Data: 03/07/2012
Comitato tecnico nazionale dei centralinisti non vedenti
Il giorno 3 luglio 2012, come da convocazione prot. n. 8194/2012, si è riunito in modalità on-line, utilizzando la procedura Talkyoo, il Comitato Tecnico Nazionale dei Centralinisti non vedenti, rappresentato per l’occasione dal coordinatore Mario Sartorelli e dai componenti Marilena Chiacchiari e Antonio Spadafina.
A dirigere i lavori del Comitato è presente l’avvocato Colombo.
È intervenuto alla riunione, come uditore, il signor Giuseppe Fornaro.
Assenti giustificati i componenti Antonio Rotondi e Vitantonio Zito.
Le mansioni di segretario sono svolte da Emanuele Ceccarelli.
Adempiute le formalità del caso, si è dato avvio alla discussione alle ore 15,40.
Si riportano punto per punto le istanze prodotte:
- L’avvocato Colombo, dopo aver accertato la regolarità della convocazione e appurata la presenza dei membri indicati, ha dichiarato aperta la seduta.
Due sono le questioni di particolare urgenza per le prospettive future della categoria: la riforma della legge n. 113/1985 e lo stato d’emergenza del lavoro dei ciechi e degli ipovedenti, in termini di residua spendibilità delle attività dei non vedenti (in primis, quella del centralinismo telefonico) in un momento di profonda crisi occupazionale.
Rispetto al passato, l’Unione di oggi ha perso quella capacità di mediazione a livello sociale, a causa dell’assenza di un vero contatto con un referente politico che possa raccogliere con serietà i problemi e le istanze dell’Unione stessa; allo stato attuale, infruttuosi si sono rivelati i rapporti con il Viceministro del Lavoro Michel Martone, destinatario primo di più interventi (prott. UIC nn. 9538 del 16.7.2012 e 10030 del 23.7.2012).
L’Unione ha evidenziato una serie di criticità, la cui soluzione non è più procrastinabile:
1. Sono anni che ci si scontra con il silenzio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con la burocratizzazione delle Regioni, senza ottenere risultati concreti.
2. Vi è la necessità di individuare specifiche modalità di calcolo del trattamento previdenziale nel sistema contributivo che consentano di computare il beneficio di quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno di lavoro svolto dai lavoratori non vedenti (ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985). Infatti, in assenza di tale adeguamento del sistema di calcolo, che attualmente prende in considerazione solo i contributi effettivamente versati, i lavoratori ciechi ed ipovedenti, potendo beneficiare di norme che ancora consentono un pensionamento anticipato (ad es. 55 anni di età per gli uomini e 50 per le donne nel settore privato), rischieranno nel prossimo futuro di avere trattamenti di pensione estremamente bassi, in alcuni casi molto vicini al minimo della pensione sociale.
Inoltre, sullo stesso punto risulta ormai indispensabile chiarire gli effetti delle modifiche apportate dal noto art. 24 del decreto-legge 201/2011 alla normativa previdenziale generale rispetto alle norme speciali che prevedono regimi di favore per i lavoratori non vedenti, sia in termine di anzianità figurativa sia in termini di requisiti anagrafici, per evitare che esse possano, paradossalmente, tramutarsi in danno per i diretti interessati.
3. Occorre pervenire alla emanazione di direttive interpretative sul concetto di posto operatore contenuto nell’art 3, comma 1, della legge n. 113/1985 per chiarire l’effettiva portata della nozione alla luce dei progressi tecnologici intercorsi e definire come debbano esserne valutate le caratteristiche tecniche di un impianto di comunicazione ai fini del collocamento obbligatorio di un centralinista telefonico non vedente.
Sarebbe, infatti, necessario un intervento del Ministero del Lavoro che precisasse che, nonostante l’intervento delle nuove tecnologie che hanno modificato sostanzialmente la struttura e il funzionamento dei centralini telefonici, l’introduzione di un qualsivoglia meccanismo di selezione passante non elimina automaticamente la possibilità di prevedere il posto operatore, come dimostrato dalla legge 113/1985 che ha previsto anche questa ipotesi, laddove precisa “…o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore”.
4. Risulterebbe di enorme importanza che il Ministero dell’istruzione, in collaborazione del Ministero del lavoro, emanasse disposizioni interprative volte a ribadire che l’equiparazione a livello di titolo di studio tra la figura del centralinista telefonico non vedente e quella di operatore amministrativo segretariale (cfr. Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11.7.2011) deve applicarsi automaticamente anche alle specifiche qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento lavorativo dei lavoratori non vedenti ai fini dell’applicazione della legge n.113/1985.
Ciò considerato, l’avvocato Colombo ha anticipato l’indizione di una grande manifestazione, come già reso noto con circolare n. 190/2012, presumibilmente per il prossimo mese di settembre. L’idea è quella di una mobilitazione generale della base associativa e non solo, anche attraverso comunicati alla radio, alla televisione e sui giornali, sit-in presso le Prefetture e conferenze stampa da organizzare sul territorio.
- Come da richiesta al punto 2) dell’ordine del giorno, sono stati messi agli atti i report trasmessi dai signori Chiacchiari (prot. UIC 21371/2012), Rotondi (prot. UIC 8717/2012) e Saltorelli (prot. UIC n. 8686/2012).
Va rammentato che ognuno dei membri del Comitato è competente per aree territoriali, tenendo conto, per quanto possibile, della rispettiva provenienza geografica, come specificato con circolare n. 21 del 2012.
- L’Unione è recentemente intervenuta in ambito di collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti. Si è agito, infatti, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per verificare se ci fossero gli estremi di legge per l’assunzione di centralinisti non vedenti presso alcune amministrazioni pubbliche e talune aziende private, dove risultano vacanti da tempo i posti operatori.
Più in generale, è stato richiesto al Viceministro Martone di diramare sul territorio nazionale soluzioni operative più stringenti per lo svolgimento delle attività di collocamento in loco degli Ispettorati del Lavoro, in base a parametri di valutazione omogenei per tutti. È stato richiesto, altresì, un più puntuale aggiornamento delle liste speciali dei portatori di handicap, gestite sempre dai Centri per l’Impiego, per garantire al meglio la giusta permanenza, l’aggiornamento e le eventuali nuove inclusioni dei candidati disabili, per ciascun tipo di classe e di concorso (vedasi prott. UIC n. 10030 del 23.7.2012 e n. 10291 del 25.7.2012 indirizzata al dottor Tangorra, perché possa adoperarsi affinché il Viceministro ci conceda un incontro urgente e risolutivo).
- Uno dei problemi di maggior interesse per l’Unione è la necessità di ottenere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una interpretazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 113/1985 in materia di caratteristiche tecniche del centralino, ai fini della tutela occupazionale della categoria. Occorre che il Ministero riconosca che, per definire se un impianto telefonico di un ufficio sia o meno idoneo al collocamento obbligatorio di un centralinista telefonico non vedente, debbano esserne valutate non solo le caratteristiche tecniche, ma anche l’effettiva presenza di un operatore.
Tale interpretazione, oltre ad essere in linea con la ratio della legge, volta alla massima occupazione dei centralinisti non vedenti iscritti nell’apposito albo professionale, si inserirebbe nel quadro delle norme antielusive contenute nei successivi articoli (cfr. gli artt. 5 e 10).
In tal senso, l’Unione avrebbe modo di agire in maniera più decisa in tutti quei casi in cui si stanno verificando processi di de-territorializzazione degli impianti telefonici, con l’avviamento di una centralizzazione di sistema che svincola la fruizione dei servizi di comunicazione dalla dislocazione geografica delle rispettive sedi periferiche (vedasi i casi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS).
I tentavi finora esperiti per ottenere un tavolo di confronto produttivo con gli attori datoriali interessati sono stati vani, malgrado si sia insistito sulla validità dell’impegno a investire sulle risorse del personale non vedente, non solo in funzione di collocamento mirato, ma anche e soprattutto come testimonianza eloquente della sensibilità nei confronti delle categorie più svantaggiate in chiave di integrazione socio-lavorativa (caso INPS, intervento prot. UIC n. 7911 del 15.6.2012 e caso Agenzia delle Entrate, prott. UIC nn. 8180 del 21.6.2012 e 8204 del 22.6.2012).
- La Presidenza Nazionale UIC ha recepito le istanze del Comitato Tecnico Nazionale dei centralinisti non vedenti e diffuso la circolare n. 178 del 4.7.2012 sul collocamento obbligatorio e le attività di coordinamento in seno all’Unione tra Centro e periferia.
Il Comitato ha proposto che le strutture territoriali UIC, nel caso non lo avessero già fatto, si attivino tempestivamente secondo le seguenti linee guida:
1. nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, perché l’evoluzione tecnica non può inficiare la considerazione estensiva del concetto di posto operatore che, nel tempo, si è andato evolvendo;
2. nei confronti dei Centri Provinciali per l’Impiego, per richiedere un più puntuale aggiornamento degli elenchi del collocamento obbligatorio dei portatori di handicap per garantire al meglio la giusta permanenza, l’aggiornamento e le eventuali nuove inclusioni, per ciascun tipo di classe e di concorso;
3. ottenere dai centralinisti non vedenti prossimi al pensionamento la promessa di informare le locali strutture UIC sui tempi effettivi di uscita dal servizio, così da agevolare l'allocazione allo stesso posto operatore rimasto vacante di altro centralinista non vedente ivi residente. Spesso accade, infatti, che, a seguito del pensionamento di un operatore non vedente, il datore di lavoro tenda ad ovviare all’assunzione di altro centralinista, optando per lo smantellamento del posto operatore con l'automatizzazione del sistema ovvero, cosa ancora più grave, con l’affidamento delle medesime mansioni ad altro personale che non sia minorato della vista professionalizzato;
4. al fine di ampliare lo spettro occupazionale dei non vedenti nell’alveo dei servizi di comunicazione delle forze armate (112, 113, 115 e le intercettazioni telefoniche), si ritiene utile che le strutture UIC facciano leva, tra le altre amministrazioni, anche su Questure e Prefetture perché vengano individuati i servizi di comunicazione militari e delle forze dell’ordine a cui i non vedenti possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura superiore a quella indicata dall'art. 3, comma 5, della legge n. 113/1985 in materia di collocamento al lavoro.
Sul punto, la Presidenza Nazionale è già intervenuta nei confronti del Ministero dell’Interno con nota prot. UIC n. 5633 del 15.3.2010, nella speranza di offrire, in tal modo, maggiori opportunità di inserimento professionale ai centralinisti non vedenti collegate alle innovative metodologie di lavoro.
Presi in esame tutti gli argomenti all’ordine del giorno, i presenti si sono congedati alle ore 16,30.
ROMA, 31.07.2012 IL SEGRETARIO DI COMMISSIONE
Emanuele Ceccarelli