Numero 3 del 2002
Titolo: DOCUMENTI
Autore: a cura di Enzo Tioli
Articolo:
CORSI DI FORMAZIONE
PER DOCENTI DI SOSTEGNO
Pubblichiamo il Decreto ministeriale sulla riapertura dei Corsi di specializzazione polivalente, per puro dovere di cronaca.
Le indicazioni che emergono, sia dal Decreto, sia dall’allegato, non ci sembrano tali da creare qualche aspettativa sul miglioramento dei procedimenti formativi disposti.
Come risulta dalla relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 104/92 nell’anno 2000, oltre 2500 insegnanti di sostegno specializzati si trasferiscono al ruolo dell’insegnamento ordinario ogni anno, accentuando quella dissipazione di esperienze, alla quale più volte “Tiflologia per l’integrazione” ha fatto riferimento. Ma, sempre dalla stessa relazione al Parlamento, apprendiamo che ogni anno, mediamente il 40% (nel Nord risultano di più) dei posti di sostegno sono assegnati a docenti supplenti, i quali, senza loro colpa, il più delle volte sono privi di esperienza didattica e sempre mancano di specializzazione.
Dopo i ripetuti richiami ministeriali alla serietà di svolgimento dei corsi e dopo la sospensione dei corsi di specializzazione polivalente, in attesa che le Università fornissero docenti specializzati, questa caduta da gride manzoniane ci lascia decisamente perplessi, soprattutto se teniamo presente il gioco, spesso poco comprensibile, del riconoscimento dei crediti formativi, in base al quale a docenti abilitati SISS si offre la possibilità del riconoscimento di un aggiuntivo titolo di specializzazione, previa la frequenza di corsi accelerati.
Decreto ministeriale
20 febbraio 2002
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Visto il Decreto Ministeriale 26 maggio 1998 ed in particolare l’art. 4, comma 8;
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
- Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104;
- Visto il D.L. 24 novembre 1998 n. 460, art. 6 che limita all’anno accademico 2000/2001 l’organizzazione e l’attività dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno per la formazione di docenti della scuola secondaria;
considerato che su posti del sostegno è utilizzato personale docente abilitato attraverso vari canali ma sprovvisto del titolo specifico;
considerato altresì che, per le accertate necessità dell’utenza si debba assicurare alla scuola in tempi brevi ulteriore personale specializzato da destinare alle attività di sostegno, prevedendo a tal fine per insegnanti già abilitati un percorso che tenga conto dei titoli di abilitazione già acquisiti;
considerato che l’art. 4 comma 8, del Decreto Ministeriale 26 maggio 1998 prevede per il conseguimento nell’ambito delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario del titolo di specializzazione l’insegnamento agli alunni in situazione di handicap, almeno 400 ore di specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica agli alunni in situazione di handicap;
ritenuto pertanto necessario, nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all’art. 4, comma 8, del suindicato Decreto Ministeriale 26 maggio 1998, disciplinare l’organizzazione di un percorso formativo di almeno 800 ore preordinato all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni in situazione di handicap da parte di docenti già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico, con priorità per chi già viene utilizzato sul sostegno;
Art. 1
1. Nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all’art. 4, comma 8, del Decreto Ministeriale 26 maggio 1998 di cui alle premesse, le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, anche in convenzione con le direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifiche attività formative attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e provvisti del titolo specificato.
Le attività comprendono almeno 800 ore e si svolgono nel rispetto dei criteri generali di cui all’allegato A.
Al termine dei relativi corsi il personale docente delle istituzioni scolastiche consegue l’abilitazione all’attività didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
2. Il numero di posti riservati per l’accesso ai corsi di cui al comma 1 e definito annualmente dal MIUR sulla base delle esigenze espresse dalle direzioni scolastiche regionali e sulla base dell’offerta potenziale comunicata dalle università. Nell’accesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico.
3. Gli atenei possono ricorrere a convenzioni con enti, ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge 104/92, per affidamenti di singole attività formative in misura comunque complessivamente non superiore al 20% delle attività previste.
4. I criteri generali di cui all’allegato A costituiscono altresì, in quanto applicabili, linee di indirizzo per le attività aggiuntive che le scuole di specializzazione svolgono per gli altri iscritti