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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

 

Riconoscimento della minorazione visiva

a) Domanda alla commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile sordomutismo e cecità
Dal 1° gennaio 2010, sono state modificate le procedure per l’ottenimento della certificazione attestante lo stato di minorato della vista e per l’ottenimento dei relativi benefici previsti dalla normativa in vigore. Ecco in breve il nuovo iter della procedura:
a) L’interessato, inoltra all’INPS, per tramite di un medico accreditato (può essere anche il medico di famiglia), la certificazione attestante il proprio deficit visivo ed altre eventuali patologie;

b) Entro 30 giorni dall’inoltro di cui sopra, l’interessato presenta all’INPS, personalmente o tramite una le Strutture territoriali U.I.C.I., la domanda per essere sottoposto a visita di riconoscimento del proprio status da parte della Commissione ASL preposta a tale titolo;

c) L’INPS comunica all’interessato la data della visita della Commissione ASL di cui sopra. Nell’occasione della visita è importante che porti con sé tutta la documentazione relativa alla sua situazione medica.
b) Attenzione alle modalità di compilazione del verbale di accertamento
Con l’entrata in vigore della legge 3 aprile 2001 n. 138, è stata ampliata la fascia dei minorati della vista e sono state riclassificate le tipologie di ipovisione. Questo fatto ha consentito l’allargamento a molti ipovedenti di svariati benefici e agevolazioni più oltre descritti al punto 3). È importante che nel verbale di accertamento, nella parte diagnostica, venga indicata anche l’eventuale riduzione del campo visivo perimetrico binoculare. Per completezza d'informazione, riportiamo di seguito quanto viene specificato dalla legge 138/2001:
... omissis ...
Art. 2: Definizione ciechi totali
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi.
b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o dal moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore.
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art.3: Definizione di ciechi parziali
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento

Art. 4: Definizione di ipovedenti gravi
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento

Art. 5: Definizione di ipovedenti medio-gravi
1. Si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento

Art.6: Definizione di ipovedenti lievi
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
... omissis ...



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