a) Indennità speciale a favore dei ciechi parziali L’indennità speciale spetta ai soggetti di cui all’art. 3 della Legge 138/2001, ovvero a coloro che hanno un residuo visivo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, non superiore ad 1/20 (cosiddetti ciechi "ventesimisti") o un campo visivo perimetrico binoculare non superiore al 10%. Dal primo gennaio 2015 l’ammontare dell’indennità speciale è pari ad euro 203,15 mensili. b) Pensione a favore dei ciechi parziali – limiti di reddito Ai soggetti di cui all’art. 3 della Legge 138/2001 spetta anche una pensione che, dal primo gennaio 2015, ammonta ad euro 279,75, ma solo se il reddito personale annuo non è superiore ad euro 16.532,10. c) Diritto e misura della pensione da lavoro – leggi 113/85 e 120/91 Il secondo comma dell’art.9 della legge 113/85 e l’art 2 della legge 120/91 consentono ai lavoratori ciechi, ovverosia a coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, di ottenere un beneficio, ai fini del diritto e della misura della pensione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto purché nella domanda di pensione questo diritto sia chiaramente esplicitato. Considerata la complessità della materia è opportuno che prima della domanda di pensionamento gli interessati chiedano informazioni specifiche alla Struttura Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS di appartenenza. |
|
Pagina Iniziale Ipovedenti |
|
|
Organizzazione | Documentazione | Servizi | News e Web | Istituzioni | Contattaci |