42 del Dlgs 151-2001) possano assistere il genitore disabile in situazione di gravità, potrebbe pregiudicare la concessione del beneficio, salvo che tali parenti non dichiarino di essere impossibilitati ad assistere il genitore. Infatti, nell'ambito del rapporto di lavoro di pubblico impiego, la domanda di congedo straordinario per l'assistenza al genitore con disabilità deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza, che per concedere il beneficio richiede che l'interessato, nel caso in cui abbia fratelli-sorelle, sia l'unico a occuparsi del proprio genitore, per l'impossibilità di fratelli o sorelle. In tale circostanza si dovrà allegare la dichiarazione dei fratelli-sorelle, che dovranno debitamente specificare il motivo dell'impossibilità ad assistere il genitore con disabilità grave. Nel caso in cui tale motivo non fosse ritenuto sufficiente, l'amministrazione potrebbe comunque rifiutare la concessione del beneficio in argomento.
Redatto da Aldo Ciccarella
(da «L'esperto risponde» de «Il Sole 24 Ore» del 14 gennaio 2019)



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