Data: 17/07/2012
Commissione nazionale nuove professioni - ALA
Il giorno 17 luglio 2012, come da convocazione prot. n. 8301 del 26.6.2012, si è riunita in modalità on-line, utilizzando la procedura Talkyoo, la Commissione Nuove Professioni – ALA, rappresentata per l’occasione dai signori Ambrosino, Benzoni, Leporini e Zito.
A dirigere i lavori del Comitato è il coordinatore, l’avvocato Colombo.
Assenti giustificati i componenti Callegaro e Sosio.
Le mansioni di segretario sono svolte da Emanuele Ceccarelli.
Adempiute le formalità del caso, si è dato avvio alla discussione alle ore 15,50.
Si riportano punto per punto le istanze prodotte:
- L’avvocato Colombo, dopo aver accertato la regolarità della convocazione e appurata la presenza dei membri indicati, ha dichiarato aperta la seduta.
Tra i problemi messi in evidenza, c’è quello dell’aumento della anzianità contributiva, che in sede di attribuzione della maggiorazione prevista per i destinatari dell’art. 2 della legge n. 120/1991, che ha ampliato il campo di operatività dell’art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985, non produce effetti sull’importo della pensione contributiva.
L’INPS ha chiarito la propria posizione con nota del 1° dicembre 2006, indirizzata al Capo Segreteria Tecnica del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Viene precisato che il Legislatore ha, infatti, sempre esplicitamente affermato, anche successivamente all’entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo contributivo o misto che la maggiorazione deve essere attribuita ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. Pertanto, la dizione della norma sembrerebbe far intendere una volontà di circoscrivere il beneficio, relativamente alla misura della pensione ai casi in cui la pensione sia calcolata con il sistema retributivo.
L’Istituto specifica ancora che sotto il profilo tecnico, la maggiorazione in esame può produrre effetti sulla pensione contributiva, ovvero sulle quote di pensione calcolate con il sistema contributivo, solo traducendosi in ulteriore contribuzione e non in un mero incremento dell’anzianità contributiva.
Pertanto, nella considerazione che una soluzione amministrativa possa non essere perseguibile vista la posizione ostativa dell’INPS, soprattutto per problemi di copertura, l’avvocato Colombo ha confermato che l’unica soluzione al problema è una norma di legge, che interpreti in maniera autentica dell’art. 9, comma 2, della legge n. 120/1991.
Nelle proposte di legge formulate dall’Unione (AS 1184 di riforma della legge n. 113/1985, insieme ad altre proposte da inserire in legge finanziaria, ovvero in altri provvedimenti legislativi di natura previdenziale) si dà, infatti, un criterio per attribuire una quota di contribuzione aggiuntiva, che appare più aderente al dettato normativo di quanto non facciano le soluzioni proposte da alcuni parlamentari (ad es. da parte della senatrice Mongiello con l’AS 406) con refusi di provvedimenti dalle passate legislature e ripresentati, senza apportare i giusti aggiornamenti, in quella attuale.
L’avvocato Colombo ha parlato, poi, dello stato di emergenza del lavoro dei ciechi e degli ipovedenti che ha portato l’Unione a programmare una manifestazione generale per il prossimo autunno, momento cruciale di una azione di concerto tra Sede Centrale e periferia UIC che partirà da subito con la dichiarazione dello stato di emergenza alla radio, alla televisione e sui giornali; ci sarà poi una conferenza stampa in settembre, a livello locale verranno organizzati sit-in presso le Prefetture e sarà portato un documento ai Prefetti che dovrà essere inviato al Governo. Verrà richiesto un incontro al Ministro del Lavoro e, in assenza di impegni precisi sul futuro dei ciechi che passi attraverso il lavoro, l’Unione procederà a una grande manifestazione, con il coinvolgimento di tutta la base associativa.
Come già diffuso con circolare UIC n. 190 del 2012, la Commissione è stata anche informata del fatto che a breve sarà inserito sul sito dell’Unione un blog aperto alla partecipazione di tutti e avviato un confronto sulla lista di discussione della Commissione lavoro e sul Giornale on line (http://giornale.uici.it/).
- Contrariamente a quanto richiesto al punto 2) dell’ordine del giorno, non è pervenuto alcun report da parte dei componenti la Commissione, che presumibilmente non hanno tenuto nella giusta considerazione l’effettiva utilità per la Sede Centrale di avere a disposizione uno screening sulle attività svolte a livello territoriale.
- È opinione di tutti i presenti che arrivare a conseguire un titolo di studio di rispetto è un risultato che premia il ragazzo non vedente, avendo in esso investito entusiasmo e tanta forza di volontà nell’ottenerlo. Come sottolineato dal signor Benzoni, il percorso di crescita di un non vedente deve partire dalle sue capacità soggettive, con competitiva professionalità e una adeguata formazione scolastica. L’esclusione dal mercato del lavoro, infatti, influisce soprattutto su persone con scarse conoscenze, senza capacità spendibili all’esterno.
In ambito di inserimento occupazionale dei non vedenti, si riportano alcune esperienze positive intraprese sul territorio:
1. LOMBARDIA: La Lombardia rientra tra le c.d. regioni virtuose; tra le iniziative promosse, si segnala l’inserimento di n. 10 operatori non vedenti presso una società che si occupa di turismo. Il turismo è, infatti, la nuova frontiera per verificare la spendibilità lavorativa delle persone non vedenti.
2. TOSCANA: A Firenze sono attivi n. 2 corsi FSE di amministratore segretariale rivolti a non vedenti. L’obiettivo è quello di cogliere l’occasione dei finanziamenti europei che - come aveva sottolineato il già ministro Bersani -
La dottoressa Leporini ha reso noto che si sta studiando per una figura professionale ex novo da proporre alla Regione TOSCANA per l’accredito, che comprenda tutte e tre le qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico.
- Per un’interpretazione estensiva della legge n. 113/1985 (art. 1, comma 1 e art. 6, comma 7) è possibile l’iscrizione negli elenchi unici del collocamento mirato, anche in province diverse da quella di residenza, purché rientranti nel territorio di riferimento della Direzione Regionale del Lavoro o della Direzione Provinciale del Lavoro (Province Autonome) tenutarie dell’Albo. Così ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 21.2.2011, prot. 13/III/0001968/MA001.A005.
Sono pervenute da parte delle strutture UIC numerose segnalazioni di protesta circa la scarsa attività di monitoraggio condotta sul territorio da parte degli Ispettorati provinciali del Lavoro, in particolare ai fini del rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei portatori di handicap nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati.
Come già chiesto con nota prot. UIC n. 9538 del 16.7.2012, sarebbe opportuno che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dirami sul territorio soluzioni operative più stringenti per lo svolgimento delle attività di collocamento in loco degli Ispettorati del Lavoro, in base a parametri di valutazione omogenei per tutti.
Sarebbe necessario, altresì, un più puntuale aggiornamento delle liste speciali dei portatori di handicap, gestite sempre dai Centri per l’Impiego, per garantire al meglio la giusta permanenza, l’aggiornamento e le eventuali nuove inclusioni dei candidati disabili, per ciascun tipo di classe e di concorso.
Sempre nelle more della tutela occupazionale dei portatori di handicap, il signor Benzoni ha sollevato il problema relativo alle modalità di invio del prospetto informativo che i datori di lavoro devono inviare per attestare la presenza numerica dei lavoratori disabili assunti in rapporto al numero di dipendenti in organico, secondo le quote previste per legge (art. 9, comma 6, legge n. 68/1999). L’art. 40, comma 4, del decreto legge n. 112/2008 (convertito nella legge n. 133/2008) ha modificato l’art. 9 citato, nel senso di stabilire, invece, che, se rispetto all’ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto stesso.
L’Unione è intervenuta nei confronti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota prot. 24912 del 17.12.2008, con la quale è stato richiesto che l’obbligatorietà di invio annuale del prospetto informativo, anche per via telematica, venga ripristinata, come richiesto dalle Regioni, vista la decisiva importanza di tale adempimento per garantire l’effettivo rispetto degli obblighi di assunzione da parte dei datori di lavoro, soprattutto nel caso della legislazione speciale per i minorati della vista fatta espressamente salva dall’art. 1, comma 3, della legge n. 68/1999.
Inoltre è stato richiesto che, con l’emanazione del medesimo provvedimento, venga sancito ufficialmente l’utilizzo del modello proposto in sede di Conferenza Unificata (pure in possesso del Ministero) che consentirebbe anche il monitoraggio delle professioni riservate specificamente ai non vedenti.
- L’Unione è alla ricerca di proficue collaborazioni con i principali attori della realtà socio-lavorativa del Paese, sia tra le parti datoriali che tra le parti di rappresentanza dei lavoratori, al fine di favorire l’accesso e la permanenza nel mondo del lavoro di tutti i soggetti che soffrono di minorazioni visive e in modo da elaborare una strategia condivisa per il proficuo utilizzo di risorse umane e professionali nello spirito del collocamento mirato.
Allo stato attuale, i rapporti più proficui sono tra Unione e CGIL, nella persona della dottoressa Daita che, con propria nota 4.7.2012 ha dato l’assenso alla firma del protocollo d’intesa, predisposto dall’avv. Colombo, tra le organizzazioni di datori di lavoro e l’UICI ONLUS.
Presi in esame tutti gli argomenti in esame, i presenti si sono congedati alle ore 16,55.
ROMA, 03.08.2012 IL SEGRETARIO DI COMMISSIONE
Emanuele Ceccarelli